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Ratifica ed esecuzione del protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 170 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica " Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Protocollo

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO
ANTARTICO
PREAMBOLO
Gli Stati parti al presente Protocollo al Trattato Antartico, in appresso riferite come le Parti,
Convinti della necessita' di valorizzare la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
Convinti della necessita' di rafforzare il sistema del Trattato Antartico in modo da assicurare che l'Antartico continui per sempre ad essere utilizzato esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro o oggetto di discordi internazionale;
Tenendo presente il particolare status giuridico e politico dell'Antartico e la particolare responsabilita' delle Parti Consultive al Trattato Antartico al fine di garantire che tutte le Attivita' dell'Antartico siano compatibili con gli scopi ed i principi del Trattato Antartico;
Sottolineando la designazione dell'Antartico in quanto Zona Speciale di Conservazione, nonche' le altre misure adottate in base al sistema del Trattato Antartico per proteggere l'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
Riconoscendo inoltre le possibilita' uniche offerte dall'Antartico per il monitoraggio scientifico e la ricerca di processi di rilevanza globale e regionale;
Ribadendo i principi relativi alla conservazione, contenuti nella Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico,
Convinti che uno sviluppo del regime globale per la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e' nell'interesse dell'umanita' nel suo insieme,
Desiderosi di integrare a tal fine il Trattato Antartico,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
(a) L'espressione "Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico fatto a Washington il 1 dicembre 1959;
(b) L'espressione "Zona del "Trattato Antartico" significa la zona alla quale si applicano le disposizioni del Trattato Antartico in conformita' con l'Articolo VI di tale Trattato;
(c) L'espressione "Riunioni consultive del Trattato Antartico" significa le riunioni di cui all'Articolo IX del Trattato Antartico;
(d) L'espressione "Parti consultive del Trattato Antartico" significa le Parti Contraenti al Trattato Antartico aventi diritto a nominare dei rappresentanti a partecipare alle funzioni di cui all'Articolo IX di tale Trattato;
(e) L'espressione "Sistema del Trattato Antartico" significa il Trattato Antartico, i provvedimenti in vigore in base a tale Trattato, gli strumenti internazionali separati associati ad esso ed in vigore ed i provvedimenti in vigore in base a tali strumenti;
(f) L'espressione "tribunale arbitrale" significa il Tribunale Arbitrale istituito in conformita' con l'Annesso al presente Protocollo che e' Parte integrante di esso;
(g) L'espressione "Comitato" significa il Comitato per la Protezione Ambientale istituito in conformita' con l'Articolo 11.

Art. 2

ARTICOLO 2
Obiettivo e designazione
Le Parti si impegnano alla protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati e con il presente strumento designano l'Antartico come riserva naturale, consacrata alla pace ed alla scienza.

Art. 3

ARTICOLO 3
Principi ambientali
1. La protezione dell'ambiente Antartico, dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, del valore intrinseco dell'Antartico, comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale il suo valore estetico ed in quanto zona adatta allo svolgimento di ricerca scientifica in particolare una ricerca essenziale per la comprensione dell'ambiente globale, saranno considerazioni fondamentali per la pianificazione e la conduzione di tutte le attivita' nella zona del Trattato Antartico.
2. A tal fine:
(a) le attivita' nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in modo tale da limitare impatti negativi sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
(b) Le attivita' nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in maniera da evitare:
(i) effetti negativi sul clima o sui modelli meteorologici; (ii) effetti negativi significativi sulla qualita' dell'aria o dell'acqua;
(iii) mutazioni significative dell'ambiente atmosferico terrestre (compreso quello acquatico), glaciale o marino;
(iv) deterioramenti nella distribuzione, abbondanza o produttivita' delle specie o popolazioni di specie di fauna e di flora;
(v) ulteriore pregiudizio a danno di specie o popolazioni di specie gia' messe a repentaglio o minacciate; oppure
(vi) degrado, o rischio sostanziale di degrado di aree aventi rilevanza dal punto di vista biologico, scientifico, storico, estetico o naturale;
(c) le attivita' nella zona del Trattato Antartico dovranno essere pianificate e svolte sulla base di informazioni sufficienti a consentire valutazioni preliminari e giudizi documentati riguardo ad eventuali impatti sull'ambiente Antartico e suoi suoi ecosistemi dipendenti ed associati e sul valore dell'Antartico ai fini dello svolgimento di ricerca scientifica; tali giudizi dovranno in particolare considerare:
(i) la portata dell'attivita', compresa l'area in cui si svolge, la sua durata ed intensita';
(ii) gli impatti cumulativi dell'attivita', sia di per se', che in combinazione con altre attivita' nella zona del Trattato Antartico;
(iii) se l'attivita' pregiudichera' negativamente ogni altra attivita' nella zona del Trattato Antartico;
(iv) se sono disponibili tecnologia e procedure in modo da poter procedere ad operazioni sicure dal punto di vista ambientale;
(v) se sia possibile - dal punto di vista della capacita' - il monitoraggio, per quanto riguarda i parametri chiave ambientali ed i componenti degli ecosistemi, in maniera da poter individuare e segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attivita' e procedere a quelle modifiche delle procedure operative che possono rendersi necessarie alla luce dei risultati del monitoraggio o di una maggiore conoscenza dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
(vi) se esiste la capacita' di poter far fronte sollecitamente ed efficacemente agli incidenti, in particolare quelli aventi effetti potenziali sull'ambiente; (d) un monitoraggio regolare ed effettivo avra' luogo al fine di consentire la valutazione degli impatti delle attivita' in corso, compresa la verifica degli impatti previsti;
(e) un monitoraggio regolare ed effettivo avra' luogo per facilitare il tempestivo rilevamento di eventuali effetti imprevisti delle attivita' svolge sia all'interno che all'esterno della zona del Trattato Antartico, sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
3. Le attivita' saranno pianificate e condotte nella zona del Trattato Antartico in maniera da dare la precedenza alla ricerca scientifica e preservare il valore dell'Antartico come zona per lo svolgimento di tale ricerca, ivi compresa la ricerca essenziale ai fini della comprensione dell'ambiente globale.
4. Le attivita' intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo ed ogni altra attivita' governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico per cui e' richiesto un preavviso, in conformita' con l'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, comprese le attivita' logistiche di supporto connesse:
(a) si svolgeranno in maniera compatibile con i principi del presente Articolo;
(b) saranno modificate, sospese o annullate qualora diano luogo o rischino di dar luogo ad impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati incompatibili con i principi di cui sopra.

Art. 4

ARTICOLO 4
Rapporto con gli altri componenti del Sistema del Trattato
Antartico
1. Il presente Protocollo integra il Trattato Antartico e non modifica ne' emenda tale Trattato.
2. Nella nel presente Protocollo sara' in deroga ai diritti ed agli obblighi delle Parti al presente Protocollo, in base ad altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico.

Art. 5

ARTICOLO 5
Compatibilita' con gli altri componenti del Sistema del
Trattato Antartico
Le Parti si consulteranno e coopereranno con le Parti Contraenti degli altri strumenti internazionali in vigore nell'ambito del sistema del Trattato Antartico, e con le loro rispettive istituzioni, in vista di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo e di evitare qualsiasi interferenza con il conseguimento degli obiettivi e dei principi di tali strumenti o ogni incompatibilita' tra l'attuazione di tali strumenti e quella del presente Protocollo.

Art. 6

ARTICOLO 6
Co-operazione
1. Le Parti coopereranno nella pianificazione e nello svolgimento delle attivita' nella zona del Trattato Antartico. A tal fine, ciascuna Parte si sforzera':
(a) di promuovere programmi cooperativi aventi valore scientifico, tecnico ed educativo, concernenti la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
(b) di fornire un'adeguata assistenza alle altre parti per la preparazione delle valutazioni sull'impatto ambientale;
(c) di fornire alle altre Parti dietro loro richiesta, informazioni relative ad ogni potenziale rischio per l'ambiente, nonche' assistenza per minimizzare gli effetti di incidenti suscettibili di danneggiare l'ambiente Antartico o i suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
(d) di consultarsi con le altre Parti per quanto concerne la scelta dei siti per eventuali basi ed altre installazioni in modo da evitare impatti cumulativi causati da una loro eccessiva concentrazione in qualsivoglia localizzazione;
(e) se del caso, di effettuare spedizioni congiunte e spartire l'uso delle basi e delle altre installazioni;
(f) di effettuare tutti quei passi che potranno essere decisi di comune accordo nelle Riunioni Consultive del Trattato Antartico.
2. Ciascuna Parte si impegna nella misura del possibile, a condividere con le altre Parti le informazioni che possono essere loro utili per la pianificazione e la conduzione delle loro attivita' nella zona del Trattato Antartico, in vista della protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati.
3. Le Parti coopereranno con le Parti che esercitano la loro giurisdizione in zone adiacenti alla zona del Trattato Antartico in vista di assicurare che le attivita' nella zona del Trattato Antartico non abbiano impatti ambientali negativi in tali zone.

Art. 7

ARTICOLO 7
Divieto di esercitare attivita' connesse alle risorse minerarie
E' fatto divieto di esercitare ogni attivita' relativa a risorse minerarie diversa dalla ricerca scientifica.

Art. 8

ARTICOLO 8
Valutazione dell'impatto ambientale
1. Le attivita' previste di cui al paragrafo 2 in appresso saranno sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una valutazione preliminare dei loro impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati a seconda di come siano state identificate tali attivita', e precisamente come avendo:
(a) meno di un impatto minore o transitorio;
(b) un impatto minore o transitorio; oppure
(c) piu' di un impatto minore o transitorio.
2. Ciascuna Parte assicurera' che le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni al riguardo ad ogni attivita' intrapresa nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, di turismo ed a tutte le altre attivita' governative e non-governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico, comprese le attivita' logistiche di supporto connesse.
3. Le procedure di valutazione stabilite all'Annessi I si applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attivita' derivante sia da un aumento o da una diminuzione dell'intensita' di un'attivita' esistente, dall'aggiunta di una attivita', dalla smantellamento di un'installazione o da altre cause.
4. Quando le attivita' sono pianificate congiuntamente da piu' di una Parte, le Parti implicate designeranno una Parte tra di loro per coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all'Annesso I.

Art. 9

ARTICOLO 9
Annessi
1. Gli Annessi al presente Protocollo sono parte integrante di esso.
2. Gli Annessi addizionali agli Annessi I-IV possono essere adottati e divenire effettivi in conformita' all'Articolo IX del Trattato Antartico.
3. Gli emendamenti e le modifiche agli Annessi possono essere adottati e divenire effettivi in conformita' con l'Articolo IX del Trattato Antartico, a condizione che sia disposto nello stesso Annesso che gli emendamenti e le modifiche diverranno effettivi in tempi accelerati.
4. Gli Annessi, nonche' ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore in conformita' con i paragrafi 2 e 3, avranno efficacia - a meno che l'Annesso stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l'entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica - anche per una Parte Contraente al Trattato Antartico, o che non era Parte Consultiva del Trattato Antartico al momento dell'adozione, quando la notifica dell'approvazione di tale Parte Contraente e' stata ricevuta dal Depositario.
5. Gli Annessi, salvo se un Annesso dispone diversamente, sono soggetti alle procedure per la soluzione delle controversie di cui agli Articoli 18 e 20.

