Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
CAPO I
NORME SULLA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25))
CAPO II
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' 1986-1990.
Art. 7.
Attuazione del piano quadriennale 1986-1990
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'universita' 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facolta' di magistero presso l'Universita' di Catania e la II Universita' di Napoli, sono istituiti con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10.
3. Le universita' possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorita' nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Per la costituzione delle facolta' con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre universita' si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Nota all'art. 7:
- Il D.P.C.M. 12 maggio 1989 reca: "Approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per gli anni 1986-1990".
Art. 8.
Istituzione del Politecnico di Bari
1. E' istituito il Politecnico di Bari. Esso e' compreso fra le universita' statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le facolta' di ingegneria e di architettura dell'Universita' di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Universita' di Bari relativi al funzionamento delle due facolta' in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.
3. Il decano del corpo accademico della facolta' di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e' il seguente:
"TITOLO I
UNIVERSITA' E ISTITUTI SUPERIORI
Sezione I - ORDINAMENTO
Capo I
Fini dell'istruzione superiore e istituti nei quali
s'impartisce
Art. 1. - L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.
Essa e' impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico:
1) nelle regie universita' e nei regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;
2) nelle universita' e negli istituti superiori liberi".
Art. 9.
Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania
1. E' istituita presso l'Universita' di Catania la facolta' di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e' soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:
a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Universita' di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, nonche' il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facolta' dell'Universita' di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attivita' didattica nel predetto Istituto in qualita' di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;
b) le modalita' per il passaggio in proprieta' o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;
c) la successione dell'Universita' nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.
Nota all'art. 9:
- I testi degli e (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e successive modificazioni e integrazioni, sono i seguenti:
"Art. 113 (Conservazione degli incarichi). - Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta', sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso universita' statali o non statali.
Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale.
Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facolta' ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facolta' a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facolta' non intenda provvedere mediante chiamata.
La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di nuova istituzione.
Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualita' di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa".
"Art. 114 (Conferimento di supplenze). - Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneita' per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, sempreche' per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilita' di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato (40/b).
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9. anche se a tempo pieno".
Art. 10.
Istituzione della II Universita' di Napoli
1. E' istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Universita'. Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione delle facolta' e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonche' le modalita' attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facolta' di medicina ed il passaggio della stessa alla II Universita', con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Universita' di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di piu' facolta'.
Nota all'art. 10:
- Per l'art. 1, secondo comma, n. 1), del citato vedi precedente nota all'art. 8.
Art. 11.
Aumento delle dotazioni organiche
1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'universita' 1986-1990 il Ministro e' autorizzato a ripartire e ad assegnare alle universita', per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unita'. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole universita', e' determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 5.
3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e' incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.
4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.
Note all' reca: "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle universita'".
- Il testo dell'art. 30 del citato , e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente:
"CAPO V
Ricercatori universitari
Art. 30 (Dotazione organica del ruolo dei ricercatori).
- La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facolta' delle varie universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'".
- Il reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
CAPO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12.
Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto
sullo stato della istruzione universitaria
1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'universita' 1991-1993, il piano e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.
Nota all'art. 12:
- Per l'art. 2, comma 1, lettera a), della citata , vedi precedente nota all'art. 1.
Art. 13.
Attuazione del riordinamento della facolta' di ingegneria
1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria (tabella XXIX), puo' essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni gia' attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sara' modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 20 maggio 1989 ("Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria") e' il seguente:
"Art. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Politecnici e le Universita' degli studi adegueranno l'ordinamento della facolta' in ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea in conformita' all'allegata tabella XXIX, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con ".
Art. 14.
Fondo di incentivazione per il personale
in servizio presso il Ministero
1. Al fine di incentivare le attivita' di promozione, programmazione e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universitaria e per la migliore efficienza dei servizi, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la professionalita' e produttivita' dei servizi.
2. I criteri, le misure e le modalita' di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduita' e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttivita' anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.
3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 e' riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche e' stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.
4. L'erogazione dello speciale compenso e' estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero.
5. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalita' per gli impiegati dello Stato.
6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle di parte corrente di cui all'articolo 17, comma 1.
Nota all' reca: "Legge quadro sul pubblico impiego".
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25))
Art. 16.
Norma abrogativa
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Art. 17.
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'universita' e' autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale.
2. Per gli anni 1990-1992 la spesa e' determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978.
3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 e' determinata rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:
a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Istituzione di nuove universita' statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590";
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano quadriennale per le universita'".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 17:
- Il testo dell' e (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come sostituito dall' (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria).
(Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(Omissis);
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Per la vedi precedente nota all'art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI