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Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze.

Art. 1.

1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1› marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, e' istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata "scuola".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'intero (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) e' il seguente: "Art. 11. - L'antico opificio mediceo delle pietre dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale e' diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichita' e belle arti. All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro".