Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimita'.
4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche' quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e' sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimita', devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.
7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.
8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.
9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalita' e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilita' e da apposite deliberazioni.
10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.
11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a cio' finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttivita', nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi e' disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , recante: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975.
- Il , recante: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla " e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1980.
- La , recante: "Legge-quadro sul pubblico impiego" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della citata :
"Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:
1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi;
4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali;
7) le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.
Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all' e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
- Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata :
"Art. 29 (Controllo sulle delibere degli enti). - Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformita' degli accordi sindacali approvati dal Governo.
Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 e' richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimita' devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante puo' procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento".
- Si trascrive il testo dell' (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli e , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 dell'8 settembre 1970, come sostituito dall' (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989: "4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto".
- Si trascrive il testo dell'art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata :
"1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' ed il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalita', della tempestivita' e della economicita' della gestione, rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e' deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacita' prtofessionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica.
4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.
5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la meta' con il sistema del concorso pubblico di cui alla , e per l'altra meta' mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
6. (Omissis).
7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e' effettuata per gli enti di cui alla , dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Si precisa che il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1985, convertito in legge, con modificazioni, con la , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1985, reca l' "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato".
Art. 2.
1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle federazioni sportive nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarita' di determinate attivita' che esigano professionalita' ad alta specializzazione, puo' attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.
3. Il CONI puo' disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite che sara' stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Nota all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985: "4. Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore ai sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con ".
L'art. 5, comma quarto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, riguarda la riserva dei posti e preferenze nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere.
Art. 3.
1. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, e' inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneita' alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianita' acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.
2. Il CONI e' autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.
4. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto titolo di studio e' inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.
5. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi del comma 1 spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, e' attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.
6. Ai medici dell'Istituto di scienza dello sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del CONI.
7. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attivita' di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell' e (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 27 marzo 1981, abrogato dall'art. 3 della legge qui pubblicata:
"Per l'espletamento delle attivita' di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del C.O.N.I., il cui rapporto di lavoro e' regolato dalla .
Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni sportive nazionali".
- La , recante "Disposizioni in materia di pubblico impiego", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989.
- Si trascrive il testo dell' (Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno 1984:
"Art. 13 (Personale medico degli enti previdenziali). - Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all' ".
L'art. 47 della citata (Istituzione del servizio sanitario nazionale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978, concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Servizio sanitario nazionale.
Art. 4.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono esclusivamente a carico del bilancio del CONI.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Allegato
ALLEGATO
(Articolo 3, comma 4)
TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI NEI RUOLI DEL CONI.
=====================================================================
Posizione presso Qualifica funzionale
le federazioni sportive nazionali del personale del CONI
_____________________________________________________________________
Primo livello VI qualifica
Secondo livello V qualifica
Terzo livello IV qualifica
Quarto livello III qualifica
Quinto livello II qualifica
Medici X qualifica
(Articolo 3, comma 4)
TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI NEI RUOLI DEL CONI.
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Posizione presso Qualifica funzionale
le federazioni sportive nazionali del personale del CONI
_____________________________________________________________________
Primo livello VI qualifica
Secondo livello V qualifica
Terzo livello IV qualifica
Quarto livello III qualifica
Quinto livello II qualifica
Medici X qualifica