Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990.
Protocollo - art. II
Articolo II
Modifiche relative alle Regole uniformi CIV
1) Articolo primo CIV
Modificare il testo del par. 1 come segue:
" Par. 1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole Uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli compreso il trasporto di autoveicoli, che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione, nonche', se del caso, ai trasporti assimilati in conformita' con l'articolo 2 Par. 2, capoverso 2 della Convenzione.
Le regole Uniformi si applicano ugualmente, per cio' che concerne la responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli il cui trasporto e' effettuato in conformita' con le Regole Uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci per ferrovia (CIM)".
2) Articolo 14 CIV
Completare il testo del Par. 1 con la frase seguente:
"Par. 1 .. Per il trasporto degli autoveicoli, la ferrovia puo' disporre che i viaggiatori rimangano nell'autoveicolo durante il trasporto".
3) Articolo 17 CIV
Modificare il testo attuale del Par. 2 e completarlo con un nuovo capoverso 2 come segue:
"Par. 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel Par. 1, nonche' autoveicoli consegnati al trasporto con o senza rimorchio.
Le condizioni di trasporto degli autoveicoli specificano in particolare le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, la forma ed il contenuto del documento di trasporto che deve riportare la sigla CIV, le condizioni di scarico e di consegna, nonche' gli obblighi del conducente per quanto riguarda il suo veicolo, il carico e lo scarico".
4) Articolo 41 CIV
Modificare il titolo: "Autoveicoli"
Modificare il testo del Par. 1 come segue:
"Par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella consegna di un autoveicolo, la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo".
Modificare il testo del Par. 3 come segue:
"Par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non puo' superare le 8000 unita' di conto".
Modificare il testo del Par. 4 come segue:
"Par. 4. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia e' responsabile unicamente del danno causato da una sua colpa. L'indennita' totale da corrispondere non puo' superare le 1000 unita' di conto.
La ferrovia risponde degli oggetti situati all'esterno del veicolo solo in caso di dolo".
Inserire al Par. 5, la seconda frase del Par. 3 attuale:
"Par. 5. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo".
Inserire in un nuovo Par. 6, il testo del Par. 5 attuale modificandolo leggermente:
"Par. 6. Le altre disposizioni relative alla responsabilita' per il bagaglio sono applicabili al trasporto dei veicoli automobili".
5) Articolo 42 CIV
Modificare il titolo come segue:
"Decadenza dal diritto di invocare i limiti di responsabilita'"
Modificare il testo del comma primo come segue:
"Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 38 a 41 delle Regole Uniformi o quelle previste dalla legislazione nazionale che limitano le indennita' ad un determinato ammontare, non si applicano qualora sia provato che il danno deriva da un atto o da una omissione commessa dalla ferrovia sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato".
Cancellare il testo del capoverso 2
6) Articolo 43 CIV
Completare il titolo come segue:
"Conversione ed interessi dell'indennita'"
Aggiungere un nuovo paragrafo 1 del seguente tenore:
"Par. 1. Se il calcolo dell'indennita' implica la conversione degli importi espressi in unita' monetarie straniere, questa sara' effettuata in base al tasso corrente di cambio del giorno e nel luogo del pagamento dell'indennita'".
I Par. 1, 2, 3 e 4 divengono rispettivamente i Par. 2, 3, 4 e 5.
7) Articolo 53 CIV
Modificare il testo del comma primo del Par. 1 come segue:
"1 Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento decade se egli non denuncia l'incidente occorso al viaggiatore entro sei mesi a decorrere dal momento cui si e' avuto conoscenza del danno, ad una delle ferrovie cui un reclamo puo' essere presentato in base all'articolo 49, Par. 1".
8) Articolo 55 CIV
Completare il testo del Par. 2, capoverso 2, come segue:
"Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione fondata su un danno derivante da un atto o da una omissione commessi sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato".
Cancellare le lettere a) e b).
Modifiche relative alle Regole uniformi CIV
1) Articolo primo CIV
Modificare il testo del par. 1 come segue:
" Par. 1. Salvo le eccezioni previste agli articoli 2, 3 e 33, le Regole Uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli compreso il trasporto di autoveicoli, che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione, nonche', se del caso, ai trasporti assimilati in conformita' con l'articolo 2 Par. 2, capoverso 2 della Convenzione.
Le regole Uniformi si applicano ugualmente, per cio' che concerne la responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli il cui trasporto e' effettuato in conformita' con le Regole Uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale ferroviario delle merci per ferrovia (CIM)".
2) Articolo 14 CIV
Completare il testo del Par. 1 con la frase seguente:
"Par. 1 .. Per il trasporto degli autoveicoli, la ferrovia puo' disporre che i viaggiatori rimangano nell'autoveicolo durante il trasporto".
3) Articolo 17 CIV
Modificare il testo attuale del Par. 2 e completarlo con un nuovo capoverso 2 come segue:
"Par. 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel Par. 1, nonche' autoveicoli consegnati al trasporto con o senza rimorchio.
Le condizioni di trasporto degli autoveicoli specificano in particolare le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, la forma ed il contenuto del documento di trasporto che deve riportare la sigla CIV, le condizioni di scarico e di consegna, nonche' gli obblighi del conducente per quanto riguarda il suo veicolo, il carico e lo scarico".
4) Articolo 41 CIV
Modificare il titolo: "Autoveicoli"
Modificare il testo del Par. 1 come segue:
"Par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella consegna di un autoveicolo, la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo".
Modificare il testo del Par. 3 come segue:
"Par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non puo' superare le 8000 unita' di conto".
Modificare il testo del Par. 4 come segue:
"Par. 4. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia e' responsabile unicamente del danno causato da una sua colpa. L'indennita' totale da corrispondere non puo' superare le 1000 unita' di conto.
La ferrovia risponde degli oggetti situati all'esterno del veicolo solo in caso di dolo".
Inserire al Par. 5, la seconda frase del Par. 3 attuale:
"Par. 5. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo".
Inserire in un nuovo Par. 6, il testo del Par. 5 attuale modificandolo leggermente:
"Par. 6. Le altre disposizioni relative alla responsabilita' per il bagaglio sono applicabili al trasporto dei veicoli automobili".
5) Articolo 42 CIV
Modificare il titolo come segue:
"Decadenza dal diritto di invocare i limiti di responsabilita'"
Modificare il testo del comma primo come segue:
"Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 38 a 41 delle Regole Uniformi o quelle previste dalla legislazione nazionale che limitano le indennita' ad un determinato ammontare, non si applicano qualora sia provato che il danno deriva da un atto o da una omissione commessa dalla ferrovia sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato".
Cancellare il testo del capoverso 2
6) Articolo 43 CIV
Completare il titolo come segue:
"Conversione ed interessi dell'indennita'"
Aggiungere un nuovo paragrafo 1 del seguente tenore:
"Par. 1. Se il calcolo dell'indennita' implica la conversione degli importi espressi in unita' monetarie straniere, questa sara' effettuata in base al tasso corrente di cambio del giorno e nel luogo del pagamento dell'indennita'".
I Par. 1, 2, 3 e 4 divengono rispettivamente i Par. 2, 3, 4 e 5.
7) Articolo 53 CIV
Modificare il testo del comma primo del Par. 1 come segue:
"1 Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento decade se egli non denuncia l'incidente occorso al viaggiatore entro sei mesi a decorrere dal momento cui si e' avuto conoscenza del danno, ad una delle ferrovie cui un reclamo puo' essere presentato in base all'articolo 49, Par. 1".
8) Articolo 55 CIV
Completare il testo del Par. 2, capoverso 2, come segue:
"Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione fondata su un danno derivante da un atto o da una omissione commessi sia nell'intento di causare tale danno, sia temerariamente e nella consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato".
Cancellare le lettere a) e b).