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Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 48

Articolo 48
La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite