Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Denominazioni)
1. Nella presente legge per il Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Finalita')
1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilita' istituzionale del perseguimento delle predette finalita'.
Art. 3.
(Funzioni del Ministero)
1. Il Ministero:
a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformita' alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;
b) persegue le finalita' di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle universita' e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;
c) coordina la partecipazione di associazioni, fondiazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero puo' svolgere altresi' funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalita' della presente legge;
d) provvede, con le modalita' previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformita' a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;
e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati.
f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni; avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonche' di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;
g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4.
Art. 4.
(Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all'estero)
1. E' istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonche' sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunita' italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attivita' svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.
Art. 5.
(Composizione, durata ed ordinamento
della Commissione)
1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro, dura in carica 3 anni ed e' composta da:
a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;
b) tre eminenti personalita' scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;
c) dieci personalita' del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;
e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;
f) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero, o un suo delegato, ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero, o un suo delegato;
g) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato;
h) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;
i) il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;
l) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;
m) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;
n) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di amministrazione;
o) il Presidente della societa' Dante Alighieri, o un suo delegato.
2. La Commissione adotta entro 30 giorni della propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.
3. La Commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.
Art. 6.
(Partecipazione dei privati alla promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero)
1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita' della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attivita' contemplate dalla presente legge.
Art. 7.
(Istituti)
1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede ((e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze)).
2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria e' soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei Conti.
3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente; un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attivita' svolta.
4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali citta' degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.
6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.
7. Presso ogni Istituto e' istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilita' che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attivita' degli Istituti di cultura". Le modalita' di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli Istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 8.
(Funzioni degli Istituti)
1. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare:
a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalita' del mondo culturale e scientifico del paese ospitante a favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realta' italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;
b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;
c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;
d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunita' italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;
e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attivita' di ricerca e di studio all'estero;
f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le universita' del paese ospitante, e delle universita' italiane che svolgono specifiche attivita' didattiche e scientifiche connesse con le finalita' del presente articolo.
Art. 9.
(Comitati di collaborazione culturale)
1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attivita' degli Istituti stessi.
2. Sono chiamati a far parte dei Comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonche' esponenti qualificati delle comunita' di origine italiana.
3. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorita' diplomatiche competenti per territorio.
Art. 10.
(Dotazioni degli Istituti)
1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonche' a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
Art. 11.
(Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli
esperti per la programmazione culturale all'estero
del personale del Ministero)
1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unita' per l'esercizio di attivita' ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A.
L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.
3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 gioni dalla loro richiesta".
- Il testo dell' (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all' e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
Art. 12.
(Reclutamento del personale dell'area della
promozione culturale e del ruolo degli
esperti per la programmazione della
promozione culturale all'estero)
1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformita' alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.
2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario e con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresi', sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.
3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.
4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 13.
(Servizio in Italia e all'estero del personale
dell'area della promozione culturale)
((1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto))
2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4.
3. Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi.
4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attivita' connesse con le finalita' della presente legge.
Art. 14.
(Direttori degli Istituti e incarichi speciali)
1. I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.
2. La funzione di direttore di Istituto puo' essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui comma 2 dell'articolo 11.
3. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.
5. LA L. 26 MAGGIO 2000, N. 147 HA DISPOSTO (CON L'ART. 7, COMMA 1) LA SOSTITUZIONE DEL COMMA 5 CON L'ATTUALE COMMA 4 DEL PRESENTE ARTICOLO.
6. La funzione di direttore puo' essere altresi' conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unita' con le modalita' di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. ((6))
7. Nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 puo' altresi' essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unita', e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli Istituti stessi.
8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 e' aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, gia' rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
Art. 15.
(Funzioni del direttore dell'Istituto)
1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalita' culturali del Paese ospitante, ed e' il responsabile delle attivita' culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attivita' e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3.
2. In particolare:
a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonche' dell'articolo 7;
b) predispone annualmente il programma di attivita' e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualita' della cultura italiana nelle sue varie espressioni;
c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunita' italiane;
d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;
e) predispone un rapporto annuale sull'attivita' svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;
f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7.
Art. 16.
(Personale comandato
o collocamento fuori ruolo)
1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero puo' avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da universita' e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalita' della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.
2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.
Nota all'art. 16:
Per il testo dell' si veda la precedente nota all'art. 14.
Art. 17.
(Personale a contratto)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)).
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
Art. 18.
(Specialisti)
1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attivita' degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
Art. 19.
(Inquadramento del personale in servizio
all'estero - disposizioni transitorie)
1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data del 15 dicembre 1990 prestava servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti di cultura, e' confermato senza interruzioni in tale servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e 9, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di eta' o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967.
2. Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento e' effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potra' concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VIII livello, nonche' il personale dei ruoli delle universita' non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potra' concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; per i posti di VII livello potra', in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura.
3. Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 e' mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed e' successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Il personale la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, e che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 e' restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data del 15 dicembre 1990 svolgeva funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza era stata sospesa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 234, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale e' collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6. Qualora non inquadrato, il suddetto personale e' restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e' comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 6.
5. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli di provenienza, potra' essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione, per svolgere attivita' di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche competenze e secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione e' costituita con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed e' composta da:
a) un docente universitario di prima fascia, che la presiede;
b) un consigliere di Stato;
c) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;
d) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.
7. La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al serivizio prestato all'estero, nonche' di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalita' necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove e' fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tale prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso.
8. La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e' disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, assicurando peraltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
9. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 6, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non e' inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, puo' continuare, se e' all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, e' restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
10. Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982, e' ridotto di un numero pari alle unita' di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A.
11. Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982, e successive modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali termini il suddetto personale potra', previe dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per il quale era stato destinato all'estero.
Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto e' compreso nel contingente di cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non esercitera' tale facolta' e' riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso e' inquadrato.
Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto e' compreso nel contingente di cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non esercitera' tale facolta' e' riservata, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso e' inquadrato.
12. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa vigente. E' fatta salva la possibilita' per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.
13. Per il primo concorso pubblico per l'accesso alla VII qualifica funzionale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, sara' riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.
Note all'art. 19:
- Il testo dell' (Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero) e' il seguente:
"Art. 9 (Richiamo per ragioni di servizio). - La destinazione all'estero puo' cessare in qualunque momento, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per ragioni di servizio.
Qualora le ragioni di servizio siano attinenti all'attivita' tecnica di istituto, deve essere preventivamente sentito il Ministro per la pubblica istruzione per il personale da lui dipendente".
- Il testo degli e e' il seguente:
"Art. 7 (Durata del servizio all'estero). - La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del , alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilita' di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del , alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:
a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;
b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.
Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova".
"Art. 18 (Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo). - Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale e' collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformita' con quanto previsto dal , l'organizzazione di corsi di aggiornamento.
Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo e' disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.
Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.
Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla . Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.
Il rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.
Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla .
Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianita' di servizio all'estero.
Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.
Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra' nell'ambito regionale.
La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.
Le competenti autorita' diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.
Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita' diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzionepresso la quale e' stato svolto il periodo di prova.
Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorita' diplomatica o consolare".
- La reca: "Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero".
- L'art. 3 del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con , e' cosi' formulato:
"Art. 3. - Possono essere messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare e vigilare le scuole e le istituzioni culturali all'estero non piu' di quindici funzionari o insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale o di altre amministrazioni centrali.
I necessari provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro dal quale dipendono i singoli funzionari e con il Ministro per le finanze.
I predetti insegnanti e funzionari sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti.
Ad essi sono affidate mansioni corrispondenti al grado gerarchico".
N.B. - Il numero dei funzionari o insegnanti e' stato da ultimo elevato a 30 unita' dall'articolo unico della .
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 6 (Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero). - Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e' affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, e' assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma e' determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.
Il contingente del personale di cui agli , e successiva modificazione, e 12 della , da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' elevato da 50 a 100 unita'.
Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 4 (Contingenti del personale da destinare all'estero). - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente art. 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane ell'estero, comprese quelle di cui alla , alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonche' alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall' .
I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.
Il decreto di cui al precedente primo comma fissera' altresi' il limite massimo della spesa.
In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sara' immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II".
- Il testo degli e e' il seguente:
"Art. 14 (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive). - Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla , nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al , a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitani".
"Art. 16 (Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto). - Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, e' immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al , a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilita' di posti nei ruoli metropolitani.
L'immissione in ruolo e' disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era gia' in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della .
Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo e' disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sara' effettuato secondo le medesime modalita' previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.
Il personale di cui al presente articolo e' mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo".
N.B. - Per il testo dell' si veda la seconda nota a questo articolo.
- Per il testo dell' si veda la precedente nota all'art. 17.
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;
40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica;
30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;
30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;
30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;
30 per cento dalla 7a all'8a qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".
Art. 20.
(Interventi nel settore della promozione della
lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Ai fini di una piu' ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attivita':
a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonche' per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra universita' italiane e straniere.
4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.
5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.
Art. 21.
(Spese per le sedi di Istituti o di scuole
italiane all'estero)
1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero.
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 e' di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 e' di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Per le speciali esigenze degli Istituti e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.
3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione".
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e' integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione".
Art. 22.
(Norme di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonche' del ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche' la legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni.
Note all'art. 22:
- Per il titolo del testo unico approvato con , si veda nelle note all'art. 19.
- La reca: "Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero".
- Per il titolo del , si veda nelle note all'art. 19.
- Per il titolo del si veda la precedente nota all'art. 14.
- Per il titolo della si veda la precedente nota all'art. 17.
Art. 23.
(Abrogazione di disposizioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni, salvo che per le destinazioni per le quali siano state gia' avviate le procedure previste dal terzultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.
Nota all'art. 23:
- Per il titolo della si veda la precedente nota all'art. 17.
Art. 24.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:
a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento: "Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;
b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 25.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella A
TABELLA A
(articolo 11, comma 1)
Funzioni all'estero del personale dell'area della promozione
culturale delle qualifiche funzionali del Ministero
Qualifica Dotazione Funzione
funzionale
--- --- ---
IX 30 Direttore di Istituto
di cultura
VIII 60 Direttore di Istituto
di cultura
Addetto agli Istituti
di cultura
VII 160 Addetto agli Istituti
di cultura
Tabella B
TABELLA B
(articolo 11, comma 2)
Ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della
promozione culturale all'estero
Qualifica Posti qualifica
Dir. super. 4
Primo dir. 11
Tabella C
TABELLA C
((TABELLA ABROGATA DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 1998, N. 62))
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con la Tabella A allegata al provvedimento) che i quadri A, B, C e D della medesima Tabella A sostituiscono la presente Tabella C.
((TABELLA ABROGATA DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 1998, N. 62))
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 ha disposto (con la Tabella A allegata al provvedimento) che i quadri A, B, C e D della medesima Tabella A sostituiscono la presente Tabella C.