Art. 10

ARTICOLO 10
Riunioni consultive del Trattato Antartico
1. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico, in base alla migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile:
(a) definiranno, in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati;
(b) Adotteranno provvedimenti in base all'Articolo IX del Trattato Antartico ai fini dell'attuazione del presente Protocollo.
2. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico passeranno in rassegna il lavoro del Comitato ed attingeranno pienamente ai suoi pareri e raccomandazioni nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di cui sopra, tenendo altresi' conto del parere del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica.

Art. 11

ARTICOLO 11
1. Con il presente strumento e' istituito il Comitato per la Protezione ambientale.
2. Ciascuna Parte avra' diritto a divenire membro del Comitato ed a nominare un rappresentante che potra' essere affiancato da esperti e consiglieri.
3. Lo status di osservatore al Comitato sara' aperto ad ogni Parte Contraente al Trattato Antartico che non e' Parte al presente Protocollo.
4. Il Comitato invitera' il Presidente del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica ed il presidente del Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi marine dell'Antartico a partecipare come osservatori alle sue sessioni. Il Comitato puo' altresi' con l'approvazione della riunione consultiva del Trattato Antartico, invitare altre organizzazioni pertinenti scientifiche, ambientali e tecniche che possono fornire apporti al suo lavoro e partecipare in qualita' di osservatori alle sue sessioni.
5. Il Comitato presentera' un rapporto su ciascuna delle sue sessioni alla Riunione Consultiva del Trattato Antartico. Il rapporto includera' tutte le questioni esaminate durante la sessione e riflettera' i pareri espressi. Il rapporto sara' fatto circolare alle parti ed agli osservatori che partecipano alla sessione e sara' poi messo a disposizione del pubblico.
6. Il Comitato adottera' il suo regolamento interno previa approvazione della Riunione Consultiva del Trattato Antartico.

Art. 12

ARTICOLO 12
Funzioni del Comitato
1. Le funzioni del Comitato sono di fornire consigli e di formulare raccomandazioni alle Parti circa l'attuazione del presente Protocollo, compreso il funzionamento dei suoi Annessi. Tali consigli e raccomandazioni saranno esaminate nelle riunioni consultive del Trattato Antartico. Il Comitato esercita ogni altra funzione che puo' essere deferita ad esso dalle riunioni consultive del Trattato Antartico. In particolare, il Comitato fornisce consigli riguardo:
(a) all'efficacia delle misure adottate in conformita' con il presente Protocollo;
(b) alla necessita' di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure;
(c) alla necessita' di misure addizionali compresa la necessita' di Annessi addizionali, se del caso;
(d) all'applicazione ed all'attuazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale stabilite agli articoli 8 ed all'Annesso I;
(e) ai mezzi per minimizzare o mitigare impatti ambientali di attivita' nella zona del Trattato Antartico;
(f) alle procedure in caso di situazioni che esigono un'azione urgente, compresa l'azione di risposta nelle situazioni di urgenza ambientale;
(g) alla operativita' ed ulteriore elaborazione del sistema della Zona Protetta dell'Antartico;
(h) alle procedure ispettive, comprese le presentazioni per i rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni;
(i) alla raccolta, archiviazione, scambio e valutazione di informazioni connesse alla protezione ambientale;
(j) allo stato dell'ambiente Antartico;
(k) alla necessita' di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale in relazione all'attuazione del presente Protocollo.
2. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Comitato, come opportuno, si consultera' con il Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico ed altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.

Art. 13

ARTICOLO 13
Conformita' al presente Protocollo
1. Ciascuna Parte adottera' i seguenti provvedimenti nell'ambito della sua competenza, compressa l'adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire la conformita' con il presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte esercitera' adeguati sforzi, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, affinche' non vengano intraprese attivita' contrarie al presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte notifichera' tutte le altre Parti riguardo ai provvedimenti adottati in conformita' con i paragrafi 1 e 2 di cui sopra.
4. Ciascuna Parte attirera' l'attenzione di tutte le altre Parti su ogni attivita' che a suo giudizio pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.
5. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico attireranno l'attenzione di ogni Stato che non e' Parte al presente Protocollo su qualsiasi attivita' svolta da detto Stato, dalle sue agenzie, rappresentanze, persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o altri mezzi di trasporto, che pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

Art. 14

ARTICOLO 14
Ispezione
1. Al fine di promuovere la protezione dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, e di garantire la conformita' con il presente Protocollo, le Parti Consultive del Trattato Antartico prenderanno appositi provvedimenti per organizzare, individualmente o collettivamente, ispezioni che dovranno essere svolte da osservatori in conformita' con l'Articolo VII del Trattato Antartico.
2. Gli osservatori sono:
(a) osservatori designati da ogni Parte Consultiva del Trattato Antartico, cittadini di detta Parte;
(b) ogni osservatore designato, nel corso delle riunioni consultive del Trattato Antartico, a svolgere ispezioni in base a procedure da stabilirsi nella Riunione consultiva del Trattato Antartico.
3. Le Parti coopereranno pienamente con gli osservatori che intraprendono ispezioni, e si accerteranno che sia consentito l'accesso agli osservatori, durante le ispezioni, a tutte quelle parti di basi, installazioni, attrezzature, navi ed aerei aperte ad ispezioni in base all'Articolo VII (3) del Trattato Antartico, nonche' a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di poter prendere visione in conformita' con il presente Protocollo.
4. I rapporti ispettivi saranno inviati alle Parti le cui basi, installazioni, attrezzature navi o aerei sono oggetto dei rapporti.
Dopo che queste Parti sia stata data l'opportunita' di formulare osservazioni, i rapporti ed ogni commento relativo saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione del Trattato Antartico ed in seguito messi a disposizione del pubblico.

Art. 15

ARTICOLO 15
1. Al fine di far fronte a situazioni di emergenza nella zona del Trattato Antartico, ciascuna Parte conviene di:
(a) prevedere una rapida ed effettiva azione di risposta per le situazioni di emergenza suscettibili di verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di turismo e di ogni altra attivita' governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico che' deve essere tempestivamente segnalata in anticipo in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico, ivi comprese le attivita' connesse di supporto logistico;
(b) stabilire piani di emergenza per far fronte ad incidenti aventi potenziali effetti negativi sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati.
2. A tal fine, le Parti:
(a) coopereranno nella formulazione e nell'attuazione di questi piani di emergenza;
(b) istituiranno procedure per una immediata notifica delle situazioni di emergenza ambientali e per un piano d'azione cooperativo.
3. Nell'attuazione del presente Articolo, le Parti dovranno avvalersi dei pareri della Organizzazioni Internazionali competenti.

Art. 16

ARTICOLO 16
Responsabilita'
In compatibilita' con gli obiettivi del presente Protocollo per la protezione globale dell'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati, le Parti intraprendono di elaborare regole e procedure relative alla responsabilita' per danni derivante da attivita' che si svolgono nella zona del Trattato Antartico e che sono oggetto del presente Protocollo. Tali regole e procedure saranno incluse in uno o piu' annessi che saranno adottati in conformita' con l'Articolo 9 (2).

Art. 17

ARTICOLO 17
Rapporto annuale delle Parti
1. Ciascuna Parte fara' rapporto annualmente sui passi intrapresi per attuare il presente Protocollo. Tali rapporti includeranno le notifiche attuate in conformita' con l'Articolo 13 (3), i piani di emergenza istituiti in conformita' con l'Articolo 15 ed ogni altra notifica ed informazione richiesta in base al presente Protocollo riguardo alla quale non vi sia nessun'altra disposizione relativa alla circolazione ed allo scambio di informazioni.
2. I rapporti effettuati in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione Consultiva del Trattato Antartico e messi a disposizione del pubblico.

Art. 18

ARTICOLO 18
Soluzione delle controversie
Qualora un controversia sorga in relazione alla interpretazione o all'attuazione del presente Protocollo, le Parti alla controversia, dietro richiesta di una qualsiasi tra di loro, si consulteranno reciprocamente il prima possibile in vista di risolvere la disputa per mezzo di negoziazione, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, controversie giudiziarie o ogni altro mezzo pacifico di cui convengano le Parti alla controversia.

Art. 19

ARTICOLO 19
Scelta della procedura di soluzione delle controversie
1. Ciascuna Parte, nel firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo o in ogni momento successivo, puo' scegliere, mediante dichiarazione scritta, uno o piu' dei seguenti mezzi per la soluzione di controversie vertenti sull'interpretazione o l'applicazione degli Articoli 7, 8 e 15 nonche' salvo se un Annesso dispone diversamente, sulle disposizioni di ogni Annesso e sull'Articolo 13 nella misura in cui riguarda tali Articoli e disposizioni:
(a) la Corte Internazionale di Giustizia;
(b) il Tribunale Arbitrale.
2. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra non pregiudichera' il funzionamento dell'Articolo 18 e dell'Articolo 20 (2).
3. Una Parte che non ha formulato dichiarazioni in base al paragrafo 1 di cui sopra o nei cui confronti una dichiarazione non e' piu' in vigore, sara' considerata come avendo accettato la giurisdizione del Tribunale Arbitrale.
4. Se le Parti ad una controversia hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, la controversia potra' essere sottoposta unicamente a tale procedura, ameno che le Parti non stabiliscano diversamente.
5. Se le Parti ad una controversia non hanno accettato gli stessi mezzi per la soluzione di una controversia, oppure se hanno entrambe accettato gli stessi mezzi, la controversia potra' essere presentata unicamente al Tribunale Arbitrale a meno che le Parti non decidano diversamente.
6. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 di cui sopra rimarra' in vigore fino a quando scade in conformita' con i suoi termini o fino a tre mesi dopo che una notifica scritta di revoca e' stata depositata presso il depositario.
7. Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicheranno in alcuna maniera un procedimento pendente dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia o al Tribunale Arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente.
8. Le dichiarazioni e le notifiche di cui nel presente Articolo saranno depositate presso il Depositario che ne trasmettera' copie a tutte le Parti.

Art. 20

ARTICOLO 20
Procedura di soluzione delle controversie
1. Se le Parti ad una controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione degli Articoli 7, 8 o 15 o, salvo se un Annesso dispone diversamente, alle disposizioni di qualsivoglia Annesso oppure - qualora riguardi gli Articoli e le disposizioni - all'Articolo 13, non hanno convenuto sui mezzi di risolverla entro 12 mesi dalla richiesta di consultazione in base all'Articolo 18, la controversia sara' deferita per la soluzione, dietro richiesta di qualsiasi Parte alla Controversia, in conformita' con la procedura determinata dall'Articolo 19(4) e (5).
2. Il Tribunale Arbitrale non sara' competente a decidere e giudicare qualsivoglia questione nell'ambito dell'Articolo IV del Trattato Antartico. Inoltre, nulla nel presente Protocollo sara' interpretato nel senso di conferire competenza o giurisdizione alla Corte Internazionale di Giustizia o ad ogni altro Tribunale istituito al fine di risolvere le controversie tra le Parti, a decidere o giudicare in altro modo qualsiasi questione che rientri nella portata dell'Articolo IV del Trattato Antartico.

Art. 21

Articolo 21
Firma
Il presente Protocollo sara' aperto per la firma a Madrid il 4 Ottobre 1991 e successivamente a Washington fino al 3 Ottobre 1992, da parte di ogni Stato che e' Parte Contraente al Trattato Antartico.

