N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione

Art. 1

CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori realizzati.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne il Kuwait:
1 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (the corporate income tax);
2 - ogni altro tributo prelevato in luogo dell'imposta sul reddito inclusa la percentuale degli utili netti delle societa' di partecipazione versati alla Fondazione del Kuwait per lo Sviluppo delle Scienze (any other contribution collected in place of the income tax including the percentage of the net profits of sharing companies paid to the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences); e
3 - la Zakat, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta kuwaitiana").
b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche, e
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richiesta una diversa interpretazione:
a) il termine "Kuwait" designa lo Stato del Kuwait e comprende le zone al di fuori del mare territoriale del Kuwait che, ai sensi della legislazione del Kuwait concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Kuwait riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonche' le loro risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonche' le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kuwait o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica costituita ai sensi del diritto pubblico o privato e comprende, nel caso del Kuwait, lo Stato del Kuwait e le sue suddivisioni politiche nonche' i suoi enti locali o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
1. le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente;
2. le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato i) l'espressione "autorita' competente" designa:
1. per quanto concerne il Kuwait: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
2. per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4

Articolo 4
RESIDENZA
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di svolgere ricerche scientifiche per l'impresa od ogni altra attivita' di carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha, ed abitualmente esercita nello Stato stesso, il potere di concludere contratti in nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; ovvero se non ha tale potere ma dispone in detto primo Stato di un deposito di merce dal quale abitualmente essa vende merci per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa ha una "stabile organizzazione" in uno Stato contraente per il solo fatto che essa sta trattando in tale Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'usufrutto di beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali sono altresi' considerati "beni immobili". Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili, ovvero dall'estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonche' agli utili derivanti dalla alienazione di qualsiasi bene.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Art. 8

Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
Allorche'
a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10

Articolo 10
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, se l'effettivo beneficiario dei dividendi possiede, direttamente o indirettamente il 25 per cento o piu' del capitale della societa' che paga i dividendi, tali dividendi possono anche essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Il paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato, o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, i premi ed altri frutti connessi a tali titoli, obbligazioni di prestiti e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Articolo 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di un'attrezzatura industriale, commerciale o scientifica o per informazioni concernenti un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico, ma non comprende onorari per servizi di consulenza e di assistenza tecnica connessi ai suddetti beni ed attivita'.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitori e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa sono imponibili nell'altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Art. 14

Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Art. 18

Articolo 18
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19

Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'- altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20

Articolo 20
PROFESSORI ED INSEGNANTI
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca.

Art. 21

Articolo 21
STUDENTI
1. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nel primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzioni o di apprendistato, riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato, purche' tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori dello stesso Stato
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato riceve un corrispettivo per servizi temporanei resi in detto altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato, purche' tali servizi siano connessi alla sua istruzione o apprendistato e le remunerazioni di tali servizi siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.

Art. 22

Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli provenienti da beni immobili cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi che sia un residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Art. 23

Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Kuwait, L'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Kuwait, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sara' comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne il Kuwait: se un residente del Kuwait possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Kuwait puo' assoggettare ad imposta questi elementi di reddito e puo' accordare uno sgravio per le imposte italiane corrisposte ai sensi delle disposizioni della propria legislazione interna. In tal caso, il Kuwait deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate, l'imposta sul reddito pagate in Italia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta kuwaitiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
4. L'imposta e' determinata nei confronti dei residenti di entrambi gli Stati contraenti in conformita' delle loro rispettive legislazioni interne a meno che non sia stabilito diversamente nella presente Convenzione.

Art. 24

Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. la presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia anche mediante sussidi governativi o sociali.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dellArticolo 9, del paragrafo 5 dell'Articolo 11, o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte sul reddito di goni natura o denominazione.

Art. 25

Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella degli Stati contraenti di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, tali scambi di opinioni potranno avere luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Art. 26

Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che esse prevedono non e' contraria alla Convenzione nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorita' potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 27

Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Art. 28

Articolo 28
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente Articolo.

Art. 29

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica in conformita' degli obblighi costituzionali dei due Stati contraenti e gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1984;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1984.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Art. 30

Articolo 30
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni e successivamente per un eguale periodo o periodi a meno che ciascuno Stato contraente notifichi per iscritto all'altro, sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno succcessivo, la sua intenzione di denunciare la Convenzione. In tal caso, la Convenzione cessera' di applicarsi:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito alle imposte applicabili per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H,in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.


Per il Governo dello Per il Governo della
Stato del Kuwait Repubblica Italiana




Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Protocollo Aggiuntivo

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione.
Resta inteso:
a) che, con riferimento all'Articolo 3,paragrafo 1,lettera e), le istituzioni governative si considerano, conformemente all'affiliazione, residenti della Repubblica italiana o dello Stato del Kuwait.
Un'istituzione si considera istituzione governativa quando e' stata creata dal governo di uno degli Stati contraenti o, per quanto concerne la Repubblica italiana, da una delle sue suddivisioni politiche, per l'espletamento di pubbliche funzioni e che sia riconosciuta come tale di comune accordo dalle autorita' competenti degli Stati contraenti;
b) che, con riferimento all'Articolo 4, paragrafo 1,per quanto concerne lo Stato del Kuwait, il termine "residente" comprende una persona fisica che ha il suo domicilio nello Stato del Kuwait ed ha la nazionalita' del Kuwait nonche' una societa' che e' costituita nello Stato del Kuwait e che ha ivi la sua sede di direzione effettiva;
c) che, con riferimento all'Articolo 5, una persona di cui al paragrafo 5 di detto Articolo deve essere legalmente e finanziariamente indipendente dalla impresa;
d) che, con riferimento all'Articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione e che sono conformi alla prassi internazionale;
e) che, con riferimento all'Articolo 8,un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non e' assoggettabile ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
f) che, con riferimento all'Articolo 15, le disposizioni del paragrafo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di detto Articolo si applicano anche alle remunerazioni percepite dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attivita' nell'altro Stato contraente;
g) che,con riferimento all'Articolo 24,il diritto di uno Stato contraente di concedere un'esenzione o una riduzione fiscale ai propri cittadini residenti di detto Stato contraente non viene limitato da detto Articolo;
h) che, con riferimento all'Articolo 25, paragrafo 1,l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;
i) che le disposizioni dell'Articolo 28, paragrafo 3, non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
j) che, nonostante le disposizioni dell'Articolo 29, paragrafo 1 dell'Articolo 8 saranno applicabili con riferimento agli utili realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1980;
k) che le remunerazioni corrisposte ad una persona fisica in relazione ai servizi resi: alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.), all'Azienda di Stato italiana delle Poste e Telegrafi (PP.TT.), all'Istituto italiano per il Commercio con l'Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) ed alla Banca d'Italia, nonche' ai corrispondenti enti kuwaitiani, sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, in particolare, dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19 della Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Roma il 17 Dicembre 1987, corrispondente al 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, in lingua italiana araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.


Per il Governo dello Per il Governo della
Stato del Kuwait Repubblica Italiana




Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo di Correzione

PROTOCOLLO DI CORREZIONE
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali ed al Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait hanno concordato le seguenti correzioni ai testi inglese, italiano ed arabo della Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, nonche' al testo italiano del Protocollo aggiuntivo alla detta Convenzione, entrambi firmati a Roma il 17 dicembre 1987.
(A) Quanto al testo inglese della Convenzione:
articolo (21) paragrafo (2):
1) settima riga - sostituire le parole: "that other contracting
State" con le parole"the first - mentioned contracting State";
2) ottava riga - sostituire le parole "that other State" con le
parole "the same State".
B) a) Quanto al testo italiano della Convenzione:
articolo (21) paragrafo (2):
1) sesta riga - sostituire la locuzione"un" con la locuzione"in"; 2) settima riga - sostituire le parole "detto altro Stato" con le parole "detto primo Stato";
3) ottava riga - sostituire le parole "detto altro Stato" con le
parole "questo stesso Stato";
(b) Quanto al testo italiano del protocollo:
- eliminare le parole "le disposizioni del paragrafo 15" alle
righe prima e seconda del paragrafo f);
- aggiungere le parole "paragrafo 2, le disposizioni del" alle righe prima e seconda, tra le parole "art. 29" e "paragrafo 1" del paragrafo j).
(C) Quanto al testo arabo della Convenzione:
articolo (21) paragrafo (2)
1) - prima riga - sostituire le parole "(testo arabo)" con le
parole "(testo arabo)"
2) - quinta riga - sostituire le parole "(testo arabo)" con le
parole "(testo arabo)"
In fede di cio' i sottoscritti firmatari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Roma il 15 Dicembre 1989 corrispondente al 17 Jumada I 1410 H., in due originali in lingua italiana, araba ed inglese.
Tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo quest'ultimo in caso di divergenza.


Per il Governo della Per il Governo dello
Repubblica italiana Stato del Kuwait




Parte di provvedimento in formato grafico

Convention

CONVENTION


Parte di provvedimento in formato grafico