N NORME. red.it

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a resonsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende municipalizzate,le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalita' previste nell'articolo 8.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 2425 (Criteri di valutazione). - Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri: 1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento; 2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio; 3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione; 4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea; 5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono; 6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione; 7) l'eventuale differenza in piu' tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione puo' essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformita' dei piani di ammortamento. Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo. Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea". - Si trascrive il testo dell' : "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa. Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa". - Si trascrive il testo dell' : "Art. 34. - Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del . La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o societa' apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci. Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della societa' esistente o il capitale della societa' da costituire e' superiore a 5 miliardi di lire le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i complessi aziendali da conferire, abbia accertato che l'operazione risponde a finalita' di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o societa' apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalita' dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o societa' interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o societa' stessa per il periodo di imposta in cui e' avvenuto il conferimento. Le disposizioni del presente articolo sono state prorogate dall' , il cui testo si trascrive di seguito. Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell' , e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell' e successive modificazioni".

Art. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio e rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione puo' essere eseguita anche nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione puo' riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purche' i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effetivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.
Nota all' reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".

Art. 3.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presenazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello ((nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita)), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che fomano oggetto delle ipotesi medesime.
5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della societa' conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della societa' conferitaria.

Art. 4.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha seguito al rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per la commisurazione degli ammmortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412. La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100), purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia".

Art. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esericizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 5: - Si trascrive il testo dell' (approvato con ): "Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". - Si trascrive il testo degli e : "Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciscun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del , il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 6, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione". "Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso Codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all' , conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di trecentosessanta milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritti dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' , e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a trecentosessanta milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma".

Art. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.
Nota all' , reca norme sulla: "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari".

Art. 8.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali e' previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.
2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della societa' o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico e' ridotto al 25 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.
4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera a) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione e' dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.
5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi.
Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresi' indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi.
6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
((
6-bis. Gli enti e le societa' di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.
))
7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, e' indeducibile ed e' riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta puo' essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione ((di cui ai commi 6 e 6-bis)) e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.
8. Le societa' ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

Art. 9.

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: "tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari".
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunta la seguente:
" e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre".
3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1 gennaio 1992.
5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: "31 dicembre 1990" sono sostituite dalle parole: "((31 dicembre 1993))".

Art. 10.

1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo cessione di azienda, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta.(9)
2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della comomissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990. (7) ((11))

AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma 169 che le disposizioni del presente articolo sono da interpretare nel senso che si applicano anche alle operazioni di scissione, disconoscendosi in ogni caso i vantaggi tributari nell'ipotesi di scissioni non aventi per oggetto aziende o complessi aziendali, anche sotto forma di partecipazioni, ovvero in quelle di assegnazione ai partecipanti di ciascuno dei soggetti beneficiari di azioni o quote in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni nella societa' scissa.

AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che la suddetta modifica, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti i alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.

AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 358/1997 cessa di avere applicazione, il presente articolo.

Art. 11.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.
2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti criteri e modalita' di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresi' previste, al fine di realizzare un maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalita' tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell' : "Art. 31. - 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva prevista dall' , convertito, con modificazioni, nella , e' fissata nella misura del 10,95 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,35 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento e' ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all' , convertito, con modificazioni, nella . 2. Sono soppressi i contributi istituiti dall' , successivamente modificato dall' , posti a carico delle Amministrazioni statali, delle Aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi erogati. 3. Le economie risultanti nei bilanci delle Aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato. 4. Per tutti gli aventi diritto alle indennita' economiche di maternita', restano fermi i contributi stabiliti dalla , e successive modificazioni. 5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G. 6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, sia per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall' , con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennita' di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, nella . Restano altresi' confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 7. E' soppresso il , convertito, con modificazioni, nella , e successive modificazioni. 8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all' , convertito, con modificazioni, nella , stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire. 9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al , nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' . 10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non puo' comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attivita' svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al , nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' , la misura predetta e' ridotta del 50 per cento. 11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell' , nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1› luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella , e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri. 12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme gia' pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. 13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a L. 40.000.000 annue. 14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di L. 100.000.000 annue, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 4 per cento. 15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente e' cosi' ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore. 16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall' , dall' , e dall' . 17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13, 14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonche' gli enti pubblici non economici di cui alla , continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamentoiscritto nell'allegata tabella B per 'Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia' e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1› gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1986".

