Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno.