N NORME. red.it

Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali.

Art. 1.

(Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato)


Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime, ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).
NOTE Note all' , concerne: "Provvedimenti per coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore". - La , converte in legge, con modificazioni, il , concernente Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali. - La , converte in legge il , concernente Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno. - La , concerne: "Estensione, in favore dei lavoratori degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".