Art. 12.

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:
a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
b) l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonche' i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.
Note all'art. 12: - Si trascrive il testo del (convertito con modificazioni, dalla ): "Art. 7. - 1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al , esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonche' le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici. 3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono inividuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessita' che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, e' determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto e' emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che e' destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze". - Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.L. n. 213/89, n. 69, convertito con modificazioni, della : "Art. 11. - 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito: i coefficienti sono determinati in relazione al settore di attivita' economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualita' e retribuzione degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unita' di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' anche con riferimento al periodo iniziale dell'attivita'. 2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 possono essere altresi' determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili. 3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al presente articolo possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ad elementi in possesso dell'amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categorie e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell' . Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. Con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente entro il 10 maggio 1989, ed entro il 31 dicembre 1989, si provvedera' alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 e alla determinazione dei coefficienti di cui al comma 2. 5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria di cui al . 5- bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle Direzioni generali delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovra' individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticita' sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attivita' di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili". - Si trascrive il testo degli e : "Art. 6. - Il , e' sostituito dal seguente: Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. Al , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi". Art. 7. - L' , convertito, con modificazioni, nella , come sostituito dall' , e' sostituito dal seguente: "Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio. Il sorteggio e' effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonche' a specifici indici di capacita' contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze puo' stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalita' dei soggetti passivi di imposta. Con il decreto di cui al comma precedente puo' stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle societa' ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate. I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalita' ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze". - Si trascrive il testo dell' : "Art. 2. - L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente art. 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita".

Art. 13.

1. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola "ventuplo" e' sostituita dalla parola "decuplo".
2. Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualita' e si applicano, altresi', i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (approvato con ), cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, della presente legge: "Art. 46. - 1. Per la costituzione di rendita o pensioni la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o del valore dei beni ceduti dal beneficiario, ovvero, se maggiore, del valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. 2. Il valore della rendita o pensione e' costituito: a) dal decuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse (1284 c.c.), ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. 3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. 4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario". - Si trascrive il testo dell' : "Art. 1. - L' e' sostituito dal seguente: 'Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale'". - Il , reca: "Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni".

Art. 14.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma del'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32";
b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo".
2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, e aggiunto il seguente: "Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: "nella quale l'operazione doveva essere computata;", sono aggiunte le seguenti: "se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento;";
b) nel penultimo periodo, dopo le parole: "termine di presentazione della dichiarazione annuale", sono aggiunte le seguenti: "; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.".
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabilite le modalita' per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazioni integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.
5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludendo la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 1982, n. 516.
Note all'art. 14. - Si trascrive il testo dell' cosi' come integrato dal presente art. 14, comma 1, lettera a): "Art. 9 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni). - Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1› e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo devono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio non e' stato approvato nel termine stabilito la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1› e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32". Il testo dell' , come integrato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della presente legge e' riportato alla nota predisposta per detto ultimo articolo. Si trascrive il testo dell' : "Art. 32. (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche relativamente ai rapporti con altri soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevante a norma dell'art. 33, secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalla scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale. 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione o la trasmissione dei bilanci o rendiconti e dei registri indicati negli artt. 16, 17, 18 e 19; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle societa' ed enti di assicurazione e agli enti e societa' che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere forniti, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della ; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalita' previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi o conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere chiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti con modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 8) richiedere alle societa', enti e imprenditori commerciali indicati nel primo comma dell'art. 13 dati e notizie relativi alle vendite, agli acquisti, alle forniture e alle corresponsioni a titolo di compenso e rimborso spese verificatisi in un determinato periodo d'imposta con clienti, fornitori, prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale". - Si trascrive il testo dell' , cosi' come integrato dal presente articolo: "Art. 54 (Determinazione delle pene pecuniarie). - Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nell'inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia gia' stata constatata formalmente. Quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo". - Si trascrive il testo degli e . Al riguardo si fa presente che per effetto dell' , convertito in , le pene pecuniarie stabilite in misura fissa dal predetto articolo 46 sono sestuplicate (n.d.r.): "Art. 46 (Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione). - Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, e' indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilita' di spese, passivita' e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa, a ciascuna imposta, e' aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, e' ridotta alla meta' se la maggiore imposta e' inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non e' superiore a lire diecimila (comma cosi' sostituito dall' ). Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter (comma cosi' sostituito dall' ). Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto". "Art. 49 (Deduzioni e detrazioni indebite). - Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli e , e all' , si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55". - Si trascrive il testo dell' , cosi' come integrato dal presente articolo: "Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). Decorsoun semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del 4,5% sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del 4,5% gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art. 15. Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell' ". - Il testo dell' , e' riportato un una nota precedente, sempre relativa all'art. 14. - Si trascrive il testo dell' , cosi' come modificato dall'art. 14, comma 3, della presente legge: "Art. 48 (Circostanze attenuanti ed esimenti). - Se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, relativi ad operazioni imponibili, risultano regolarizzati entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in luogo delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti si applica la soprattassa del 20 per cento dell'imposta relativa alle operazioni regolarizzate, ridotta al 5 per cento se la regolarizzazionee' eseguita entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 nella quale l'operazione doveva essere computata; se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento, l'ammontare dei versamenti eseguiti a titolo di soprattassa, con gli estremi delle relative quietanze, deve essere annotato nel registro di cui all'art. 23 o 24 ovvero in quello di cui all'art. 39, secondo comma. La disposizione si applica anche alle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, primo e quarto comma, relativamente alle variazioni dell'imposta in aumento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente ad un quinto e alla meta' se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultano regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza ovvero entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche' la violazione non sia gia' stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'art. 52. Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu' violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la piu' grave di esse, aumentata da un terzo alla meta'. Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume d'affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non si superiore al dieci per cento. Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente. Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce". - Il testo dell' cosi' come integrato dall'art. 14, comma 1, lettera a), della presente legge - e' riportato nelle note a detto ultimo articolo. - Il testo dell' , e' riportato nelle note all'art. 14 della presente legge. - Il testo dell' , e' riportato nelle note all'art. 14 della presente legge. - Il , convertito, con modificazioni, dalla , reca: "Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria".

Art. 15.

1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo, risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate e il tributo risultante dovuto non puo' essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.
2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della Commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi gia' assegnati, e' comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilita', il visto dell'ispettorato compartimentale, compentente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione e' dichiarata dall'intendente di finanza.
Nota all'art. 15: - I tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla , per la riforma tributaria, sono i seguenti: "I. a) imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, delle relative sovrimposte erariali e locali; b) imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni; c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale; d) imposte comunali di famiglia, di patente e sul valore locativo e del contributo per la manutenzione delle opere di fognatura; e) contributo speciale di cura, delle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e tassa di musica applicati nelle stazioni di cura, di soggiorno e di turismo; f) imposte camerali previste dall' e ; g) addizionali erariali e locali agli indicati tributi; II. a) imposta generale sull'entrata e relative addizionali; b) imposta corrispondente all'imposta sull'entrata e imposta di conguaglio dovute per il fatto obiettivo dell'importazione; c) tasse di bollo sui documenti di trasporto e tasse erariali sui trasporti, della tassa di bollo sulle carte da gioco, tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi e imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono; d) imposte di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, sugli oli e grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sugli acidi grassi di origine animale e vegetale aventi punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati di caffe', delle corrispondenti sovrimposte di confine e dell'imposta erariale sul consumo del gas; e) imposta di consumo sul sale; f) imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette; g) imposte comunali di consumo, compreso il diritto speciale sulle acque da tavola; h) dell'imposta erariale sulla pubblicita'; i) tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno; l) diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali; m) imposta sulle utenze telefoniche".

Art. 16.

