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Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Art. 1.

Sfera di applicazione delle norme


Per le ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, per le quali, a termini dello articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati disposti finanziamenti per l'ammodernamento e potenziamento, gli interventi finanziari di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080, ed all'articolo 27, lettera b), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, e successive modificazioni, sono sostituiti, a decorrere dal 1977 e fino al termine stabilito nel terzo comma dell'articolo 15, da sovvenzioni annue da determinare secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.