Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987;
b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987;
c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987;
d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988;
e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri
della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri
della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;
g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri
della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.
della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Protocollo
Art. 1
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA TUNISINA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA REPUBBLICA TUNISINA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 25 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA TUNISINA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA REPUBBLICA TUNISINA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 25 aprile 1976, qui di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Tunisia, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica tunisina concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Tunisia, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica tunisina concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Tunisia, secondo il seguente scandenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio
1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Tunisia, secondo il seguente scandenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio
1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari della Tunisia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie della Tunisia, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%.
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari della Tunisia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie della Tunisia, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%.
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Tunisia, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Tunisia, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Tunisia.
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Tunisia.
Art. 7
ARTICOLO 7
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addi' ventisei maggio millenovecentottantasette.
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addi' ventisei maggio millenovecentottantasette.
Art. 1
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA LIBANESE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA LIBANESE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica libanese, firmato a Bruxelles il 3 maggio 1977, di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari del Libano, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio della Comunita'.
3. La Repubblica libanese concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari del Libano, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio della Comunita'.
3. La Repubblica libanese concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Libano, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Libano, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali, relativi alle importazioni dei prodotti originari del Libano, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie del Libano, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali, relativi alle importazioni dei prodotti originari del Libano, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie del Libano, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con il Libano, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con il Libano, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari del Libano.
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari del Libano.
Art. 7
ARTICOLO 7
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles,addi' venticinque giugno millenovecentottantasette.
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles,addi' venticinque giugno millenovecentottantasette.
Art. 1
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LO STATO D'ISRAELE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LO STATO D'ISRAELE,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, qui di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LO STATO D'ISRAELE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LO STATO D'ISRAELE,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, qui di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari d'Israele, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. Lo Stato d'Israele concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari d'Israele, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. Lo Stato d'Israele concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie d'Israele, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio
1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie d'Israele, secondo il seguente scadenzario:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio
1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari d'Israele, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie d'Israele, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazioni dei prodotti originari d'Israele, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali all'importazioni originarie d'Israele, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto qui di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con Israele, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta allo 0,2% al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con Israele, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta allo 0,2% al 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari d'Israele.
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari d'Israele.
Art. 7
ARTICOLO 7
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addi' quindici dicembre millenovecentottantasette.
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addi' quindici dicembre millenovecentottantasette.
Art. 1
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA REPUBBLICA ARABA SIRIANA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba siriana, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Siria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica araba siriana concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Siria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica araba siriana concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Siria, secondo il seguente scadenzario
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Siria, secondo il seguente scadenzario
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1° gennaio 1993.
2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari della Siria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie della Siria, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%.
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener contro della seconda cifra decimale.
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari della Siria, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie della Siria, secondo il ritmo seguente:
- il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di
base;
- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%.
_ Numero della _ _ _tariffa doganale_ Designazione delle merci _ _ comune _ _ _ _ _ _ 73.13 _ Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo_ _ _ o a freddo: _ _ _ ex B. altre lamiere: _ _ _ IV. placcate, rivestite o altrimenti _ _ _ trattate alla superficie: _ _ _ ex d) altre (ramate, ossidate _ _ _ artificialmente, laccate, _ _ _ nichelate, verniciate, placcate, _ _ _ parcherizzate, litografate, ecc.) _ _ _ (CECA): _ _ _ - rivestite di cloruro di _ _ _ polivinile _ _ _ _
4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener contro della seconda cifra decimale.
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Siria, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Siria, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainer) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Siria.
Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Siria.
Art. 7
ARTICOLO 7
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addi' sedici giugno millenovecentottantotto.
Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, addi' sedici giugno millenovecentottantotto.
Secondo Protocollo
Art. 1
SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee;
CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Repubblica d'Islanda, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi;
CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che l'Islanda sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna;
CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra l'Islanda e il Portogallo non e' necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Islanda dal Portogallo sono stati gia' aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunita',
HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione
dell'accordo e importati in Islanda dalla Spagna e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Islanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna e' totalmente sospesa.
