Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995.
Art. 1.
1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 1995, le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio regionale e successivamente a quelle per la elezione del consiglio provinciale.
2. Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, che devono essere rinnovati nella primavera del 1995 per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono contestualmente alle consultazioni per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 5 marzo 1995.