Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.
Art. 21.
1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis) introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni della legge 27 aprile 1989, n. 154, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "Non e' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135".