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Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge 1› marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, e' istituita in Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di restauro, di seguito denominata "scuola".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'intero (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) e' il seguente: "Art. 11. - L'antico opificio mediceo delle pietre dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale e' diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichita' e belle arti. All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro".

Art. 2.

1. L'insegnamento impartito nella scuola si articola in un corso triennale piu' un anno di perfezionamento. La scuola svolge la sua attivita' avvalendosi altresi' dell'opera di istituti universitari e di altri istituti specializzati, con i quali possono venire stipulate apposite convenzioni. La scuola opera in collaborazione anche con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.

Art. 4.

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che si pronunciano in conformita' ai rispettivi regolamenti, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalita' di accesso alla scuola nonche' i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della scuola e' disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
Note all' : - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo del (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali) e' il seguente: "Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonche' per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di settore possono riunirsi in seduta comune". - La reca: "Creazione dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale".

Art. 5.

1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti annualmente, in rapporto alle esigenze della scuola e in osservanza dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'istituto, fra il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici degli archeologi, architetti, storici dell'arte, esperti restauratori, operatori tecnici, addetti di laboratorio del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero tra il personale dell'opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro appartenente alle diverse aree professionali.
2. Per lo svolgimento di specifici corsi per i quali non esistono nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali le corrispondenti competenze, possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento anche a personale estraneo all'amministrazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dell'articolo 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e' determinato il compenso da corrispondere al personale impiegato nell'attivita' didattica. Tale compenso e' dovuto al personale interno dell'amministrazione solo qualora l'insegnamento non sia ricompreso tra i compiti previsti per il livello di qualifica funzionale di inquadramento ed e' costituito da una indennita' commisurata alle ore di insegnamento effettivamente svolte.
Nota all'art. 5: - L'art. 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con , e' cosi' formulato: "Art. 65 (Divieto di cumulo di impieghi pubblici) - Gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a riferire al Ministro competente, il quale ne da' notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego".

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, commi 1 e 2, e 5 si applicano, in quanto applicabili, anche alla scuola di insegnamento del restauro dell'Istituto centrale per il restauro.

Art. 7.

1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attivita' didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.
2. Le modalita' del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri.
Note all' reca: "Nuovo assetto retributivo- funzionale del personale civile e militare dello Stato". - Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono detare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 8.

1. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, a decorrere dal 1992, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui cui si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992 utilizzando l'accantonamento "Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI