Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Art. 1.
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. (3) (4) (5) (6) (12) (14) (15) ((19))
1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorita' sanitaria italiana.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonche' agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. (7) (9)
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. (3)
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.";
- (con l'art. 1, comma 5) che "I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.";
- (con l'art. 1, comma 6) che "I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.".
La L. 25 luglio 1997, n. 238 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.";
- (con l'art. 1, comma 5) che "I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992.";
- (con l'art. 1, comma 6) che "I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.".
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (in G.U. 1a s.s. 4/03/1998, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica)".
La Corte costituzionale con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 (in G.U. 1a s.s. 4/03/1998, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica)".
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che " L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unita' sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
La L. 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che " L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unita' sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 417 (in G.U. 1a s.s. 18/10/2000, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazioni antiepatite B, a partire dall'anno 1983".
La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 417 (in G.U. 1a s.s. 18/10/2000, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazioni antiepatite B, a partire dall'anno 1983".
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 476 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti".
La Corte costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 476 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti".
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2009, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue".
La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 11/2/2009, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue".
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 aprile 2012, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 2/5/2012, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia".
La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 aprile 2012, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 2/5/2012, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia".
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 14 dicembre 2017, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/2017, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale".
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 14 dicembre 2017, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/2017, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale".
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 23 giugno 2020, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 24/6/2020, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A".
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 23 giugno 2020, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 24/6/2020, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A".
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno - 26 settembre 2023, n. 181 (in G.U. 1ª s.s. 27/9/2023, n. 39), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)".
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 giugno - 26 settembre 2023, n. 181 (in G.U. 1ª s.s. 27/9/2023, n. 39), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita', da cui sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)".