Art. 22


Articolo 22
Ratifica, Accettazione, Approvazione o adesione
1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
2. Dopo il 3 Ottobre 1992 il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato che e' Parte Contraente al Trattato Antartico.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America in appresso designato come il Depositario.
4. Dopo la data alla quale il presente Protocollo e' entrato in vigore, le Parti Consultive del Trattato Antartico non agiranno in base ad una notifica concernente il diritto di una Parte Contraente del Trattato Antartico di nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni consultive del Trattato Antartico in conformita' con l'Articolo IX (2) del Trattato Antartico, a meno che la Parte Contraente non abbia precedentemente ratificato accettato, approvato al presente Protocollo o aderito ad esso.

Art. 23

Articolo 23
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tutti gli Stati che sono Parti Consultative del Trattato Antartico alla data alla quale il presente Protocollo e' adottato.
2. Per ciascuna Parte Contraente al Trattato Antartico la quale, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

Art. 24

Articolo 24
Riserve
Non saranno consentite riserve al presente Protocollo.

Art. 25

Articolo 25
Modifica o emendamento
(1. Tranne per quanto riguarda l'adozione e la modifica degli Annessi in conformita' con l'Articolo 9, il presente Protocolli puo' essere modificato o emendato in qualsiasi momento in conformita' con le procedure stabilite all'Articolo XII (1) e (b) del Trattato Antartico.
2. Se, allo scadere di 50 anni dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, ogni Parte Consultiva al Trattato Antartico fa una richiesta in tal senso mediante comunicazione indirizzata al Depositario, una Conferenza sara' indetta il prima possibile per la revisione del funzionamento del presente Protocollo.
3. Ogni modifica o emendamento proposta in una Conferenza di Revisione convocata in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra dovra' essere adottata da una maggioranza delle Parti, compresi i 3/4 degli Stati che sono Parti Consultive del Trattato Antartico al momento dell'adozione di questo Protocollo.
4. Ogni modifica o emendamento adottato in conformita' con il paragrafo 3 di cui sopra entrera' in vigore all'atto della ratifica di 3/4 delle Parti Consultive del Trattato Antartico, compresa la ratifica di tutti gli Stati che sono Parti Consultive al momento dell'adozione del presente Protocollo.
5. Per quanto riguarda l'Articolo 7, il divieto di esercitare nell'Antartico attivita' relative alle risorse minerarie ivi contenute continuera' a meno che non sia in vigore un ordinamento giuridico vincolante per quanto riguarda le attivita' relative alle risorse minerarie dell'Antartico che preveda mezzi contenuti di comune accordo per determinare se - ed in tal caso a quali condizioni - tali attivita' potrebbero essere accettabili. Tale ordinamento salvaguardera' pienamente gli interessi di tutti gli Stati di cui all'Articolo IV del Trattato Antartico ed applichera' i principi contenuti in esso. Di conseguenza se una modifica o un emendamento all'Articolo 7 sono proposti durante una Conferenza di revisione di cui al paragrafo 2 di cui sopra, essi dovranno tener conto di tale ordinamento giuridico vincolante.
6. Se tale modifica o emendamento non sono entrati in vigore entro 3 anni dalla data in cui sono stati comunicati a tutte le Parti, ogni Parte potra' successivamente, in qualsiasi momento, notificare il Depositario riguardo al suo ritiro dal presente Protocollo e tale ritiro avra' effetto 2 anni dopo che la notifica e' stata ricevuta dal Depositario)

Art. 26

Articolo 26
Notifiche da parte del Depositario
Il Depositario notifichera' tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda:
(a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
(b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso;
(c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo;
(d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformita' con l'Articolo 19.

Art. 27

Articolo 27
Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite
1. Il presente Protocollo, fatto in lingua francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna versione essendo parimenti autentica, sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America che trasmettera' le copie debitamente certificate a tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico.
2. Il presente Protocollo sara' registrato dal Depositario in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Annesso

Art. 1

ANNESSO AL PROTOCOLLO
ARBITRATO
ARTICOLO 1
1. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito e funzionera' in conformita' con il Protocollo, incluso il presente Annesso.
2. Il Segretario di cui al presente Annesso e' il Segretario Generale del Tribunale Permanente di Arbitrato.

Art. 2

ARTICOLO 2
1. Ciascuna Parte avra' diritto di designare fino ad un massimo di tre Arbitri, uno dei quali almeno sara' designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del Protocollo per quella parte. Ciascun Arbitro avra' esperienza nelle questioni antartiche, una conoscenza completa del diritto internazionale e godra' della massima reputazione di correttezza, competenza ed integrita'. I nominativi delle persone cosi' designate costituiranno la lista degli Arbitri.
Ciascuna Parte fara' in modo che il nominativo di almeno un suo Arbitro figuri costantemente sulla lista.
2. Fatta riserva del paragrafo 3 in appresso, un Arbitro designato da una Parte rimarra' sulla lista per un periodo di cinque anni e potra' essere rieletto da detta Parte per periodi supplementari di cinque anni.
3. Una Parte che ha designato un Arbitro puo' ritirare il nome di quell'Arbitro dalla lista. Se un Arbitro muore o se una Parte per qualsiasi ragione ritira dalla lista il nome di un Arbitro da essa designato, la Parte che ha designato l'Arbitro in questione notifichera' sollecitamente il Segretario. Un Arbitro il cui nome e' ritirato dalla lista continuera' a prestare servizio in ogni Tribunale Arbitrale nel quale detto Arbitro e' stato nominato fino alla fine del procedimento dinnanzi al Tribunale Arbitrale.
4. Il Segretario assicurera' che venga conservata una lista aggiornata degli Arbitri designati in conformita' con il presente Articolo.

Art. 3

ARTICOLO 3
1. Il Tribunale Arbitrale e' composto da tre arbitri che saranno nominati come segue:
(a) La Parte alla controversia che intenta il procedimento nominera' un Arbitro che potra' essere un suo cittadino, in base alla lista di cui all'Articolo 2. Questa nomina sara' inclusa nella notifica di cui all'Articolo 4.
(b) Entro 40 giorni dal ricevimento di tale notifica l'altra Parte alla controversia nominera' il secondo Arbitro - che potra' essere un su cittadino - in base alla lista di cui all'Articolo 2.
(c) Entro 60 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, le Parti alla controversia nomineranno per via di accordo il terzo Arbitro in base alla lista di cui all'Articolo 2.
Il terzo Arbitro non dovra' essere ne' un cittadino ne' una persona designata da una Parte alla controversia, ne' avere nazionalita' analoga a quella dell'uno o dell'altro dei primi due Arbitri. Il terzo Arbitro fungera' da presidente del tribunale Arbitrale.
(d) Se il secondo Arbitro non e' stato nominato entro il periodo prescritto, oppure se le Parti alla controversia non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo Arbitro entro il periodo stabilito, l'Arbitro o gli Arbitri saranno nominati dietro richiesta di ogni Parte alla controversia ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia in base alla lista di cui all'Articolo 2 e sotto riserva delle condizioni di cui ai capoversi (b) e (c) di cui sopra. Nell'esercitare le funzioni che gli vengono conferite nel presente capoverso, il Presidente della Corte consultera' le Parti alla controversia.
(e) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia non e' in grado di esercitare le funzioni che gli sono attribuite al capoverso (d) di cui sopra, oppure se e' cittadino di una parte alla controversia, le funzioni saranno esercitate dal Vice- presidente della Corte salvo se il Vice-presidente non e' in grado di svolgere tali funzioni oppure e' cittadino di una parte alla controversia, nel qual caso le funzioni saranno esercitate dal membro piu' anziano successivo in grado della Corte disponibile e che non e' un cittadino di una Parte alla controversia.
2. Ogni posto vacante sara' coperto secondo le modalita' prescritte per la nomina iniziale.
3. In ogni controversia implicante piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno di comune accordo un Arbitro entro il periodo specificato al paragrafo 1(b) di cui sopra.

Art. 4

ARTICOLO 4
La parte alla controversia che da' inizio al procedimento notifichera' al riguardo, per iscritto, l'altra Parte o le Parti alla controversia ed il Segretario. Questa notifica includera' una esposto della rivendicazione ed i motivi sui quali e' fondata. La notifica sara' comunicata dal Segretario a tutte le Parti.

Art. 5

ARTICOLO 5
1. A meno che le parti alla controversia non decidano diversamente, l'arbitrato si svolgera' all'Aja, dove i documenti del Tribunale Arbitrale saranno conservati. Il tribunale Arbitrale adottera' il suo regolamento interno. Tale regolamento garantisce che ciascuna Parte alla controversia abbia ogni possibilita' di essere sentita e di presentare il proprio caso e garantisce altresi' che il procedimento sia condotto rapidamente.
2. Il Tribunale Arbitrale puo' sentire e decidere controricorsi derivanti dalla controversia.

Art. 6

ARTICOLO 6
1. Il Tribunale Arbitrale, qualora consideri che prima facie ha giurisdizione in base al Protocollo, puo':
(a) su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, indicare le misure provvisorie che ritiene necessarie al fine di salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti alla controversia; (b) prescrivere ogni misura provvisoria che ritiene appropriata in base alle circostanze al fine di prevenire danni gravi all'Ambiente antartico o ai suoi ecosistemi dipendenti o associati.
2. Le Parti alla controversia devono conformarsi sollecitamente ad ogni misura provvisoria prescritta in base al paragrafo 1 (b) di cui sopra in attesa di una decisione in base all'articolo 10.
3. Nonostante l'articolo 20(1) e (2) del Protocollo, una Parte ad una controversia puo' in ogni tempo, dietro notifica all'altra Parte o alle Parti alla controversia ed al Segretario, secondo l'Articolo 4, chiedere che il Tribunale Arbitrale sia costituito come misura di urgenza eccezionale per indicare o prescrivere provvedimenti provvisori di emergenza secondo il presente Articolo. In tal caso il Tribunale Arbitrale sara' costituito il prima possibile in conformita' con l'Articolo 3, tranne che i periodi di tempo di cui all'Articolo 3(1) (b), (c) e (d) saranno ridotti a 14 giorni in ciascun caso. Il Tribunale Arbitrale decidera' riguardo alla richiesta di misure provvisorie di urgenza entro due mesi dalla nomina del suo Presidente.
4. A seguito di una decisione del Tribunale Arbitrale riguardo ad una richiesta di misure provvisorie di emergenza in conformita' con il paragrafo 3 di cui sopra, si procedera' alla soluzione della controversia in conformita' con gli Articoli 19 e 20 del Protocollo.

Art. 7

ARTICOLO 7
Se una Parte ritiene di avere interessi guiridici sia generali che individuali che potrebbero essere sostanzialmente pregiudicati dalla decisione di un Tribunale Arbitrale, essa puo', a meno che il Tribunale Arbitrale non decida diversamente, intervenire nel procedimento.

Art. 8

ARTICOLO 8
Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del Tribunale Arbitrale ed in particolare, in conformita' con le loro leggi ed utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, forniranno ad esso tutti i documenti e le informazioni pertinenti, e lo porranno in grado, ove necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

Art. 9

ARTICOLO 9
Se una delle Parti alla controversia non compare dinnanzi al Tribunale Arbitrale o non difende il proprio caso, ogni altra Parte alla controversia puo' chiedere al Tribunale Arbitrale di continuare il procedimento e di rendere la sua sua decisione.

Art. 10

ARTICOLO 10
1. Il Tribunale Arbitrale, sulla base delle disposizioni del Protocollo e di altre regole di diritto applicabili che non siano incompatibili con tali disposizioni, puo' decidere le controversie che gli vengono sottoposte.
2. Il Tribunale Arbitrale puo' decidere, ex aequo et bono, una controversia che gli viene sottoposta, se le Parti alla controversia cosi' convengono.

