N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.

Art. 21

Articolo 21
STUDENTI
1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di apprendistato, riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato, purche' tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori dello stesso Stato
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato riceve un corrispettivo per servizi temporanei resi in detto altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato, purche' tali servizi siano connessi alla sua istruzione o apprendistato e le remunerazioni di tali servizi siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.