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Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 41

Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni piu' propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.