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Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto al punto 21 dello statuto stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 27 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1992
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------

Statuto

STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DELLO STAGNO
Istituzione
1. Con il presente Statuto e' istituito il Gruppo di Studio Internazionale dello stagno onde attuarne le norme e vigilare sulla loro applicazione.
Obiettivo
2. Il Gruppo si prefigge come obiettivo di provvedere ad una maggiore cooperazione internazionale riguardo ai problemi concernenti lo stagno, migliorando le informazioni disponibili relative all'economia internazionale dello stagno e fungendo da istanza per consultazioni intergovernative sullo stagno.
Definizioni
3. a) Il termine "il Gruppo" indica il Gruppo di studio internazionale dello stagno istituito con il presente Statuto.
b) Per "stagno" si intende lo stagno metallo, ogni altro stagno raffinato, lo stagno secondario, oppure lo stagno contenuto in concentrati oppure in minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale, nonche' i prodotti dello stagno che potranno essere determinati dal Gruppo. Ai fini della presente definizione si intende che il "minerale" non include a) la materia estratta dal giacimento per fini diversi dal suo trattamento e b) la materia eliminata durante il trattamento.
c) Per "membro" si intende ogni Stato ed organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 che ha notificato la sua accettazione in conformita' con il paragrafo 21.
Funzioni
4. Il Gruppo svolge le seguenti funzioni:
a) Seguire in continuazione, dopo essersi munito dei mezzi necessari, l'economia internazionale dello stagno e le sue tendenze, soprattutto coll'istituire, col mantenere e coll'aggiornare costantemente un sistema di statistiche concernenti la produzione, gli stocks, il commercio ed il consumo di stagno nel mondo in tutte le sue forme, e divulgando come opportuno le informazioni in tal modo ottenute;
b) Procedere a consultazioni ed a scambi di informazioni sugli avvenimenti piu' recenti e sulle tendenze della produzione, degli stocks, del commercio e del consumo di stagno in tutte le sue forme;
c) Intraprendere a seconda delle necessita' studi vertenti su una vasta gamma di questioni importanti relative allo stagno, in conformita' con le decisioni del Gruppo.
Composizione
5. Possono divenire membri del Gruppo tutti gli Stati interessati alla produzione, al consumo oppure al commercio internazionale dello stagno, nonche' ogni organismo intergovernativo competente per la negoziazione, la stipula e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi aventi come oggetto i prodotti di base.
Poteri del Gruppo
6. a) Il Gruppo esercita tutti i poteri ed adotta o fa adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente Statuto e per accertare che esse vengano applicate.
b) il Gruppo non e' abilitato, direttamente o indirettamente, a stipulare contratti commerciali per lo stagno o ogni altro prodotto, oppure contratti per operazioni a termine; esso non e' neppure abilitato a stipulare a tal fine obblighi finanziari.
c) il Gruppo adotta il regolamento che esso giudica necessario per l'adempimento delle sue funzioni, fatte salve le disposizioni del presente Statuto, alle quali detto regolamento deve attenersi.
d) Il Gruppo non e' abilitato e non puo' essere considerato come autorizzato dai suoi membri a contrarre impegni fuori dell'ambito del presente Statuto o del regolamento interno.
Sede
7. La sede del Gruppo e' situata in un luogo da esso prescelto sul territorio di uno Stato membro, a meno che non decida diversamente.
Il Gruppo negozia con il governo del paese di accoglienza un accordo di sede che dovra' essere concluso quanto prima dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
Adozione di decisioni
8. a) L'autorita' suprema del Gruppo istituito da presenti Statuti e' l'Assemblea generale.
b) Il Gruppo, il Comitato permanente di cui al paragrafo 9 ed i comitati e gli organi sussidiari eventualmente istituiti adottano le loro decisioni per consenso, senza votazione, ad eccezione di quelle decisioni per le quali e' specificato nel presente Statuto o nel regolamento interno che esse richiedono una maggioranza determinata di voti.
c) Ciascun Stato membro dispone di un voto.
Comitato permanente
9. A) Il Gruppo istituisce un Comitato permanente, composto dai membri del Gruppo che hanno espresso il loro desiderio di partecipare ai lavori del Gruppo;
b) il Comitato permanente svolge gli incarichi che gli vengono eventualmente assegnati dal Gruppo e fornisce al Gruppo un rendiconto dei risultati o dell'avanzamento dei suoi lavori.
Comitati ed organi sussidiari
10. Il Gruppo puo' istituire un Comitato consultivo industriale per seguire l'andamento dell'industria dello stagno. Puo' anche istituire altri comitati o organi sussidiari, oltre al Comitato permanente, alle condizioni e secondo le modalita' che avra' determinato.
Segretariato
11. a) Il Gruppo dispone di un Segretariato composto da un Segretario generale e dal personale richiesto.
b) Il Segretario generale e' il funzionario di grado piu' elevato del Gruppo ed e' responsabile davanti ad esso per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del presente Statuto in conformita' con le decisioni del Gruppo.
Cooperazione con terzi
12. a) Il Gruppo puo' adottare disposizioni per indire consultazioni oppure collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi o istituzioni specializzate e con altri organismi intergovernativi come opportuno.
b) Il Gruppo puo' altresi' adottare le disposizioni che ritiene appropriate per stabilire relazioni con i governi non partecipanti interessati, con altre organizzazioni internazionali non governative o con organismi del settore privato, a seconda delle necessita'.
c) Il Gruppo puo' invitare ogni Stato non membro ed ogni organismo intergovernativo oppure organizzazione non governativa appropriata che si interessano fattivamente ai problemi relativi allo stagno, a farsi rappresentare alle sue riunioni da un osservatore, rimanendo inteso che detto organismo oppure detta organizzazione accordino analoghi diritti al Gruppo. A meno che il Gruppo non decida diversamente, tali osservatori possono assistere a tutte le sedute del Gruppo, per tutta la riunione o parte di essa, o per una serie di riunioni particolari, ma non possono assistere alle riunioni del Comitato permanente oppure dei comitati o sotto-comitati nel quale non tutti i membri del Gruppo sono rappresentati.
d) Il Presidente puo' invitare gli osservatori a partecipare ai dibattiti del Gruppo, ma essi non hanno diritto di voto, ne' possono presentare proposte.
Relazioni con il Fondo comune
13. Il Gruppo puo' chiedere di essere designato come organismo internazionale di prodotti di base, in conformita' con il paragrafo 9 dell'articolo 7 dell'Accordo che istituisce il Fondo Comune per i prodotti di base, al fine di patrocinare alle condizioni ed in base alle modalita' che il Gruppo potra' fissare solo per consenso, progetti relativi allo stagno che saranno finanziati per mezzo del Secondo Conto del Fondo comune. Tuttavia il Gruppo non deve contrarre alcun obbligo finanziario per quanto riguarda questi progetti, ne' agire in qualita' di agente esecutivo per uno qualunque di essi.
Statuto giuridico
14. a) Il Gruppo ha personalita' giuridica internazionale.
b) Lo statuto del Gruppo nel territorio del paese di accoglienza e' soggetto all'Accordo di sede stipulato tra il Governo del paese di accoglienza ed il Gruppo.
c) Il Gruppo ha la capacita' giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni ed in particolare, ma sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 6 b) di cui sopra, esso ha facolta' di stipulare contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e di stare in giudizio.
Contributi di bilancio
15. a) Ciascun membro contribuisce al bilancio annuale approvato dal Gruppo. Il contributo di ciascun membro e' rappresentato da una quota uniforme calcolata in base al 50% del bilancio, il saldo rimanente essendo ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente ai loro quantitativi, nel commercio totale, di stagno metallo primario e dello stagno contenuto nei concentrati degli Stati membri, ivi comprese, per i paesi produttori, le esportazioni totali diminuite delle importazioni totali e, per i paesi consumatori, le importazioni totali. A tal fine, i paesi la cui produzione di stagno contenuto in concentrati supera il consumo dichiarato di stagno metallo primario vengono classificati tra i paesi produttori, ed i paesi il cui consumo dichiarato di stagno metallo primario supera la produzione di stagno contenuto in concentrati, sono classificati tra i paesi consumatori. I calcoli relativi sono effettuati in base agli ultimi tre anni solari per i quali esistono delle statistiche.
b) Il Gruppo determina il contributo di ciascun membro per ogni esercizio finanziario nella valuta che avra' stabilito a tal fine, in conformita' con le disposizioni previste dal regolamento interno concernente i contributi. Il pagamento del contributo da parte di ogni membro sara' effettuato in base alle sue procedure costituzionali.
Statistiche ed informazioni
16. a) Il Gruppo raccoglie, collaziona, e mette a disposizione dei membri le informazioni statistiche relative alla produzione, al commercio, agli stocks ed al consumo di stagno che ritiene necessarie per una corretta applicazione del presente Statuto, nonche' le informazioni di cui al capoverso b) di cui sopra.
b) Il Gruppo adotta i provvedimenti che ritiene necessari per consentire lo scambio di informazioni con i governi non partecipanti interessati e con le organizzazioni non governative e gli organismi intergovernativi appropriati, al fine di poter ottenere dati recenti ed affidabili relativi alla produzione, al consumo, agli stocks, al commercio internazionale ed ai prezzi dello stagno pubblicati e riconosciuti a livello internazionale, nonche' ad altri fattori che incidono sulla domanda e sull'offerta dello stagno.
c) Il Gruppo si sforza di vigilare affinche' nessuna informazione pubblicata pregiudichi la natura riservata delle operazioni dei governi o delle attivita' delle persone o imprese che producono trattano, commerciano o consumano stagno.
Valutazione annua e rapporti
17. a) Ciascun anno, il Gruppo procede ad una valutazione della situazione mondiale del settore dello stagno e dei problemi connessi, in considerazione di informazioni fornite dai membri e di informazioni complementari provenienti da ogni altra fonte appropriata. Tale valutazione annua comprende un esame della capacita' di produzione di stagno prevista per gli anni futuri nonche' uno studio delle prospettive per quanto riguarda la produzione, il consumo ed il commercio dello stagno per l'anno solare successivo, al fine di assistere i membri nelle loro rispettive valutazioni dell'andamento della economia internazionale dello stagno.
b) Il Gruppo redige un rapporto di rendiconto dei risultati di tale valutazione annua e lo distribuisce ai membri. Se il Gruppo lo giudica appropriato, tale rapporto nonche' gli altri rapporti e studi distribuiti ai membri possono essere messi a disposizione di altre parti interessate in conformita' con il regolamento interno.
Studi
18. a) Il Gruppo provvede - o fa provvedere - alla preparazione di studi speciali relativi alla economia internazione dello stagno, compresi studi relativi a difficolta' o problemi particolari esistenti o che potrebbero sorgere.
b) Detti studi possono contenere raccomandazioni generali o suggerimenti, ma queste raccomandazioni o suggerimenti non devono pregiudicare il diritto di ciascun membro di amministrare ogni ramo del proprio settore nazionale dello stagno, e non devono pregiudicare la competenza di altre organizzazioni internazionali nei settori sottoposti al loro mandato.
Obblighi dei membri
19. I membri si adoperano come meglio possono percooperare tra di loro e promuovere la realizzazione degli obiettivi del Gruppo, soprattutto comunicando i dati di cui al paragrafo 16 a) per quanto concerne l'economia dello stagno.
Emendamenti
20. Il presente Statuto puo' essere modificato solo con il consenso del Gruppo.
Entrata in vigore
21. a) Il presente Statuto entrera' in vigore quando degli Stati che rappresentano insieme almeno il 70% del commercio dello stagno, come indicato nell'Annesso al presente Statuto, avranno notificato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (in appresso denominata "il depositario") in conformita' con le disposizioni del capoverso b) in appresso, la loro accettazione del presente Statuto.
b) Ogni Statuto o organismo intergovernativo di cui al paragrafo 5 che desidera divenire membro del Gruppo notifica al depositario la sua accettazione del presente Statuto, sia a titolo provvisorio in attesa dell'adempimento delle sue procedure interne, sia a titolo definitivo. Ogni Stato o organismo intergovernativo il quale abbia notificato la sua accettazione provvisoria di questo Statuto si sforza di portare a termine le sue procedure il piu' rapidamente possibile e notifica al depositario il loro adempimento.
c) Se le condizioni di entrata in vigore del presente Statuto non sono state soddisfatte alla data del 31 dicembre 1989, il depositario invita gli Stati e gli organismi intergovernativi che hanno notificato la loro accettazione del presente Statuto in conformita' con le disposizioni del capoverso b) di cui sopra a prendere una decisione per quanto riguarda la sua entrata in vigore o meno tra di loro.
d) All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, il depositario convoca una riunione inaugurale del Gruppo per la data piu' ravvicinata possibile. I membri ne sono avvisati con almeno un mese di anticipo, se cio' e' possibile.
Ritiro
22. a) Un membro puo' ritirarsi dal Gruppo in ogni tempo, notificando il suo ritiro per iscritto al Depositario ed al Segretario Generale del Gruppo.
b) Il ritiro non pregiudica qualsiasi impegno finanziario gia' contratto dal membro che si ritira e non da' diritto a tale membro ad una riduzione del suo contributo per l'anno in cui avviene il ritiro.
c) Il ritiro ha effetto 30 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto notifica.
d) Il Segretario generale del Gruppo informa rapidamente ciascun membro di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente paragrafo.
Cessazione
23. a) Il Gruppo puo' decidere in ogni tempo, con un voto a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, di porre fino al presente Statuto. Questa decisione ha effetto alla data stabilita dal Gruppo.
b) Nonostante la cessazione del presente Statuto, il Gruppo sara' mantenuto per il tempo necessario ad effettuare la sua liquidazione, compresa la quadratura dei conti.
Riserva
24. Nessuna riserva puo' essere apposta ad una qualsiasi delle disposizioni del presente Statuto.
ANNESSO
COMMERCIO DELLO STAGNO a/
Paesi Esportazioni Importazioni Commercio Quota
(in migliaia di tonnellate)
Argentina 0.1 0.9 1.0 0.27
Australia 6.5 0.4 6.9 1.84
Belgio-
Lussemburgo 2.9 3.2 6.1 1.63
Bolivia 12.9 - 12.9 3.44
Brasile 20.1 - 20.1 5.36
Canada 1.7 3.8 5.5 1.47
Cina 17.2 - 17.2 4.59
Danimarca 0.9 0.9 1.8 0.48
Egitto - 0.3 0.3 0.08
Filippine - 0.5 0.5 0.13
Finlandia - 0.1 0.1 0.03
Francia 0.2 7.7 7.9 2.11
Giappone - 32.1 32.1 8.56
Germania,
Repubblica
Federale di 3.1 19.4 22.5 6.0
Grecia - 0.4 0.4 0.11
India - 2.7 2.7 0.72
Indonesia 25.3 - 25.3 6.74
Irlanda - 0.1 0.1 0.03
Italia 0.1 6.2 6.3 1.68
Iugoslavia - 1.4 1.4 0.37
Malesia 49.2 13.1 62.3 16.61
Messico - 4.7 4.7 1.25
Nigeria 0.6 - 0.6 0.16
Norvegia - 0.5 0.5 0.13
Paesi Bassi 2.6 8.5 11.1 2.96
Peru 3.8 0.4 4.2 1.12
Polonia - 3.1 3.1 0.83
Portogallo - 0.6 0.6 0.16
Repubblica
di Corea - 5.1 5.1 1.36
Regno Unito
di Gran
Bretagna e
d'Irlanda
del Nord 16.8 14.1 30.9 8.24
Spagna 0.1 3.3 3.4 0.91
Stati
Uniti
d'America 1.4 41.4 42.8 11.41
Svezia 0.1 0.6 0.7 0.19
Tailandia 16.5 - 16.5 4.40
Turchia - 1.1 1.1 0.29
Unione
delle
Repubbliche
socialiste
sovietiche - 13.8 13.8 3.68
Zaire 2.6 - 2.6 0.69

TOTALE 187.7 190.4 375.1 100.00


________________
a/ Media annua per il periodo 1985-1987 delle importazioni ed esportazioni di stagno contenuto in concentrati e di stagno metallo primario dei paesi che hanno partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1988.