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Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' rivalutata nel modo seguente:
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;
c) il sussidio e' integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' se conviventi e non titolari di reddito proprio;
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto che "a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato al comma 1, lettera d), del presente articolo, e' elevato a 10.717 euro".