Art. 11

ARTICOLO 11
1. Prima di pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale si accerta di avere competenza per quanto riguarda tale controversia e che la rivendicazione o il controricorso abbiano fondamento de facto e de jure.
2. La decisione sara' accompagnata da una dichiarazione contenente le motivazioni sulle quali si fonda la decisione, e sara' comunicata al Segretario che la trasmettera' a tutte le Parti.
3. La decisione sara' definitiva e vincolante per tutte le parti alla controversia e per ogni Parte intervenuta nel procedimento, e dovra' essere eseguita senza indugio. Il Tribunale Arbitrale interpretera' la decisione dietro richiesta di una parte alla controversia o di ogni Parte intervenuta.
4. La decisione non avra' efficacia vincolante tranne per quanto riguarda il caso specifico in oggetto.
5. A meno che il Tribunale Arbitrale non decida diversamente, le spese del Tribunale Arbitrale, compresa la retribuzione degli Arbitri, saranno a carico delle Parti alla controversia in parti uguali.

Art. 12

ARTICOLO 12
Tutte le decisioni del Tribunale Arbitrale, comprese quelle di cui negli Articoli 5, 6 e 11 saranno rese da una maggioranza di Arbitri che non sono autorizzati ad astenersi dal voto.

Art. 13

ARTICOLO 13
Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi in maniera diversa, si riterra' che l'emendamento o la modifica divengono effettive un anno dopo la chiusura della Riunione Consultiva del Trattato Antartico nella quale e' stato adottato, a meno che una o piu' Parti Consuntive del Trattato Antartico non notifichino entro il predetto periodo il Depositario riguardo al loro desiderio di ottenere una proroga oppure che non intendono approvare il provvedimento.
2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra acquista successivamente efficacia per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte e' stata ricevuta dal Depositario.
Annesso I

Art. 1

ANNESSO I AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO
ANTARTICO
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
ARTICOLO 1
Fase preliminare
1. Gli impatti ambientali delle attivita' previste di cui all'articolo 8 del Protocollo saranno esaminati prima che abbiano inizio, in conformita' con le adeguate procedure nazionali.
2. Se si determina che un'attivita' avra' meno di un impatto transitorio o minore, l'attivita' puo' procedere.

Art. 2

ARTICOLO 2
Valutazione ambientale iniziale
1. A meno che non sia stato determinato che un attivita' avra' meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una valutazione ambientale globale sia in fase di preparazione in base all'articolo 3, sara' predisposta una valutazione iniziale ambientale. Essa conterra' sufficienti dettagli per valutare se un'attivita' proposta puo' avere piu' di un impatto minore o transitorio ed essa includera':
(a) una descrizione dell'attivita' proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensita';
(b) l'esame di alternative all'attivita' proposta e di ogni
impatto che l'attivita' puo' avere tenendo conto anche degli impatti cumulativi alla luce di attivita' pianificate esistenti e conosciute.
2. Se una valutazione ambientale iniziale indica che un'attivita' proposta dara' probabilmente luogo solo ad ad un impatto minore o transitorio, l'attivita' puo' procedere, sempre che siano attuate procedure appropriate, includenti eventualmente il monitoraggio al fine di valutare e verificare l'impatto dell'attivita'.

Art. 3

ARTICOLO 3
Valutazione ambientale globale
1. Se una valutazione ambientale iniziale indica o se e' in altra maniera determinato che un'attivita' proposta potra' avere piu' di un impatto minore o transitorio, sara' predisposta una valutazione ambientale globale.
2. Una valutazione ambientale globale includera':
(a) una descrizione dell'attivita' proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensita' ed eventuali al- ternative all'attivita' compresa l'alternativa di non procedere, e le conseguenze di tali alternative;
(b) una descrizione dello stato di riferimento ambientale iniziale con il quale andranno raffrontate le mutazioni previste ed una previsione del futuro stato di riferimento ambientale qualora l'attivita' proposta non venga realizzata;
(c) una descrizione dei metodi e dei dati utilizzati per prevedere gli impatti dell'attivita' prevista;
(d) una valutazione della natura, portata, durata ed intensita' dei probabili impatti diretti dell'attivita' proposta;
(e) l'esame di eventuali impatti indiretti o di second'ordine dell'attivita' proposta;
(f) l'esame di impatti cumulativi dell'attivita' proposta alla luce delle attivita' esistenti e di altre attivita' pianificate note;
(g) l'individuazione di misure, compresi i programmi di monitoraggio, che potrebbero essere adottate per ridurre al minimo o mitigare gli impatti dell'attivita' proposta e rilevare impatti imprevisti ed al fine di segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attivita' e far fronte rapidamente ed in maniera efficace agli incidenti;
(h) l'individuazione di impatti inevitabili dell'attivita' proposta;
(i) l'esame degli effetti dell'attivita' prevista sullo svolgimento della ricerca scientifica e su altri usi e valori esistenti;
(j) l'individuazione di lacune nella conoscenza e di incertezze riscontrate nel compilare i dati informativi prescritti in base al presente paragrafo;
(k) un sommario non tecnico delle informazioni previste in base al presente paragrafo;
(l) nome ed indirizzo della persona o organizzazione che prepara la valutazione globale ambientale e l'indirizzo al quale i
relativi commenti vanno indirizzati
3. Il progetto di valutazione ambientale globale sara' messo a disposizione del pubblico e fatto circolare a tutte le Parti che lo metteranno anche a disposizione del pubblico per eventuali commenti.
Sara' concesso un periodo di tempo di 90 giorni per la ricezione delle osservazioni.
4. Il progetto di valutazione ambientale globale sara' indirizzato al Comitato contestualmente alla sua trasmissione alle Parti, almeno 120 giorni prima della Riunione Consultiva del Trattato Antartico per essere esaminato come appropriato.
5. Se la riunione consultiva del Trattato Antartico non ha avuto modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale come raccomandato dal Comitato, non sara' adottata nessuna decisione definitiva di procedere con l'attivita' proposta nella zona del Trattato Antartico fermo restando che nessuna decisione di procedere con un'attivita' proposta potra' essere differita in base al presente paragrafo per piu' di 15 mesi dalla data di circolazione del progetto di valutazione globale ambientale.
6. Una valutazione ambientale globale definitiva riportera' ed includera' o riassumera' le osservazioni ricevute riguardo al progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale globale definitiva, la notifica di ogni decisione ad essa relativa e qualsiasi valutazione del significato degli impatti previsti rispetto ai vantaggi dell'attivita' proposta, saranno fatte pervenire a tutte le Parti che metteranno tali informazioni a disposizione del pubblico almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attivita' prevista nella zona del Trattato Antartico.

Art. 4

ARTICOLO 4
Decisioni che dovranno essere basate sulle valutazioni ambientali globali
Ogni decisione riguardo al fatto se un'attivita' proposta cui si applica l'Articolo 3 debba procedere, ed in tal caso se nella sua concezione originale o in forma modificata, sara' basata sulla valutazione ambientale globale nonche' su altre considerazioni pertinenti.

Art. 5

ARTICOLO 5
Monitoraggio
1. Dovranno essere instaurate procedure, compreso un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientale per valutare e verificare l'impatto di ogni attivita' che procede a seguito del compimento di una valutazione ambientale globale.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 di cui sopra ed all'Articolo 2(2) saranno concepite al fine di fornire un riscontro regolare e verificabile degli impatti dell'attivita' al fine inter alia di:
(a) consentire che siano effettuate valutazioni della portata della compatibilita' di tali impatti con il Protocollo;
(b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo o
mitigare gli impatti nonche', se del caso, informazioni sulla necessita' di sospendere, annullare o modificare l'attivita'.

Art. 6

ARTICOLO 6
Circolazione delle informazioni
1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico:
(a) descrizione delle procedure di cui all'Articolo 1;
(b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale
predisposta in conformita' con l'Articolo 2 ed ogni decisione adottata in conseguenza di cio';
(c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento adottato in conseguenza, mediante procedure instaurate in conformita' con gli Articoli 2(2) e 5;
(d) le informazioni di cui all'Articolo 3 (6)
2. Ogni Valutazione ambientale iniziale predisposta in conformita' con l'Articolo 2 sara' messa a disposizione su richiesta.

Art. 7

ARTICOLO 7
Casi di emergenza
1. Il presente Annesso non si applichera' a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed installazioni di grande valore o di protezione dell'ambiente, che necessitano che un'attivita' venga intrapresa anche a prescindere dal compimento delle procedure stabilite nel presente Annesso.
2. Una notifica relativa alle attivita' intraprese in casi di emergenza che avrebbero diversamente richiesto la predisposizione di una valutazione ambientale globale, sara' fatta circolare immediatamente a tutte le Parti ed inoltrata al Comitato ed una spiegazione completa della attivita' svolte sara' fornita entro 90 giorni dall'avvenimento di tali attivita'.

Art. 8

ARTICOLO 8
Emendamento o modifica
1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvate e che diversamente effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nella qualetale emendamento o modifica era stata adottata a meno che una o piu' delle Parti Consultive del Trattato Antartico notifichi il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desidera una proroga di quel periodo o che non intende approvare la misura.
2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' in seguito effettiva per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte sara' stata ricevuta dal Depositario.
Annesso II

Art. 1

ANNESSO II AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL TRATTATO ANTARTICO
CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA ANTARTICA
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Annesso:
(a) L'espressione "mammiferi nativi" significa ogni membro di ogni specie appartenente alla categoria dei mammiferi nativi della zona del Trattato Antartico o che vi capitano stagionalmente per via di migrazioni naturali;
(b) L'espressione "uccello nativo" significa ogni membro in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (uova comprese) di qualsiasi spe- cie della categoria aviaria nativa della zona del Trattato Antartico o che vi capita stagionalmente per mezzo di migrazioni naturali;
(c) l'espressione "pianta nativa" significa ogni vegetazione terrestre o di acqua dolce comprese le briofite, i licheni, i funghi e le alghe in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (compresi i semi ed altri propagoli) nativa della zona del Trattato Antartico;
(d) l'espressione "invertebrato nativo" significa ogni invertebrato terrestre o di acqua dolce in qualsiasi fase della suo ciclo vitale, nativo della zona del Trattato Antartico;
(e) l'espressione "autorita' competente" significa ogni persona o agenzia autorizzata da una Parte a rilasciare permessi in base al presente annesso;
(f) l'espressione "permesso" significa un'autorizzazione formale per iscritto rilasciata da un'Autorita' competente;
(g) L'espressione "caccia/pesca" o "cattura" significa uccidere ferire, catturare, maneggiare o molestare un mammifero o uccello indigeno, oppure rimuovere o danneggiare quantita' tali di piante indigene che la loro distribuzione o abbondanza locale ne sia significantemente pregiudicata;
(h) "per interferenza nociva" si intende:
(i) il sorvolo o l'atterraggio di elicotteri o di altri aerei in maniera tale da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche;
(ii) l'uso di veicoli o di vascelli, compresi hovercrafts e piccoli battelli, in maniera da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche;
(iii) l'uso di esplosivi o di armi da fuoco in maniera da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche;
(iv) il disturbo intenzionale di uccelli in fase di cova o di muda o di concentrazioni di uccelli e di foche da parte di persone appiedate;
(v) i danni significativi alle concentrazioni di piante terrestri indigene causati dall'atterragio di aerei, dalla guida di veicoli o da persone che camminano su di esse, o da ogni altro mezzo;
(vi) ogni attivita' derivante da modifiche significativamente deteriori dell'habitat di ogni specie o popolazione di mammiferi, uccelli, piante o invertebrati nativi;
(i) L'espressione "Convenzione Internazionale per la regolamentazione della cattura delle balene" significa la Convenzione fatta a Washington il 2 dicembre 1946.

