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Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' rivalutata nel modo seguente:
a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;
b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;
c) il sussidio e' integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' se conviventi e non titolari di reddito proprio;
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto che "a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato al comma 1, lettera d), del presente articolo, e' elevato a 10.717 euro".

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanita', sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.
Nota all'art. 2: - Il testo dell' (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 5 (Indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonche' agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanita' quando si tratti di affari particolari. Il Ministro della sanita' esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attivita' delegate alle regioni. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattivita' relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. Il Ministro della sanita' e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".

Art. 3.

1. Il sussidio di cui all'articolo 1 e' adeguato ogni anno automaticamente al tasso programmato di inflazione.

Art. 4.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 687 milioni annui, si provvede a decorrere dall'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO