N NORME. red.it

Disposizioni in materia di trasporti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'ente stesso e' autorizzato a contrarre mutui, anche con istituti di credito esteri, nel limite complessivo di lire 8.900 miliardi nel triennio 1990-1992, in ragione di lire 1.950 miliardi nel 1990, di lire 3.600 miliardi nel 1991 e di lire 3.350 miliardi nel 1992. Tali somme sono destinate all'attuazione del programma nazionale di velocizzazione della rete ferroviaria, al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dell'Italia meridionale e alla realizzazione o al potenziamento di valichi ferroviari alpini.
Relativamente agli anni 1991 e 1992, il 50 per cento dei mutui predetti deve essere contratto nel secondo semestre.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresi' con le risorse gia' autorizzate per l'attuazione del decreto ministeriale 48-T Bis del 5 marzo 1987.
6. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, costituiscono strumento di attuazione delle scelte strategiche del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e si conformano alle seguenti linee di indirizzo:
a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocita' e ai valichi;
b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;
c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalita' dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;
d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;
e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;
f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.
7. I programmi di attivita' annuali e poliennali di cui all'articolo 3, numero3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono trasmessi dal Ministro dei trasporti alle competenti Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla deliberazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, per l'espressione di un parere motivato. Le Commissioni si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i programmi sono comunque qpprovati ai sensi del citato numero 3) dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1985.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' , (Istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato) e' cosi' formulato: "3) approvare di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente". - Il testo dell' (Legge finanziaria 1987), e' cosi' formulato: "E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e di ridurre i tempi di viaggio (comma cosi' sostituito dall' )". - Il testo degli e (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' cosi' formulato: "Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette". - Il D. M. 48/T- bis del 5 marzo 1987 concerne le occorrenze finanziarie per il programma integrativo delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di interconnessione con la rete nazionale e le risorse finanziarie necessarie alla gestione e relative modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato e degli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.
2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserciti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.
4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624, gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.
6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' ulteriormente prorogato di un anno.
Note all'art. 2: - Il testo dell' (Legge finanziaria 1988), e' cosi' formulato: "Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al , al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonche' l'Ente ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell' (Modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto), convertito, con modificazioni, dalla , e' cosi' formulato: "Art. 16. - Il Governo e' autorizzato a provvedere alla unificazione dei patti di concessione di piu' linee fra loro congiunte o interferenti che, sebbene concesse separatamente, siano di pertinenza del medesimo concessionario, qualora i rispettivi atti di concessione siano regolati dalle stesse norme legislative di carattere fondamentale. Il Governo e' inoltre autorizzato a emanare norme per il raggruppamento organico dei servizi di trasporto concessi all'industria privata anche se appartenenti a concessionari diversi, con la eventuale integrazione di linea o tronchi di linee secondarie esercitate dallo Stato, stabilendo i criteri per l'unificazione dei patti di concessione e di esercizio, e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati, sentiti i corpi consultivi, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna e la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna". - Il testo dell' (Modificazioni alla vigente legislazione in materia di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico), convertito, dalla , e' cosi' formulato: "Art. 1. - Il Governo puo rendere obbligatori i raggruppamenti organici di servizi pubblici di trasporto di cui al , convertito nella . Qualora per la costituzione di tali raggruppamenti occorra procedere alla risoluzione di concessioni in corso di servizi pubblici di trasporto, spettera' ai concessionari, oltre la restituzione della cauzione, una giusta indennita' da stabilirsi d'accordo fra le parti, o in mancanza di accordo, da un collegio arbitrale composto come all'art. 20 del decreto sopra citato. Il raggruppamento non avra' attuazione se non dopo che sia stata definitivamente determinata l'anzidetta indennita', che sara' posta a carico dell'azienda assuntrice dei servizi raggruppati. Per i servizi pubblici di trasporto compresi nei raggruppamenti potra' essere stabilita, d'accordo col Ministero delle finanze, una data unica di scadenza, indipendentemente dalla durata prevista per le singole categorie dei servizi stessi dalle disposizioni legislative che li riguardano, ma in nessun caso oltre il limite fissato per le concessioni ferroviarie. Dalla unificazione delle diverse scadenze dei servizi di trasporto non potra' derivare allo Stato un onere maggiore di quello complessivo che ad esso fa carico per le varie linee che vengono raggruppate in relazione alla rispettiva durata, ne' un aumento dell'onere annuo complessivo vigente alla data di attuazione del raggruppamento. Anche in mancanza delle norme previste nel ripetuto , il Governo puo' far luogo ai detti raggruppamenti in base ad accordi fra i vari enti interessati". - Il testo dell' , relativo all'attuazione della delega di cui all' , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' cosi' formulato: "E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato". - Il testo dell' , (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla , e' cosi' formulato: "Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al , e' elevato a due anni". - Il testo dell'art. 6, comma 1, del medesimo , convertito, con modificazioni, dalla , e' cosi' formulato: "A modifica di quanto disposto dal , gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti in conformita' dei regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 sono stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4500 miliardi, di cui non oltre lire 2300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/69". - I regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee del 28 giugno 1969.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, e' stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della legge 8 giugno 1978, n. 297, considerando il 1988 come anno base di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 di detta legge.
2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, si provvede entro il termine del 30 novembre 1990, con le modalita' previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, la scadenza delle relative concessioni e' prorogata, ove necessario, fino al completamento delle operazioni di collaudo delle opere di ammodernamento e di potenziamento e, comunque, di non oltre cinque anni dal termine di ultimazione delle opere stesse.
4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto e' fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.
5. In ogni caso, a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime di concessione e in gestione governativa non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attivita' delle gestioni governative secondo principi di imprenditorialita' e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalita' del rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.
7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non piu' utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilita' delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.
8. Ove i beni siano di proprieta' dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.
9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi.
10. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al numero 22) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche agli interventi per il loro ammodernamento, potenziamento ed ampliamento, cosi' come alla cessione da parte di imprenditori di terreni destinati all'installazione di linee di trasporto ad impianto fisso.
11. Le economie prodotte dall'applicazione della disposizione di cui al comma 10 sono utilizzate fino al venti per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.
12. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelli in gestione governativa, valida per l'anno successivo.
13. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente Ferrovie dello Stato, per l'anno medesimo, ai sensi del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.
14. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' ridotti di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e di lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.
Note all' , concerne: "Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea". Il testo dell'art. 3, comma primo, di detta legge, e' cosi' formulato: "Per ciascuna delle ferrovie di cui all'art. 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio - non coperte da introiti - e' stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi: a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari; b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera a)". - Il reca: "Regolamento di esecuzione della , recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea". - La reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo del relativo art. 17 e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 e i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione del 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell' (Legge finanziaria 1987), e' cosi' formulato: "La dotazione del fondo di cui all' , e' integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre anche all'estero, nel limite complessivo di 5000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all' , sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilita' per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonche' la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell' , sulla base dei piani finanziari sopra indicati". - Il testo del n. 22, parte II, della tabella A, allegata al (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' cosi' formulato: "Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell' , integrato dall' ; linee di trasporto metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici". - Il , convertito dalla , concerne: "Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari".

