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Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990.

Protocollo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO 1990
DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980
In attuazione degli articoli 6 e 19, par. 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) firmata a Berna il 9 maggio 1980, la seconda Assemblea Generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si e' svolta a Berna dal 17 al 20 dicembre 1990.
Considerando la necessita' di emendare le disposizioni della COTIF per adattarle alle nuove esigenze della Comunita' internazionale e dei trasporti internazionali ferroviari,
le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
MODIFICHE DECISE DALL'ASSEMBLEA GENERALE
Articolo I
Modifiche relative alla Convenzione propriamente detta
1) Articolo 2 COTIF
Completare il testo del par. 2 con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore:
"Sono assimilati ai trasporti effettuati su una linea, ai sensi del capoverso precedente, gli altri trasporti interni, effettuati sotto la responsabilita' della ferrovia, a complemento del trasporto ferroviario".
2) Articolo 3 COTIF
Modificare il testo del par. 2 come segue:
"Par. 2 Le linee di cui all'articolo 2, par. 1, e par. 2, comma
primo sulle quali....."
Precisare il comma primo del par. 3 nel modo seguente:
"Par. 3 Le imprese da cui dipendono le linee di cui all'articolo 2, par. 2, primo comma, iscritte su....."
3) Articolo 4 COTIF
Completare il testo come segue:
"Nei testi che seguono, l'espressione "Convenzione" include la Convenzione propriamente detta, il Protocollo di cui all'articolo primo par. 2, capoverso 2, il Mandato addizionale per la revisione dei conti e le Appendici A e B compresi i loro annessi, di cui
all'articolo 3, par. 1 e 4."
4) Articolo 7 COTIF
Modificare il testo del par. 1, comma primo come segue:
"Par. 1 Il Comitato amministrativo e' costituito dai rappresentanti di dodici Stati membri".
Cancellare nella prima frase del capoverso 2 del par. 1, le parole:
"... e assume la presidenza del Comitato".
Completare il testo del par. 2, lettera a) come segue:
"a) stabilisce il suo regolamento interno e nomina a maggioranza di due terzi, lo Stato membro che ne assume la presidenza per ciascun periodo quinquennale".
Completare il testo del par. 2, lettera d) con un nuovo capoverso 2 del seguente tenore:
"il direttore generale ed i vice-direttori generali sono nominati per un periodo rinnovabile di cinque anni".
5) Articolo 11 COTIF
Sostituire il testo del par. 7 con quanto segue:
"Par. 7 La revisione dei conti e' effettuata dal Governo svizzero secondo le regole stabilite nel Mandato addizionale in annesso alla Convenzione propriamente detta e, sotto riserva di ogni direttiva particolare del Comitato amministrativo, in conformita' con le disposizioni del Regolamento finanziario e contabile dell'Organizzazione".
6) Articolo 19 COTIF
Completare il testo del par. 3 con una nuova lettera a) del seguente tenore:
"a) Mandato addizionale per la revisione dei conti"
Le lettere a) e b) divengono rispettivamente le lettere b) e c).
Dopo il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'OTIF, e' inserito il seguente Annesso:
MANDATO ADDIZIONALE
PER LA REVISIONE DEI CONTI
1. Il Revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti fondi fiduciari e conti speciali, come lo ritiene necessario, per accertarsi:
a) che i rendiconti finanziari siano conformi ai libri ed alle scritture dell'Organizzazione;
b) che le operazioni finanziarie riportate nei rendiconti sono state svolte in conformita' con le regole ed i regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell'Organizzazione;
c) che i valori ed il contante depositati in banca o in cassa sono stati sia verificati per mezzo di certificati direttamente ricevuti dai depositari dell'Organizzazione, sia effettivamente contati;
d) che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, sono adeguati;
e) che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo nonche' tutte le eccedenze ed i deficit sono stati contabilizzati secondo procedure da esso ritenute soddisfacenti.
2. Solo il Revisore e' competente ad accettare in tutto o in parte gli attestati e le giustificazioni fornite dal Direttore generale.
Qualora lo ritenga opportuno, puo' procedere all'esame e ad una dettagliata revisione di ogni documento contabile relativo sia alle operazioni finanziarie, sia alle forniture ed al materiale.
3. Il Revisore ha liberamente accesso, in ogni tempo, a tutti i libri, scritture, documenti contabili ed altre informazioni di cui ritiene avere bisogno.
4. Il Revisore non e' competente a respingere qualsivoglia rubrica contabile, ma attira immediatamente l'attenzione del direttore generale su ogni operazione di cui la regolarita' o l'opportunita' gli appaiono discutibili affinche' quest'ultimo adotti i provvedimenti necessari.
5. Il Revisore presenta e firma un attestato relativo ai rendiconti finanziari del seguente tenore: "Ho esaminato i rendiconti finanziari dell'organizzazione per l'esercizio finanziario che si e' concluso il 31 dicembre ..... L'esame da me effettuato ha comportato una analisi generale dei metodi contabili nonche' il controllo dei documenti contabili e di altri documenti giustificativi da me ritenuto opportuno date le circostanze". Tale attestato indica, a seconda dei casi che:
a) i rendiconti finanziari riflettono in maniera soddisfacente la situazione finanziaria alla data di scadenza del periodo in esame nonche' i risultati delle operazioni svolte durante il periodo conclusosi in tale data;
b) i rendiconti finanziari sono stati stabiliti in conformita' con i principi contabili summenzionati;
c) i principi finanziari sono stati applicati in base a modalita' concordanti con quelle adottate durante il precedente esercizio finanziario;
d) le operazioni finanziarie sono state svolte in conformita' con le regole ed i regolamenti, le disposizioni di bilancio e le altre direttive dell'Organizzazione.
6. Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Revisore indica:
a) la natura e la portata della revisione effettuata;
b) gli elementi attinenti alla completezza o all'esattezza dei conti, ivi compreso se del caso:
1. Le informazioni necessarie ai fini dell'interpretazione e di una corretta valutazione dei conti;
2. ogni importo che avrebbe dovuto essere percepito ma che non e' stata riportato nei conti;
3. ogni importo che e' stato oggetto di un impegno di spesa regolare o condizionale e che non e' stata contabilizzato o di cui non si e' tenuto conto nei rendiconti finanziari;
4. Le spese sprovviste di documenti giustificativi adeguati;
5. Se sono stati tenuti libri contabili in buona e debita forma. E' opportuno indicare i casi in cui la presentazione materiale dei rendiconti finanziari si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati;
c) le altre questioni su cui e' necessario richiamare l'attenzione del Comitato amministrativo, ad esempio:
1. I casi di frode o di presunzione di frode;
2. lo spreco o l'utilizzazione irregolare di fondi o di altri averi dell'organizzazione (quand'anche i conti relativi alla operazione effettuata risultassero esatti);
3. Le spese che rischiano di comportare ulteriori esborsi considerevoli per l'Organizzazione;
4. Ogni vizio, generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle uscite o delle forniture e del materiale;
5. le spese non conformi agli intenti del Comitato amministrativo, tenuto conto dei bilanci debitamente autorizzati nel bilancio preventivo;
6. i superamenti di credito, tenuto conto delle modifiche derivanti da bonifici debitamente autorizzati nel bilancio preventivo;
7. le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano;
d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture ed al materiale, stabilita in base all'inventario ed all'esame dei libri.
Il rapporto puo' inoltre prendere atto prendere di operazioni gia' contabilizzate in un esercizio precedente e riguardo alle quali nuove informazioni sono state ottenute, o di operazioni da effettuarsi in un successivo esercizio e riguardo alle quali si configura l'auspicabilita' di informarne preventivamente il Comitato amministrativo.
7. Il Revisore non dovra' in nessun caso far figurare critiche nel suo rapporto senza dare preventivamente al Direttore Generale un'adeguata possibilita' di fornire spiegazioni.
8. Il Revisore comunica al Comitato amministrativo ed al Direttore generale le constatazioni effettuate in occasione della revisione.
Esso puo' inoltre presentare ogni commento che riterra' appropriato riguardo al rapporto finanziario del Direttore Generale.
9. Qualora il Revisore abbia effettuato una revisione sommaria o non abbia potuto ottenere documenti giustificativi sufficienti, egli deve menzionare cio' nel suo attestato e nel suo rapporto precisando i motivi delle sue osservazioni nonche' le conseguenze che ne derivano per la situazione finanziaria e le operazioni finanziarie contabilizzate".