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Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

Accordo quadro - art. 7

Art. 7
1) Eventuali questioni inerenti all'interpretazione del presente Accordo saranno prese in considerazione per via diplomatica.
2) Il presente Accordo potra' essere denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia.
3) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese dalla notifica reciproca della conclusione delle procedure costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti interni degli Stati Contraenti.
Fatto a Vienna, il 27 gennaio 1993 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.


Per la Per la
Repubblica Italiana: Repubblica d'Austria:



Parte di provvedimento in formato grafico