Art. 4.

1. Ove le regioni non abbiano esercitato la scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza, prevista all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il Ministro dei trasporti procede a detta scelta ammettendo a contributo uno soltanto dei servizi per le linee e/o tratte in concorrenza.
2. In attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, a far data dal 1› gennaio 1990 le tariffe di trasporto debbono risultare aumentate almeno del venti per cento rispetto a quelle in vigore al 1› gennaio 1989.
3. A partire dal 1› gennaio 1991 i contributi di esercizio saranno corrisposti dalle regioni secondo il principio della competenza in analogia a quanto previsto per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
4. A decorrere dal 1› gennaio 1991 il Ministero dei trasporti, d'intesa con le regioni, fissa i criteri per un rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico. Le risorse necessarie per realizzare tale rilevamento sono ottenute utilizzando il tre per cento del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
5. Nel triennio 1990-1992 e' autorizzata la soesa di lire 30 miliardi per la concessione di contributi alle aziende di pubblico trasporto per la diminuzione del carico inquinante delle emissioni di scarico degli autobus circolanti al fine di eliminare l'inquinamento delle aree urbane. Le spese di trasformazione sono finanziate con un contributo pari all'ottanta per cento delle somme ammesse ai contributi e sono erogate previa certificazione del conseguimento degli obbiettivi fissati.
6. Alla concessione dei contributi di cui al comma 5 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane. La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti indicati nel comma 5, di idonei preventivi che documentino opportunamente le spese di cui al comma medesimo.
7. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con prorpi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4: - Il testo dell' (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla , e' cosi' formulato: "I contributi di esercizio di cui alla , sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all' , e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialita' tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione e' obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico". - Il testo dell' (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), e' cosi' formulato: "L'erogazione avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi". - Il testo dell'art. 11 della predetta , e' cosi' formulato: "Art. 11. - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi. Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire. Tale fondo e' destinato: 1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, nella , e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali; 2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non puo' destinare piu' del 25 per cento della somma a propria disposizione".

Art. 5.

1. In attesa del trasferimento dal demanio militare e dall'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) dei beni attualmente da essa utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo, l'Azienda e' autorizzata a computare tra i costi da porre a base della tessazione di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, e all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, le quote di ammortamento ed i relativi oneri finanziari come calcolati agli stessi fini dal Ministero della difesa per la definizione della tassa di cui alla citata legge n. 411 del 1977, per l'anno 1985. I predetti costi, attualizzati annualmente alla data di computo, verranno sommati ai corrispondenti oneri relativi agli investimenti effettuati in via diretta dall'Azienda.
2. I vettori nazionali applicano tariffe per i voli interni che tengano conto dei maggiori costi derivanti dall'aumento della tassa per i servizi di assistenza in rotta e della tassa di terminale, introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Il Ministero dei trasporti, attraverso la direzione generale dell'aviazione civile, garantisce la congruita' degli incrementi tariffari rispetto all'aumento dei costi derivante dall'applicazione delle predette tasse. L'incremento delle tariffe derivante dai suddetti maggiori costi non e' soggetto all'iter di approvazione previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. La riscossione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' assistita in sede di esecuzione, anche nelle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dai privilegi mobiliari ed immobiliari indicati, rispettivamente, degli articoli 2752 e 2772 del codice civile.
Qualora vi sia morosita' protrattasi per oltre un bimestre dall'avvenuta notificazione delle note di accertamento, l'AAAVTAG provvede direttamente alla diffida ai vettori aerei morosi affinche' provvedano al pagamento degli importi risultanti dalle predette note di accertamento entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della diffida stessa e, trascorso inutilmente tale termine emette l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso non si applicano, in tema di patrocinio legale, le norme previste dal secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e dal secondo comma dell'articolo 23 dello statuto dell'AAAVTAG, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842.
4. E' in facolta' del Ministero dei trasporti e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nei limiti delle rispettive competenze, determinate dai periodi considerati ai fini della tassazione, transigere con gli utenti relativamente ai servizi resi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire le controversie insorte circa l'accertamento e la riscossione della tassa di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.
5. L'Azienda e' autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attributi alla sua competenza anche attraverso il ricorso a forme di leasing sia finanziario che immobiliare. I relativi oneri saranno computati fra quelli da porre a base della definizione delle tasse di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77. convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.
Note all' , concerne: "Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta". - La , concerne: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale". - Il testo dell' (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), convertito, con modificazioni, dalla , e' cosi' formulato: "Art. 5. - 1. a decorrere dal 1› gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse: a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali. 2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla , modificata dalla . 3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera b), e' determinata secondo la formula: 'T=CTTp', nella quale 'T' e' l'ammontare della tassa, 'CTT' e' il coefficiente unitario di tassazione, 'p' e' il coefficiente di peso ricavato elevando a 0,95 il peso massimo dell'aeromobile al decollo, come definito dall' . 4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) e' calcolato mediante il rapporto: 'CTT=CT/UST', nel quale 'CT' e' il costo complessivo previsto per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unita' di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale ed 'UST' e' il numero totale delle unita' di servizi di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato e' applicato anche alle unita' di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare. 5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), si applica nella misura ridotta del 50 per cento. 6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall' . 7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'accertamento delle tasse stesse. 8. Sono a carico dello Stato: a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese; b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata; c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse di cui al comma 7. 9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), e' approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, a seguito della deliberazione del proprio bilancio di previsione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il decreto entri in vigore in data successiva all'inizio dell'anno al quale si riferisce, a partire dal 1› gennaio dell'anno stesso e fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica il CTT in vigore nell'anno precedente, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato. 10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro". - La , concerne: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile". - Il testo dell' (Legge finanziaria 1986), e' cosi' formulato: "Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza". - Il , concerne: "Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Il testo dell' (Modifiche al sistema penale), e' cosi' formulato: "Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa". - Il testo dell' (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' cosi' formulato: "Art. 32 (Organi di consulenza e patrocinio legale). - Continuano ad applicarsi all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria e di riscossione delle entrate patrimoniali. L'Azienda puo' valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorita' giudiziaria ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali e' rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato". - Il testo dell' (Approvazione dello statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' cosi' formulato: "Nei giudizi attivi e passivi avanti all'autorita' ordinaria ed i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali, l'Azienda e' rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato".

Art. 6.

1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) e' autorizzata a contrarre prestiti e ad emettere obbligazioni, garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti, sia all'interno che all'estero per il finanziamento delle spese di acquisizione dei beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza per le quote eccedenti l'ammontare dei trasferimenti annuali in conto capitale da parte dello Stato e necessarie per la copertura del fabbisogno previsto dalla pianificazione approvata ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, fino ad un massimo di lire 983 miliardi negli esercizi dal 1990 al 1993.
2. Per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno di sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito, previo parere del Ministero dei trasporti, nonche' del Ministero della difesa, circa la compatibilita' delle opere ed installazioni erigende nelle suddette aree; al Ministero delle finanze sono devolute le conseguenti operazioni di trasferimento patrimoniale.
3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le parole: "da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;" sono sostituite dalle seguenti: "da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato, da inscrivere in separati capitoli di parte corrente e di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione alle finalita' cui e' destinata le sovvenzione;".
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1990, in relazione al disposto del comma 3.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni attribuisce, con proprio decreto, uno specifico campo di frequenze, nell'ambito delle assegnazioni disposte con il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze approvato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, ai fini del servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche per i collegamenti da effettuarsi mediante ponti radio a cura dell'AAAVTAG. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalita' di assegnazione e manutenzione di circuiti operativi di collegamento telefonico, adibiti a supporto dei servizi di assistenza al volo attribuiti all'AAAVTAG.
6. Le assegnazioni di cui al comma 5 ed i relativi interventi di manutenzione hanno comunque carattere prioritario al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nello svolgimento dei servizi di assistenza al volo.
7. Fino al completamento dell'organico, anche a reintegro delle vacanze determinatesi annualmente, l'AAAVTAG e' autorizzata ad assumere personale in deroga alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il programma annuale delle assunzioni e' sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti.
Note all'art. 6: - Il testo dell' (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' cosi' formulato: " b) approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonche' i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione". - Il testo dell'art. 20 del predetto , e' cosi' formulato: "Art. 20 - Le entrate dell'Azienda sono costituite: dal provento di cui alla lettera g) del precedente art. 3; dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente art. 8, n. 12; dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili; da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato; da ogni altra eventuale entrata". - La , concerne: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".

Art. 7.

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, puo' convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o d'intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da legge statali o regionali.
2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionale, valuta i progetti esecutivi e si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che cio' comporti la necessita' di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresi' il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.
3. L'approvazione assunta all'unanimita' dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici.
4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimita' per dissenso dei rappresentanti degli enti territoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata al progetto di opere e gli enti territoriali.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1992. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato fino al 31 dicembre 1995.

AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 421, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996."

Art. 8.

1. Per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, nonche' per interventi volti alla realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale, l'ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzati ad accendere mutui garantiti dallo Stato.
2. Il Ministro dei trasporti, sulla base di singoli progetti, puo' concedere contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato il lire 25 miliardi per ciascun anno dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione".

Art. 9.

1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti il fondo programmazione e progettazione finalizzato all'impostazione e all'elaborazione di un piano funzionale triennale, adottato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) e, in attesa della sua istituzione, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, sentite le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti, i criteri e i tempi realizzativi delle diverse azioni progettuali costituenti il piano funzionale triennale, nonche' le relative procedure di esecuzione.
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 25 miliardi per il 1990, in lire 35 miliardi per il 1991 e in lire 45 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazione di bilancio.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI