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Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

Accordo quadro - art. 5

Art. 5
1) L'inizio delle trattative, la conclusione di intese e la cessazione dei loro effetti giuridici ai sensi del presente Accordo avvengono nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento interno di ciascuno degli Stati Contraenti.
2) Le intese concluse ai sensi del presente Accordo possono impegnare esclusivamente la responsabilita' degli Enti contraenti e non possono far sorgere, in forma diretta o indiretta, oneri finanziari a carico del bilancio statale per l'Italia e di quello federale per l'Austria.