Art. 2

ARTICOLO 2
Casi di emergenza
1. Le disposizioni del presente Annesso non si applicano in casi di emergenza che mettono a repentaglio la sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed attrezzature di grande valore, oppure la protezione dell'ambiente.
2. La notifica delle attivita' intraprese in casi di emergenza sara' trasmessa immediatamente a tutte le Parti.

Art. 3

ARTICOLO 3
Protezione della fauna e della flora native
1. Saranno vietate la cattura o le interferenze nocive, tranne che in conformita' con un permesso.
2. Questi permessi specificheranno le attivita' autorizzate, ivi compreso quando, dove e da chi devono essere svolte e saranno rilasciat solo nelle seguenti circostanze:
(a) per fornire campioni destinati a studi scientifici o
informazioni scientifiche;
(b) per fornire campioni per musei, erbari, giardini
zoologici e botanici, o altre istituzioni o utilizzazioni educative o culturali;
(c) per provvedere alle conseguenze inevitabili di attivita' scientifiche non diversamente autorizzate in base ai sotto- paragrafi (a) o (b) precedenti, o alla costruzione e funzionamento di attrezzature di supporto scientifico.
3. Il rilascio di questi permessi sara' limitato in modo da assicurare che:
(a) non siano catturati piu' animali, uccelli o piante native di quanto non sia strettamente necessario per soddisfare agli scopi stabiliti nel paragrafo 2 sopra;
(b) siano uccisi solo piccoli quantitativi di mammiferi o
uccelli nativi ed in nessun caso siano uccisi piu' mammiferi o uccelli nativi della popolazione locale di quanti possano, in combinazione con altre catture consentite, essere normalmente sostituiti per via di riproduzione naturale nella stagione successiva;
(c) sia preservata la diversita' delle specie, nonche'
l'habitat essenziale alla loro esistenza ed all'equilibrio dei sistemi ecologici esistenti nell'ambito della zona del Trattato Antartico.
4. Ogni specie di mammiferi, uccelli e piante native elencate all'Appendice A al presente Annesso sara' designata come "Specie particolarmente protetta" e godra' di una particolare protezione delle Parti.
5. Non saranno rilasciati permessi per catturare specie particolarmente protette salvo se la cattura:
(a) e' effettuata per finalita' scientifiche obbligatorie;
(b) non pone a repentaglio la sopravvivenza o il ricupero di quella specie o popolazione locale;
(c) si avvale di tecniche non letali laddove appropriato.
6. Tutte le catture di mammiferi e di uccelli indigeni saranno effettuate secondo modalita' comportanti il minimo grado di pena e di sofferenza possibile.

Art. 4

ARTICOLO 4
Introduzione di specie non-native di parasiti e di malattie
1. Nessuna specie di animali o di piante non native della zona del Trattato Antartico sara' introdotta sulla terra o sulle piattaforme di ghiaccio o nelle acque della zona del Trattato Antartico tranne che in conformita' con un permesso.
2. I cani non saranno introdotti sulla terra o sulle piattaforme di ghiaccio ed i cani attualmente in quelle zone saranno rimossi entro il 1 Aprile 1994.
3. I permessi in base al paragrafo 1 di qui sopra saranno rilasciate per consentire l'importazione unicamente degli animali e delle piante elencate all'Appendice B al presente Annesso e specificheranno la specie, i quantitativi e se del caso, l'eta', il sesso e le precauzioni da adottare per prevenire fughe o contatti con la fauna e la flora indigene.
4. Ogni pianta o animale per il quale e' stato rilasciato un permesso in conformita' con i paragrafi 1 e 3 saranno, prima della scadenza dell'autorizzazione, rimossi dalla zona del Trattato Antartico o eliminati mediante incineramento o mezzi altrettanto efficaci che non comportano rischi per la fauna o la flora indigene. L'autorizzazione specifichera' il presente obbligo. Tutte le altre piante o animali introdotti nella zona del Trattato Antartico non nativi di tale zona, compresa ogni progenie, saranno rimossi o eliminati mediante incineramento o mezzi altrettanto efficaci in maniera da essere resi sterili, a meno che sia determinato che non presentano rischi per la fauna o la flora native.
5. Nulla nel presente Articolo si applichera' all'importazione di viveri alimentari nella zona del Trattato Antartico a condizione che nessun animale vivente sia importato a tal fine e che tutte le piante, parti di animali e prodotti siano mantenute in condizioni accuratamente controllate ed eliminate in conformita' con l'Annesso III al Protocollo ed all'Appendice C del Presente Annesso.
6. Ciascuna Parte richiedera' che siano adottate precauzioni, comprese quelle elencate all'Appendice C al presente Annesso, al fine di prevenire l'introduzione di micro-organismi (i.e. virus, batteri, parasiti, fermenti, funghi) non presenti nella fauna e nella flora native.

Art. 5

ARTICOLO 5
Informazioni
Ciascuna Parte preparera' e mettera' a disposizione informazioni enumerando in particolar modo le attivita' interdette, fornendo liste delle specie particolarmente protette a tutte quelle persone presenti nella zona del Trattato Antartico o che intendono entrarvi, al fine di assicurare che queste persone comprendono ed osservano le disposizioni del presente Annesso.

Art. 6

ARTICOLO 6
Scambio di informazioni
1. Le Parti prenderanno accordi per:
(a) raccogliere e scambiare documentazione (in particolare le registrazioni delle autorizzazioni) nonche' statistiche relative al numero o ai quantitativi di ciascuna specie di mammiferi, uccelli o piante native catturate annualmente nella zona del Trattato Antartico;
(b) ottenere e scambiare informazioni per quanto concerne lo status dei mammiferi, uccelli, piante e invertebrati nativi nella zona del Trattato Antartico, nonche' per quanto riguarda il fabbisogno di protezione di ogni specie o popolazione richiede protezione;
(c) stabiliranno, ad uso delle Parti, una forma comune per
presentare queste informazioni in conformita' con il paragrafo 2 in appresso.
2. Ciascuna Parte informera' le altre Parti nonche' il Comitato, prima della fine del mese di Novembre di ciascun anno, riguardo a qualsiasi passo adottato in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra ed al numero ed alla natura del permesso rilasciato in base al presente Annesso nel periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno.

Art. 7

ARTICOLO 7
RAPPORTI CON ALTRI ACCORDI ESTRANEI AL SISTEMA DEL TRATTATO
ANTARTICO
Nulla nel presente Annesso sara' in deroga ai diritti ed agli obblighi delle Parti in base alla Convenzione Internazionale per la regolamentazione della cattura delle balene.

Art. 8

ARTICOLO 8
Controllo
Le Parti manterranno sotto continuo controllo le misure per la conservazione della fauna e della flora Antartica, tenendo conto di ogni raccomandazione del Comitato.

Art. 9

ARTICOLO 9
Emendamento o modifica
1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da una misura adottata in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica siano state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della Riunione Consultiva del Trattato Antartico nella quale e' stata adottata a meno che una i piu' Parti Consultive al Trattato Antartico notifichino il Depositario entro quel periodo di tempo che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare la misura.
2. Ogni emendamento o modifica di questo Annesso che diviene effettiva in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' in seguito effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sara' stata ricevuta dal depositario.
Annesso III

Art. 1

ANNESSO III AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO
GESTIONE ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 1
Obblighi Generali
1. Il presente Annesso si applichera' alle attivita' intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo e tutte le altre attivita' governative e non governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso anticipato in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico, nonche' alle attivita' di supporto logistico connesse.
2. Il quantitativo di rifiuti prodotti o eliminati nella zona del Trattato Antartico sara' diminuito in tutta la misura del possible in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente Antartico e le interferenze con i valori naturali dell'Antartide, la ricerca scientifica e gli altri usi dell'Antartide compatibili con il Trattato Antartico.
3. L'immagazzinamento dei rifiuti, la loro gestione ed eliminazione dalla zona del Trattato Antartico, nonche' il riciclaggio e la riduzione delle fonti, dovranno essere considerazioni essenziali nella pianificazione e nello svolgimento delle attivita' nella zona del Trattato Antartico.
4. I rifiuti rimossi dalla zona del Trattato Antartico, dovranno in tutta la misura del possibile essere rinviati nel paese nel quale le attivita' che hanno dato luogo ai rifiuti sono state organizzate o in ogni altro paese in cui siano stati presi provvedimenti per l'eliminazione di tali rifiuti in conformita' con gli accordi internazionali pertinenti.
5. I siti gia' utilizzati e quelli attuali per l'eliminazione dei rifiuti sul territorio ed i siti di lavoro abbandonati dove si sono svolte attivita' dell'Antartico saranno ripuliti da chi ha dato origine a questi rifiuti e dagli utenti di questi siti. Tale obbligo non sara' interpretato nel senso di esigere:
(a) la rimozione di ogni struttura designata come sito o
monumento storico; oppure
(b) la rimozione di ogni struttura o materiale di rifiuto in circostanze in cui la rimozione in base a qualsiasi opzione pratica darebbe come risultato un impatto ambientale deteriore maggiore che se la struttura o il materiale di rifiuto fossero stati lasciati nel loro attuale sito.

Art. 2

ARTICOLO 2
ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE RIMOZIONE DALLA ZONA DEL
TRATTATO ANTARTICO
1. I seguenti rifiuti, se generati dopo l'entrata in vigore del presente Annesso, saranno rimossi dalla zona del Trattato Antartico da cui ha dato origine a tali rifiuti:
(a) materiali radio-attivi;
(b) batterie elettriche;
(c) combustibile, sia liquido che solido;
(d) rifiuti contenenti livelli nocivi di metalli pesanti o
componenti fortemente tossici e persistentemente nocivi;
(e) cloruro di polivinile (PVC), schiuma di poliuretano,
schiuma di polistirene, gomma ed olii lubrificanti, legnami trattati ed ogni altro prodotto contenente additivi che potrebbe produrre emissioni nocive se incinerato;
(f) tutti gli altri rifiuti di materie plastiche ad eccezione dei contenitori di polietilene a bassa densita' (come i sacchi per l'immagazzinamento dei rifiuti), a condizione che tali contenitori siano incinerati in conformita' con l'Articolo 3(1);
(g) bidoni da combustibile; e
(h) altri rifiuti solidi e non combustibili;
a condizione che l'obbligo di rimuovere i bidoni ed i rifiuti solidi non combustibili indicati nei capoversi (g) e (h) di cui sopra non si applichi in circostanze in cui la rimozione di tali rifiuti in base a qualsiasi opzione pratica darebbe luogo ad un impatto ambientale deteriore maggiore che se essi fossero rimasti nei siti in cui si trovavano.
2. I rifiuti liquidi che sono previsti dal paragrafo 1 di cui sopra ed i rifiuti domestici liquidi dovranno essere in tutta la misura del possibile rimossi dalla zona del Trattato Antartico da chi ha dato luogo a tali rifiuti.
3. I seguenti rifiuti dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico ad opera di chi ha dato origine a questi rifiuti a meno che essi non siano incinerati, sterilizzati in autoclave o diversamente trattati in modo tale da essere resi sterili:
(a) residui di carcasse di animali importati;
(b) culture di laboratorio di micro-organismi e di argenti
patogeni delle piante;
(c) prodotti aviari introdotti

Art. 3

ARTICOLO 3
Eliminazione dei rifiuti mediante incineramento
1. Sotto riserva del paragrafo 2 di cui sopra, i rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui all'Articolo 2 (1) che non sono rimossi dalla zona del Trattato Antartico saranno bruciati in incineratori le cui emissioni nocive saranno ridotte in tutta la misura del possibile. Si terra' conto di tutti i parametri di emissione e delle prescrizioni relative agli impianti eventualmenti raccomandati, inter alia, dal Comitato e dal Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica. I residui solidi di tale incineramento saranno rimossi dalla zona del Trattato Antartico.
2. Tutte le operazioni di bruciatura all'aperto di rifiuti saranno programmate non appena possibile, ma non oltre la fine della stagione 1998/1999. In attesa del completamento di tale programmazione, in caso sia necessario eliminare i rifiuti bruciandoli all'aperto, si dovra' tener conto della direzione e della velocita' del vento e dei tipi di rifiuti da bruciare al fine di limitare depositi di particelle ed evitare tali depositi su aree aventi un particolare valore biologico scientifico, storico, estetico e naturale comprese in particolare le aree che godono di una particolare protezione in base al Trattato Antartico.

Art. 4

ARTICOLO 4
Eliminazione di altri rifiuti a terra
1. I rifiuti non rimossi o non eliminati in conformita' con gli Articoli 2 e 3 non saranno eliminati in zone libere da ghiacci o in sistemi di acqua dolce.
2. Le acque di scolo, i rifiuti domestici liquidi e gli altri rifiuti liquidi non rimossi dalla zona del Trattato Antartico in conformita' con l'Articolo 2 saranno per quanto possibile eliminati nei mari di ghiaccio, sulle piattaforme di ghiaccio o sugli strati di ghiaccio a terra, a condizione che detti rifiuti, generati da basi localizzate a terra su piattaforme di ghiaccio o su strati di ghiaccio a terra possano essere eliminati in profondi pozzi di ghiaccio qualora tale mezzo di eliminazione sia l'unica opzione praticabile. Questi pozzi non saranno localizzati sui solchi noti dei ghiacci galleggianti che terminano in zone libere da ghiaccio o in zone di forte erosione.
3. I rifiuti aventi origine negli accampamenti sul terreno saranno per quanto possibile trasportati da coloro che hanno prodotto tali rifiuti, in basi di appoggio o su navi per l'eliminazione in conformita' con il presente Annesso.

Art. 5

ARTICOLO 5
Eliminazione dei rifiuti in mare
1. Le acque di scolo ed i rifiuti domestici liquidi possono essere scaricati direttamente in mare, tenendo conto della capacita' di assimilazione dell'ambiente marino ricevente ed a condizione che:
(a) tale discarica sia localizzata, ogni qualvolta cio' sia
possibile, la' dove esistono le condizioni per una diluzione iniziale ed una rapida dispersione;
(b) vasti quantitativi di tali rifiuti (prodotti in una base il cui affollamento medio settimanale in tutta l'estate australe e' all'incirca di trenta individui a piu') saranno trattati almeno per via di macerazione.
2. I sotto-prodotti del trattamento delle acque di scolo con il procedimento del "Contattore Rotatorio Biologico" o procedimenti analoghi, potranno essere eliminati in mare a condizione che tale eliminazione non pregiudichi negativamente l'ambiente locale ed a condizione anche che tale eliminazione in mare sia in conformita' con l'Annesso IV del Protocollo.

Art. 6

ARTICOLO 6
Immagazzinamento dei rifiuti
Tutti i rifiuti che dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico o diversamente eliminati saranno immagazzinati in modo tale da provenire la loro dispersione nell'ambiente.

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO
ANTARTICO

Art. 7

ARTICOLO 7
Prodotti vietati
Non saranno introdotti sul territorio o sulle piattaforme di ghiaccio o nelle acque della zona del Trattato Antartico difenili di poli- cloruro (PCB), terreno non sterile, palline di polistirolo, trucioli o altre forme di imballaggio, o pesticidi (diversi da quelli necessari per fini scientifici, medici o igienici).

Art. 8

ARTICOLO 8
Pianificazione della gestione dei rifiuti
2. Ciascuna Parte che svolge attivita' nella zona del Trattato Antartico stabilira' per quanto riguarda tali attivita' un sistema di classifica dell'eliminazione dei rifiuti come base per registrare i rifiuti ed agevolare studi volti a valutare gli impatti ambientali dell'attivita' scientifica e del supporto logistico associato. A tal fine, i rifiuti prodotti saranno classificati come:
(a) acque di scolo e rifiuti domestici liquidi (Gruppo 1)
(b) altri rifiuti e prodotti chimici liquidi, compresi i
combustibili ed i lubrificanti (Gruppo 2);
(c) solidi da bruciare (Gruppo 3)
(d) altri rifiuti solidi (Gruppo 4);
(e) materiale radioattivo (Gruppo 5).
2. Al fine di ulteriormente diminuire l'impatto dei rifiuti sull'ambiente Antartico ciascuna Parte predisporra' e rivedra' annualmente ed aggiornera' i suoi piani di gestione dei rifiuti (compresa la riduzione dei rifiuti, immagazzinamento e loro eliminazione), specificando per ciascun sito stabilito, per gli accampamenti in generale e per ciascuna nave (diversa dai piccoli battelli che fanno parte delle operazioni dei siti stabiliti o delle navi, e tenendo contro dei piani di gestione esistenti per le navi): (a) i programmi di ripulitura dei siti esistenti per
l'eliminazione dei rifiuti, e dei siti di lavoro abbandonati;
(b) i provvedimenti in corso e pianificati di gestione dei
rifiuti, compresa l'eliminazione finale;
(c) i provvedimenti in corso e pianificati per l'analisi
degli effetti ambientali dei rifiuti e la gestione dei rifiuti;
(d) altri sforzi per minimizzare ogni effetto ambientale dei rifiuti e la gestione dei rifiuti.
3. Ciascuna Parte dovra', nella misura del possibile predisporre inoltre un inventario delle localizzazioni delle attivita' pregresse (come ripari trasversali, depositi di combustibile, basi sul terreno, aerei atterrati di fortuna) prima che le informazioni vengano perse, in modo tale che di tali informazioni si possa tener conto nel pianificare i futuri programmi scientifici (come chimica della neve, iniquinanti nei licheni o trivellazione del ghiaccio in profondita').

Art. 9

ARTICOLO 9
Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti
1. I piani di gestione dei rifiuti preparati in conformita' con l'Articolo 8, i rapporti sulla loro attuazione nonche' gli inventari di cui all'Articolo 8 (3) saranno inclusi negli scambi annuali di informazione in conformita' con gli Articoli III e VII del Trattato Antartico e relative Raccomandazioni in base all'Articolo IX del Trattato Antartico.
2. Ciascuna Parte inviera' al Comitato copie dei suoi piani di gestione dei rifiuti, nonche' rapporti sulla loro attuazione e revisione.
3. Il Comitato puo' rivedere i piani di gestione dei rifiuti e relativi rapporti e puo' sottoporre alla considerazione delle Parti osservazioni e suggerimenti al fine di ridurre al minimo gli impatti e per quanto riguarda le modifiche nonche' il miglioramento dei piani.
4. Le Parti possono scambiarsi informazioni e fornire pareri per quanto riguarda, inter alia, tecnologie disponibili con scarsa produzione di rifiuti, la riconversione degli impianti esistenti, criteri speciali per effluenti, ed adeguati metodi di scarico e di eliminazione.

Art. 10

ARTICOLO 10
Prassi di gestione
Ciascuna Parte:
(a) designera' un funzionario di gestione dei rifiuti per
sviluppare e sorvegliare i piani di gestione dei rifiuti; in loco questa responsabilita' sara' delegata ad una persona appropriata in ciascun sito;
(b) assicurera' che i membri di queste spedizioni ricevano
l'addestramento volto a limitare l'impatto delle operazioni di
detta Parte sull'ambiente Antartico e siano informati riguardo alle prescrizioni del presente Annesso;
(c) scoraggera' l'uso di prodotti di cloruro di poli-vinile
(PVC) ed assicurera' che le spedizioni nella zona del Trattato
Antartico siano avvisate di ogni prodotto PVC che si intende
introdurre nella zona del Trattato Antartico affinche' tali
prodotti possano essere rimossi successivamente in conformita' con il presente Annesso.

Art. 11

ARTICOLO 11
Revisione
Il presente Annesso sara' soggetto a regolari revisioni al fine di assicurare il suo aggiornamento con il recepire i miglioramenti intervenuti nella tecnologia e nelle procedure di eliminazione dei rifiuti e garantire pertanto la massima protezione dell'ambiente Antartico.

Art. 12

ARTICOLO 12
CASI DI EMERGENZA
1. Il presente Annesso non si applichera' ai casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o alla protezione dell'ambiente.
2. Sara' immediatamente trasmessa a tutte le Parti ed al Comitato notifica delle attivita' intraprese in casi di emergenza.

Art. 13

ARTICOLO 13
Emendamento o modifica
1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvati; essi diverranno effettivi un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nel corso della quale sono stati adottati, a meno che una o piu' Parti consultive del Trattato Antartico notifichino il depositario entro tale periodo di tempo, che desiderano una proroga di quel periodo o che non intendono approvare l'emendamento.
3. Ogni emendamento o modifica di tale Annesso che diviene effettivo in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' in seguito effettivo nei confronti di ogni altra parte quando la notifica di approvazione di detta Parte sara' stata ricevuta dal Depositario.
Annesso IV

Art. 14

ARTICOLO 14
Rapporti con Marpol 73/78
Per quanto riguarda le Parti che sono anche Parti a Marpol 73/78, nulla nel presente Annesso sara' in deroga ai diritti ed obblighi specifici ivi contenuti.

Art. 15

Articolo 15
Emendamento o Modifica
1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale e' stata adottata a meno che una o piu' Parti Consultive al Trattato Antartico non notifichino il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desiderano una proroga di tale periodo o che non intendono approvare il provvedimento.
2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che diviene effettiva in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' successivamente effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sara' ricevuta dal Depositario.

Art. 1

ANNESSO IV AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO
ANTARTICO
Prevenzione della contaminazione del mare
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Annesso:
(a) L'espressione "discarica" significa qualsiasi Perdita verificatasi da una nave e comprende ogni fuoruscita, eliminazione, versamento, fuga, nonche' l'azionamento di pompe, l'emissione e lo svuotamento;
(b) l'espressione "rifiuti" indica ogni genere di rifiuti da vettovaglie, domestici ed operativi, tranne il pesce fresco e parti di esso, prodotti durante il normale funzionamento della nave, ad eccezione di quelle sostanze previste dagli Articolo 3 e 4;
(c) l'espressione "Marpol 73/78" significa la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973, come emendata dal relativo Protocollo del 1978 e da ogni altro emendamento successivamente in vigore;
(d) l'espressione "sostanze liquide nocive" significa ogni sostanza liquida nociva come definita nell'Annesso II di Marpol 73/78;
(e) l'espressione "petrolio" significa il petrolio in qualsiasi sua forma compreso il petrolio greggio, il petrolio per combustibile, i fanghi di scolo, i rifiuti di petrolio e prodotti raffinati del petrolio (diversi dai prodotti petrolchimici soggetti alle disposizioni dell'Articolo 4);
(f) l'espressione "miscela oleosa" significa una miscela oleosa avente qualsiasi contenuto di petrolio;
(g) l'espressione "nave" significa un vascello di qualsiasi genere in funzione nell'ambiente marino ed include aliscafi, battelli, veicoli a cuscini pneumatici, sommergibili, mezzi galleggianti e piattaforme fisse o galleggianti.

