Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989.
Art. 13
Articolo 13
Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte Contraente, in conformita' con le leggi e regolamenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte Contraente, in conformita' con le leggi e regolamenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.