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Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

Art. 6

ARTICOLO 6
Circolazione delle informazioni
1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico:
(a) descrizione delle procedure di cui all'Articolo 1;
(b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale
predisposta in conformita' con l'Articolo 2 ed ogni decisione adottata in conseguenza di cio';
(c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento adottato in conseguenza, mediante procedure instaurate in conformita' con gli Articoli 2(2) e 5;
(d) le informazioni di cui all'Articolo 3 (6)
2. Ogni Valutazione ambientale iniziale predisposta in conformita' con l'Articolo 2 sara' messa a disposizione su richiesta.