Art. 2

ARTICOLO 2
Applicazione
Il presente Annesso si applica, per quanto riguarda ciascuna Parte, alle navi aventi diritto ad inalberare la bandiera di detta Parte e ad ogni altra nave impegnata in operazioni nell'Antartico, o di supporto a tali operazioni, per tutto il tempo in cui esse operano nella zona del Trattato Antartico.

Art. 3

ARTICOLO 3
Discarica di petrolio
1. E' vietata ogni discarica in mare di petrolio o di miscele oleose tranne in casi consentiti in base all'Annesso I di MARPOL 73/78. Per tutto il tempo in cui operano nella regione del Trattato Antartico, le navi conservano a bordo i fanghi di scolo, la zavorra sporca, le acque di lavaggio dei serbatoi e altri residui oleosi e miscele che non possono essere scaricate in mare. Le navi scaricheranno questi residui solo al di fuori della zona del Trattato Antartico, negli impianti riceventi o in altro modo, come autorizzato in base all'Annesso I di Marpol 73/78.
2. Il presente Articolo non si applichera':
(a) alla discarica in mare di petrolio o di miscele oleose dovuta ad avaria della nave o del suo equipaggiamento:
(i) a condizione che ogni ragionevole precauzione sia
stata adottata dopo l'evenienza dell'avaria o l'individuazione della discarica al fine di prevenire o ridurre al minimo la discarica;
(ii) a meno che il proprietario o il capitano della nave
abbiano agito con l'intento di causare danni, o in maniera temeraria sapendo che un danno ne sarebbe probabilmente derivato; oppure
(b) alla discarica in mare di sostanze contenenti petrolio utilizzate per far fronte a specifici incidenti causanti inquinamento al fine di minimizzare i danni derivanti dall'inquinamento.

Art. 4

ARTICOLO 4
Discarica di sostanze nocive liquide.
E' vietata la discarica in mare di qualsiasi sostanza liquida nociva e di ogni altro prodotto chimico o altre sostanze in quantitativi o concentrazioni dannose per l'ambiente marino.

Art. 5

ARTICOLO 5
Eliminazione dei rifiuti
1. E' vietata l'eliminazione in mare di tutte le sostanze plastiche, compresi ma non esclusivamente i cavi sintetici, le reti da pesca e i sacchi di plastica per rifiuti.
2. E' vietata l'eliminazione in mare di ogni altro rifiuto, compresi prodotti di carta, stracci, vetri, metallo, bottiglie, terraglia, ceneri da incineramento, pagliolato, materiali di rivestimento e di imballaggio.
3. L'eliminazione in mare di rifiuti alimentari potra' essere autorizzata dopo che tali rifiuti siano stati passati attraverso un trituratore o un macinatore a condizione che tale eliminazione sia effettuata - tranne in casi consentiti secondo l'Annesso V di Marpol 73/78 - per quanto possibile da terra e dalle piattaforme di ghiaccio ma in ogni caso a non meno di 12 miglia nautiche dal piu' vicino punto di terra o piattaforma di ghiaccio, Tali rifiuti alimentari triturati o macinati dovranno poter passare attraverso un crivello con aperture non superiori a 25 millimetri.
4. Quando una sostanza o materiale previsto dal presente articolo e' miscelato con altre sostanze o materiale per discarica o eliminazione, per i quali sono prescritti diversi criteri di eliminazione o di discarica, saranno applicati i criteri piu' rigorosi di eliminazione o di discarica.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano:
(a) alla fuoruscita di rifiuti derivanti da un'avaria alla nave o al suo equipaggiamento, a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata, prima e dopo l'evenienza dell'avaria,
al fine di prevenire o di ridurre al minimo la fuoruscita; oppure
(b) alla perdita accidentale di reti da pesca sintetiche, a condizione che ogni ragionevole precauzione sia stata adottata per prevenire tale perdita.
6. Le Parti devono se del caso fare uso di registri per la registrazione dei rifiuti.

Art. 6

ARTICOLO 6
Discarica delle acque di scolo
1. Salvo se cio' pregiudicherebbe indebitamente le operazioni nell'Antartico:
(a) ciascuna Parte si asterra' dal scarico in mare tutte le
acque di scolo non trattate (il termine "acque di scolo" essendo definito all'Annesso IV di MARPOL 73/78) entro 12 miglia nautiche da terra o dalle piattaforme di ghiaccio;
(b) oltre tale distanza, le acque di scolo immagazzinate in
un serbatoio di contenimento non saranno scaricate istantaneamente ma ad un ritmo moderato e, se possibile, mentre la nave e' in viaggio a velocita' a non meno di 4 nodi.
Il presente paragrafo non si applica a navi autorizzate a trasportare un massimo di 10 persone.
2. Le Parti devono se del caso fare uso di registri per la registrazione delle acque di scolo.

Art. 7

ARTICOLO 7
Casi di emergenza
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Annesso non si applicheranno in casi di emergenza relativi alla sicurezza di una nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare.
2. Tutte le Parti ed il Comitato saranno immediatamente avvisate di ogni attivita' intrapresa in casi di emergenza.

Art. 8

ARTICOLO 8
Effetto sugli ecosistemi dipendenti ed associati
Nell'attuare le disposizioni del presente Annesso sara' data debita considerazione alla necessita' di evitare effetti pregiudizievoli per gli ecosistemi dipendenti ed associati, al di fuori della zona del Trattato Antartico.

Art. 9

ARTICOLO 9
Capacita' di ritenzione della nave ed installazioni riceventi
1. Ciascuna Parte fara' in modo di assicurare che tutte le navi aventi diritto ad inalberare la sua bandiera ed ogni altra nave impegnata nelle operazioni Antartiche o di supporto ad essa, prima di entrare nella zona del Trattato Antartico, siano equipaggiate con un serbatoio o serbatoi aventi sufficiente capacita' a bordo per ritenere tutte le acque di scolo, zavorra sporca, acque di lavaggio dei serbatoi ed altri residui e miscele oleose, e che abbiano sufficiente capacita' a bordo per la ritenzione dei rifiuti durante le operazione nella zona del Trattato Antartico. Esse inoltre dovranno aver preso provvedimenti per scaricare tali residui oleosi e rifiuti in un impianto ricevente dopo aver lasciato la zona. Le navi dovranno anche avere sufficiente capacita' a bordo per la ritenzione di sostanze liquide nocive.
2. Ciascuna Parte nei cui porti le navi dipartono dirette verso la zona del Trattato Antartico o giungono da detta zona, si impegna a fare in modo che non appena possibile siano installati adeguati impianti per ricevere tutte le acque di scolo, la zavorra sporca, le acque di lavaggio del serbatoio, altri residui e miscele oleose nonche' i rifiuti provenienti dalle navi senza causare indebiti ritardi, ed in base alle esigenze delle navi che utilizzano tali impianti.
3. Le Parti che hanno in esercizio in porti di altre Parti navi dirette verso la zona del Trattato Antartico o che giungono da detta zona, si consulteranno con tali Parti in vista di assicurare che la sistemazione degli impianti riceventi portuali non imponga un onere indebito alle Parti limitrofe alla zona del Trattato Antartico.

Art. 10

ARTICOLO 10
Progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento di navi
Ciascuna Parte terra' conto degli obiettivi del presente Annesso nella progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento delle navi impegnate o di supporto nelle operazioni dell'Antartico.

Art. 11

ARTICOLO 11
Immunita' sovrana
1. Il presente Annesso non si applichera' a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale o altra nave di proprieta' o operata da uno Stato ed attualmente utilizzata solo per servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte assicurera' mediante l'adozione di adeguati provvedimenti che non pregiudicano le operazioni o le capacita' operative di tali navi di sua proprieta' o da essa utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ragionevole e possibile, con il presente Annesso.
2. Nell'applicare il paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna Parte terra' conto dell'importanza di proteggere l'ambiente Antartico.
3. Ciascuna Parte informera' le altre Parti su come essa attua la presente disposizione.
4. La procedura di soluzione delle controversie stabilita negli Articoli 18 a 20 del Protocollo non si applica al presente Articolo.

Art. 12

ARTICOLO 12
Misure preventive e prontezza e risposta all'emergenza.
1. Al fine di far fronte in maniera piu' effettiva alle emergenze di inquinamento marino o al rischio che ne deriva nella zona del Trattato Antartico, le Parti in conformita' con l'Articolo 15 del Protocollo, elaboreranno piani di emergenza per far fronte all'inquinamento marino nella zona del Trattato Antartico, compresi piani di emergenza per le navi (diverse dai piccoli battelli adibiti alle operazioni delle basi fisse o delle navi) che operano nella zona del Trattato Antartico, in particolare le navi che trasportano carichi di petrolio e per quanto riguarda i versamenti di petrolio aventi origine da impianti costieri, che si riversano nell'ambiente marino. A tal fine esse:
(a) coopereranno nella formulazione ed attuazione di tali
piani;
(b) attingeranno ai pareri del Comitato, dell'Organizzazione Marittima Internazionale e di altre Organizzazioni Internazionali.
2. Le Parti istituiranno altresi' procedure per far fronte in maniera cooperativa ai casi di emergenza di inquinamento e adotteranno adeguate azioni di risposta in base a tali procedure.

Art. 13

ARTICOLO 13
Revisione
Le Parti manterranno sotto continuo controllo le disposizioni del presente Annesso ed altri provvedimenti al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino dell'Antartico e di farvi fronte, ivi compreso ogni emendamento e nuovo regolamento adottato in base a Marpol 73/78 in vista di conseguire gli obiettivi del presente Annesso.

Art. 14

ARTICOLO 14
Rapporti con Marpol 73/78
Per quanto riguarda le Parti che sono anche Parti a Marpol 73/78, nulla nel presente Annesso sara' in deroga ai diritti ed obblighi specifici ivi contenuti.

