Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Libano, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Libano, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.