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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BRANCACCIO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19. ------------

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
FEBBRAIO 1995, N. 50.
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 , si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' ridotto alla meta'.
2. La lettera d) del quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
' d) da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 1.000.000 di abitanti'".