Art. 15

Articolo 15
Emendamento o Modifica
1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che il provvedimento non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvate e diverranno effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico durante la quale e' stata adottata a meno che una o piu' Parti Consultive al Trattato Antartico non notifichino il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desiderano una proroga di tale periodo o che non intendono approvare il provvedimento.
2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che diviene effettiva in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' successivamente effettiva nei confronti di ogni altra Parte quando la notifica dell'approvazione di detta Parte sara' ricevuta dal Depositario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Protocol


Parte di provvedimento in formato grafico

Rapporto finale

RAPPORTO FINALE DELL'UNDICESIMA RIUNIONE CONSULTIVA
SPECIALE DEL TRATTATO ANTARTICO
1. L'undicesima Riunione consultiva speciale del Trattato Antartico si e' svolta in conformita' con le disposizioni della Raccomandazione XV-1 adottata da tutte le Parti consultive al Trattato Antartico a Parigi nell'ottobre del 1989 al fine di esaminare e discutere proposte concernenti la protezione ambientale globale dell'Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati.
2. La Riunione consultiva speciale si e' aperta a Vina del Mar dal 19 Novembre al 6 Dicembre 1990 con la partecipazione di rappresentanti delle seguenti Parti consultive al Trattato Antartico:
Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Peru', Polonia, Regno Unito, Repubblica di Corea, Sud Africa, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e Uruguay. Il Signor Oscar Pinochet de la Barra, capo Delegazione del Cile ha presieduto questa prima sessione.
3. A Vina del Mar due gruppi di lavoro sono stati istituiti dalla sessione plenaria:
- il Gruppo di Lavoro I sotto la presidenza di Dietrich Granow, Capo Delegazione della Germania, e
- il Gruppo di lavoro II sotto la presidenza di Roberto Puceiro Ripoll, Delegazione dell'Uruguay.
4. La seconda sessione si e' svolta a Madrid dal 22 al 30 Aprile, dal 17 al 22 giugno e dal 3 al 4 ottobre 1991. La sessione di madrid era presieduta da Carlos Blasco Villa, Capo della Delegazione della Spagna. La chiusura della sessione era presieduta da Francisco Fernandez Ordonez, Ministro degli Affari Esteri della Spagna.
5. Hanno partecipato alla Sessione di Madrid rappresentanti di tutte le Parti consultive, i.e.: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Repubblica di Corea, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Peru', Polonia, Sud Africa, Spagna, Svezia, l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito, gli Stati Uniti d'America e l'Uruguay. Dietro invito delle Parti consultiva al Trattato Antartico, hanno altresi' partecipato rappresentanti di tutte le Parti contraenti che non sono Parti Consultive, in particolare: Austria, Bulgaria, Canada, Colombia, Cecoslovacchia, Cuba, Danimarca, Grecia, Guatemala, Ungheria, la Repubblica Democratica di Corea, Papua, Nuova Guinea, Romania e Svizzera. Il Presidente ha dato il benvenuto al Guatemala che partecipava per la prima volta alla riunione del Trattato Antartico.
6. Alle sessioni della Riunione Consultiva Speciale erano invitata a partecipare le seguenti Organizzazioni ed istituzioni:
- Coalizione dell'Oceano Antartico e Meridionale (ASOC)
- Commissione delle Comunita' Europee (CEC)
- Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine viventi dell'Antartico (CCAMLR)
- Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN)
- Commissione Intergovernativa Oceanografica (IOC)
- Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica (SCAR)
- Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO)
7. Il lavoro della Sessione di Madrid e' stato grandemente agevolato da un progetto di Protocollo al Trattato Antartico relativo alla protezione ambientale presentato dall'Ambasciatore della Norvegia Rolf Trolle Andersen, la cui prima stesura era stata esaminata nel corso della sessione di Vina del Mar.
8. Un Comitato di redazione giuridico e' stato istituito presieduto dal Sig. Pieter Verbeek dei Paesi Bassi. Esso si e' riunito dal 25 al 27 aprile e dal 10 al 14 giugno 1991 con la partecipazione di 23 Parti Consultive al Trattato Antartico.
9. E' stato istituito un Gruppo linguistico presieduto da Ferdinando Von der Assen, dei Paesi Bassi, per definire la concordanza del testo nelle lingua ufficiali del Trattato Antartico. Il Gruppo si e' riunito dal 17 al 22 giugno e dal 30 Settembre al 3 Ottobre 1991.
10. Al termine della Sessione di Madrid, i Rappresentanti delle Parti Consultive hanno adottato per via di consenso, nelle quattro lingue ufficiali del Trattato Antartico, il Protocollo sulla Protezione Ambientale del Trattato Antartico con quattro Annessi formanti parte integrante, concernenti la valutazione dell'impatto ambientale, la conservazione della fauna e della flora Antartica, l'eliminazione dei rifiuti e la gestione e la prevenzione dell'inquinamento marino. I rappresentanti delle Parti consultive assieme a quelli delle Parti non consultive che partecipano alla sessione di Madrid hanno firmato l'Atto Finale della Undicesima Riunione Speciale Consultiva sulla Protezione Ambientale dell'Antartico, cui e' allegato il sopradetto Protocollo.
11. In conformita' con le disposizioni del Rapporto finale della XV Riunione Consultiva del Trattato Antartico, la Riunione ha iniziato uno studio sul turismo ed i Rappresentanti hanno stabilito che avrebbero preso in esame questo argomento nella XVI Riunione Consultiva.
12. Sono allegate al presente Rapporto finale le dichiarazioni e le formulazioni trasmesse dai rappresentanti all'atto dell'adozione del Protocollo finale.
13. I rappresentanti hanno espresso il loro ringraziamento ai Governi del Cile e della Spagna, anfitrioni della Riunione consultiva speciale, nonche' ai loro presidenti, Ambasciatore Oscar Pinochet de la Barra e Sig. Carlos Blasco Villa, ed al Segretariato per la dedizione con cui hanno contribuito al lavoro delle sessioni che hanno reso possibile la conclusione del Protocollo.


RAPPORTO DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO LINGUISTICO
Il Gruppo linguistico a partecipazione aperta presieduto da F.H.J. von der Assen dei Paesi Bassi, che ha iniziato i suoi lavori durante la seconda sessione della XI Riunione consultiva speciale del Trattato Antartico, svoltasi a Madrid dal 17 al 23 giugno 1991, ha continuato i suoi lavori dal 30 Settembre al 2 Ottobre 1991.
Hanno partecipato i delegati delle seguenti Parti:
Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Cile, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America, Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e Uruguay.
Il Gruppo aveva come mandato di stabilire la concordanza tra le lingue ufficiali del Trattato Antartico del testo del Protocollo del Trattato Antartico relativo alla Protezione Ambientale, compresi i suoi quattro Annessi.
Partendo dalla versione inglese del progetto di Protocollo (XI ATSCM/2/DLC, in data 14 giugno e XI ATSCM/2 in data 21 giugno) il Gruppo ha portato positivamente a termine suo la definizione della concordanza del testo con le altre tre lingue ufficiali.
Nello svolgimento del suo compito il Gruppo ha altresi' individuato un certo numero di errori, omissioni e inesattezze redazionali nella versione inglese. Il Gruppo ha pertanto ritenuto importante di proporre l'incorporazione di adeguate modifiche nella versione inglese e, di conseguenza nelle altre tre versioni linguistiche.
Un elenco di tali proposte di modifiche e' allegato per essere esaminato dalla Riunione.

Modifiche del testo

MODIFICHE DEL TESTO INGLESE PROPOSTE DAL GRUPPO
LINGUISTICO
PROTOCOLLO
art. 15.1 (a): aggiungere "e"
art. 20.1: riga 4: sostituire "questo" con "questi"
art. 21: "4 Ottobre" sostituisce "23 giugno" e "3 Ottobre"
sostituisce "22 giugno"
art. 22: "3 Ottobre" sostituisce "22 giugno"
art. 25.3: "che sono" sostituisce "che erano"
art. 25.4: "di cui sopra" sostituisce "3 del presente articolo"
riga 3: aggiungere "Trattato Antartico" a "Parti Consultive"
riga 4: "ratifica da" sostituisce "ratifica di"
riga 4: "che sono" sostituisce "che erano";
riga 4: aggiungere "Trattato Antartico" a "Parti Consultive"
art. 25.5: riga 1: eliminare "le Parti decidono di comune accordo
che"
ALLEGATO
art. 6.2: "Articolo 10" sostituisce l' "Articolo 9"
art. 6.4: "19 e 20" sostituisce "18 e 19"

ANNESSO I
art. 5.2 (a): "il" sostituisce "questo"
art. 7.2: riga 4: sostituire "alle" con "a tutte"; cancellare
"inoltrata"

ANNESSO II
art. 1.h (v): aggiungere "e"
art. 1.h (vi): cancellare "e"
art. 2.1: cancellare "le disposizioni di" sostituire "implicanti" con "relative a"; sostituire "protezione ambientale" con "la protezione dell'ambiente"
art. 2.2: sostituire "prontamente" con immediatamente"
aggiungere "ed al Comitato"
art. 9.1: riga 10: cancellare "di tempo"

ANNESSO III
art. 10 (c) righe 4 e 5: sostituire "nella zona del Trattato Antartico al fine che essi "con" in quella zona al fine che tali
prodotti"
art. 12.1: cancellare "altri"; aggiungere "o la protezione
dell'ambiente"
art. 12.2: sostituire "rapidamente con "immediatamente" aggiungere "ed al Comitato".
art. 13.1: riga 4: sostituire "tale" con "la" riga 10: eliminare "di tempo"

ANNESSO IV
art. 2: eliminare "rispetto a"
art. 3.1: riga 4: sostituire "acqua" con acque"
art. 3.1 ultima riga: aggiungere "73/78"
art. 5.2 invertire l'ordine di "pagliolato e ceneri da incenerimento"
art. 5.3 inserire "stati" tra "siano" e "passati"
art. 6.1 (b) linea 3: cancellare "saranno scaricate"
riga 4: cancellare "di velocita'"
art. 7.2: sostituire "rapidamente" con sollecitamente"
art. 9.1: riga 6: inserire "e" tra "acqua" e altre"
inserire "a bordo" dopo "capacita'"
riga 7: inserire "per la ritenzione di" prima di "rifiuti" sostituire l'ultima riga con: "capacita' a bordo per la ritenzione si sostanze nocive liquide"


PARTECIPANTI AL COMITATO LINGUISTICO
30 Settembre e 1, 2 Ottobre 1991
Aerguei KAREV Delegazione URSS
Georges Duquin Delegazione Francia
Charley CAUSERET Delegazione Francia
Alain MEGRET Delegazione Francia
Carola BJORKLUND Delegazione Norvegia
Ralf BRETH Delegazione Germania
Michel VANGROENEVDAEL Delegazione Belgio
Jean PAGE Delegazione Australia
R. TUCKER Delegazione USA
Jeffrey KOVAR Delegazione USA
Yoshio YOSHIDA Delegazione Giappone
Toshihiko KASAI Delegazione Giappone
Masayuki KOMATSU Delegazione Giappone
Mitsunori NAMBA Delegazione Giappone
Carlos TAGLE Delegazione Argentina
Fer von dei ASSEN Delegazione Paesi Bassi
Jorge BERGUNO Delegazione Cile
Roberto PUCEIRO Delegazione Uruguay
Mario FONTANOT Delegazione Uruguay
Elena FAJARDO Delegazione Uruguay
Pietro GIULIANI Delegazione Italia
Desiree EDMAR Delegazione Svezia
Inigo de PALACIO Delegazione Spagna

Appendice all'annesso

APPENDICI ALL'ANNESSO
Appendice A:
Specie particolarmente protette
Tutte le specie del genere Arctocephalus, Foche da pelliccia.
Ommatophoca rossili, Foca di Ross.
Appendice B:
Importazioni di animali e di piante
I seguenti animali e piante possono essere importati nella zona del Trattato Antartico in conformita' con i permessi rilasciati in base all'Articolo 4 del presente Annesso:
(a) piante domestiche;
(b) animali e piante da laboratorio compresi i virus, i batteri, i fermenti ed i funghi.
Appendice C:
Precauzioni per prevenire l'introduzione di micro-organismi
1. Pollame. Il pollame vivo o altri uccelli viventi non saranno introdotti nella zona del Trattato Antartico. Prima che il pollame preparato sia confezionato per la spedizione nella zona del Trattato Antartico, esso sara' ispezionato per il controllo di malattie come il morbo di Newcastle, la tubercolosi e infezioni da fermenti. Tutto il pollame o le parti non consumate saranno rimosse dalla zona del Trattato Antartico o soppresse mediante incineramento o mezzi equivalenti che non comportano rischi per la flora e la fauna native.
2. Sara' evitata in tutta la misura del possibile l'importazione di terreno non sterile.