1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.
2. A decorrere dal 1› gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non e' ammesso il ricorso delle commissioni tributarie e' demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalita' che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.
3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' e di merito, entro ternta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutivita' del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza e' definitiva. Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva. ((12))
4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-17 marzo 1998, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 25/03/1998, n. 12) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, "nella parte in cui non prevede, nelle controversie di di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Art. 17.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il ((31 dicembre 1992)) uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ((ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,)) che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita', delle imposizione secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostituiti aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parimetri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti ((anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi)) potranno essere in tutto in parte mantenuti solo le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita' anche in relazione delle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che vera' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifi indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nelle lettere a) b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.
d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita', l'importo di un milione di lire.
1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purche' le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per le singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' di benefici fiscali da ciascuno derivanti, dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione ((nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi)). Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi della Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992 ((ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)), saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura, e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

Art. 18.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunita', economica europea, e prevedendo, idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potra' essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta, in tal caso la misura della ritenuta non potra' essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere.
1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi princi'pi e criteri direttivi, sara' previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dal qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa' o enti e dei diritti connessi, nonche' dei redditi derivanti dall'attivita' dei fondi di investimento. Saranno altresi' previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che esercitano attivita' in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresi' adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara' assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82.
2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1. ((6))

AGGIORNAMENTO (6)
La L. 5 novembre 1992, n. 429 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, per l'emanazione dei decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale, e' prorogato al 30 settembre 1993".

Art. 19.

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) facolta' per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;
b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonche' le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purche' conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
c) commisurazione dell'imposta alla capacita' contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da essi posseduti;
d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potra' essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con piu' di 65 anni a ciascuno dei quali e' comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potra' comunque dar luogo ad un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avra' particolare riguardo alla capacita' contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche, o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovra' garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone che a regime non eccedera' la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;
e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;
f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonche' per il coordiamento delle norme in vigore, relative all'accertamento alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso ed ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.
2.
((...)) il Governo invia per il parere, anche per singole parti omognee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni, e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi le cui disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.

Art. 20.

1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalita':
a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a) sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione generale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio e' ammesso a partecipare sulla base graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette nuove prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;
c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del coma 1, tali posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b) fino alla totale copertura della quota di riserva.
3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle Finanze.
Note all'art. 20: - Si trascrive il testo dell' e : "I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui e' stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni puo' essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalita'". - La , reca: "Norme sull'organizzazione del lavoro". - Il testo dell'articolo 4, commi nono e decimo, e' riportato in queste stesse note. - Si trascrive il testo dell' : "Art. 1 (Regime transitorio di accesso). - L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti: a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico e' conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all' , e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto; b) il 30 per cento dei posti e' conferito al personale direttivo della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami di cui al successivo articolo 2; c) il 10 per cento dei posti e' destinato al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3; d) il 10 per cento dei posti e' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo articolo 8. Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza. I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma decorrono dal 1› gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale. Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del presente articolo partecipa altresi' il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della . Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si applicano le norme di cui alla legge 1› aprile 1981, n. 121, ed ai relativi decreti delegati. - Si trascrive il testo dell' , cosi' come integrato dall'articolo 21 della presente legge: "Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente; b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1› gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico; c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1› gennaio 1978; d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli Uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1› gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all' , dalle Amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute per il periodo precedente il 1› gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti di cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento: atti di delega alle aziende di credito previsti dall' e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell' , relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1› gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell' , anteriormente al 1› gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1› gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell' , relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva; e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze d'esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazioni di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici, automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della , relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera: domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto, entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo; f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte negli albi degli artigiani tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1› gennaio 1978; g- bis ) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei , e . Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla ; g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti. I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazioni per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi. La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi". Gli indennizzi di cui alla , sono quelli corrisposti a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (n.d.r.).

Art. 21.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis) introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni della legge 27 aprile 1989, n. 154, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135".

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

Allegato
(articolo 13)


PROSPETTO DEI COEFFICIENTI
Coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 10 per cento.

Eta' del beneficiario Coefficiente
(anni compiuti)
da 0 a 20 ............................ 9,5
da 21 a 30 ............................ 9
da 31 a 40 ............................ 8,5
da 41 a 45 ............................ 8
da 46 a 50 ............................ 7,5
da 51 a 53 ............................ 7
da 54 a 56 ............................ 6,5
da 57 a 60 ............................ 6
da 61 a 63 ............................ 5,5
da 64 a 66 ............................ 5
da 67 a 69 ............................ 4,5
da 70 a 72 ............................ 4
da 73 a 75 ............................ 3,5
da 76 a 78 ............................ 3
da 79 a 82 ............................ 2,5
da 83 a 86 ............................ 2
oltre 86 ............................ 1,5