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee;
CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Repubblica d'Islanda, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi;
CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che l'Islanda sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna;
CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra l'Islanda e il Portogallo non e' necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Islanda dal Portogallo sono stati gia' aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunita',
HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione
dell'accordo e importati in Islanda dalla Spagna e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Islanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna e' totalmente sospesa.
Art. 2
ARTICOLO 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
Art. 4
ARTICOLO 4
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e islandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
-----------
Fatto a Bruxelles, addi' venticinque luglio millenovecentottantanove.
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e islandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
-----------
Fatto a Bruxelles, addi' venticinque luglio millenovecentottantanove.
Art. 1
SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee;
CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Confederazione svizzera, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi;
CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che la Svizzera sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna;
CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Portogallo non e' necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Svizzera dal Portogallo sono stati gia' aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunita'.
HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione
dell'accordo e importati in Svizzera dalla Spagna e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Svizzera, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna e' totalmente sospesa.
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee;
CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Confederazione svizzera, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi;
CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che la Svizzera sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna;
CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Portogallo non e' necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Svizzera dal Portogallo sono stati gia' aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunita'.
HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione
dell'accordo e importati in Svizzera dalla Spagna e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Svizzera, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna e' totalmente sospesa.
Art. 2
ARTICOLO 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
Art. 4
ARTICOLO 4
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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Fatto a Bruxelles, addi' venticinque luglio millenovecentottantanove.
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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Fatto a Bruxelles, addi' venticinque luglio millenovecentottantanove.
Art. 1
SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee;
CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Repubblica di Finlandia, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi;
CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che la Finlandia sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna;
CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra la Finlandia e il Portogallo non e' necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Finlandia dal Portogallo sono stati gia' aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunita';
HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione
dell'accordo e importati in Finlandia dalla Spagna e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Finlandia, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna e' totalmente sospesa.
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L' IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in appresso denominato "accordo", e il protocollo aggiuntivo all'accordo, firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee;
CONSIDERANDO che una sospensione totale, da parte della Repubblica di Finlandia, dei dazi doganali sulle importazioni in provenienza dalla Spagna rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo faciliterebbe il commercio fra i due paesi;
CONSIDERANDO che il protocollo aggiuntivo all'accordo non prevede che la Finlandia sospenda i dazi doganali applicabili alle merci importate dalla Spagna;
CONSIDERANDO che nell'ambito degli scambi commerciali tra la Finlandia e il Portogallo non e' necessario prendere ulteriori misure, in quanto i dazi sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo e importati in Finlandia dal Portogallo sono stati gia' aboliti prima che questo paese aderisse alla Comunita';
HANNO DECISO di comune accordo di sospendere totalmente i dazi doganali sui prodotti rientranti nel campo d'applicazione
dell'accordo e importati in Finlandia dalla Spagna e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
La riscossione dei dazi doganali applicabili in Finlandia, a norma dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo, ai prodotti importati dalla Spagna e' totalmente sospesa.
Art. 2
ARTICOLO 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca, ad opera delle parti contraenti, dell'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
Art. 4
ARTICOLO 4
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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Fatto a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentottantanove.
Il presente protocollo e' redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
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Fatto a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentottantanove.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Dichiarazione
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
Fatto a Bruxelles,addi' venticinque giugno millenovecentottantasette.
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO
I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.
Fatto a Bruxelles, addi venticinque giugno millenovecentottantasette.
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
Fatto a Bruxelles,addi' venticinque giugno millenovecentottantasette.
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO
I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.
Fatto a Bruxelles, addi venticinque giugno millenovecentottantasette.
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
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Fatto a Bruxelles, addi' sedici giugno millenovecentottantotto.
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO
I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.
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Fatto a Bruxelles, addi' sedici giugno millenovecentottantotto.
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.
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Fatto a Bruxelles, addi' sedici giugno millenovecentottantotto.
DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO
I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.
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Fatto a Bruxelles, addi' sedici giugno millenovecentottantotto.