Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.