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Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Capo I
NORME IN MATERIA DI INTERPORTI

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204))

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 6.

1. I ((soggetti di cui all'articolo 4)) sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.
2. A favore dei ((soggetti di cui all'articolo 4)), il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 9.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".

Art. 10.


((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 NOVEMBRE 2025, N. 177))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 13 novembre 2025, n. 177, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni".
Capo II
NORME IN MATERIA DI INTERMODALITA'

Art. 11.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale e quindi di incrementare la produttivita' del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale, in conformita' alle direttive del piano generale dei trasporti, il Ministro dei trasporti puo' concedere, nel quinquennio 1989-1993, alle imprese o cooperative di autotrasporto di cose in conto terzi, anche riunite in consorzi costituiti dopo il 31 dicembre 1988, nonche' alle imprese che controllino o siano controllate da imprese di autotrasporto di cose in conto terzi, che svolgano attivita' di trasporto combinato strada-rotaia, contributi straordinari per investimenti in unita' di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:
a) abbiano pagato per trasporti effettuati da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, da societa' appartenenti all'UIRR (Union Internationale Rail Route) o dalla societa' Intercontainer di Basilea, nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo, corrispettivi per un importo globale non inferiore a un miliardo di lire per l'utilizzazione di servizi ferroviari connessi all'esecuzione di trasporti combinati strada-rotaia in ambito nazionale e internazionale, relativamente a merci che abbiano quale provenienza originaria l'Italia e come destinazione finale un Paese appartenente alla Comunita' economica europea, ovvero come destinazione finale l'Italia e quale provenienza originaria un Paese appartenente alla Comunita' economica europea;
b) siano proprietarie, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unita' di carico idonee al trasporto combinato strada-rotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali.
3. Le unita' di carico che impiegano tecnologie di refrigerazione senza l'utilizzo di gas clorofluorocarburi per il trasporto di derrate fresche, congelate o surgelate, sono ammesse prioritariamente, allo scopo di favorire sistemi non inquinanti, al contributo di cui al presente articolo.

Art. 12.

1. I contributi di cui all'articolo 11 sono pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno di competenza per l'acquisto di nuove unita' di carico del tipo indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La misura del contributo e' elevata al 40 per cento per le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi, individuate secondo quanto indicato all'articolo 11, che al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di presentazione della domanda di contributo siano proprietarie di un numero di unita' di carico idonee al trasporto combinato superiore a 400, e per le cooperative, anche riunite in consorzi, che abbiano in numero superiore a 100 il complesso dei soci prestatori d'opera e dei dipendenti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11, che abbiano globalmente pagato nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 corrispettivi per l'utilizzazione di servizi ferroviari del tipo indicato alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 per un ammontare non inferiore a 8 miliardi di lire, e' concesso un contributo erogabile nel triennio 1990-1992 in rate annuali proporzionali all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. Il contributo e' commisurato al 10 per cento dell'ammontare totale dei corrispettivi pagati per trasporti effettuati nel quinquennio terminato il 31 dicembre 1989 da reti ferroviarie di Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea, da societa' appartenenti all'UIRR o dalla societa' Intercontainer di Basilea. La concessione e' subordinata alla presentazione di un programma pluriennale di rinnovo o potenziamento del parco di unita' di carico idonee al trasporto combinato posseduto dai soggetti beneficiari, in misura non inferiore al 20 per cento della consistenza numerica di tale parco alla data di presentazione della domanda. Le unita' di carico incluse in tale programma di rinnovo o potenziamento non potranno essere conteggiate agli effetti della determinazione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le imprese beneficiarie, all'atto dell'erogazione delle rate, dovranno dimostrare di aver dato progressiva attuazione al programma di cui al comma 2.

Art. 13.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 i quali, non possedendo il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, intendano dotarsi di un numero di unita' di carico sufficiente per acquisire il requisito stesso entro il 1990, mediante l'acquisto di unita' di carico del tipo indicato alla predetta lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, possono richiedere la concessione di un contributo pari al 20 per cento della spesa.
2. Qualora le unita' di carico per le quali sono stati concessi i contributi di cui agli articoli 11 e 12, nonche' al comma 1 del presente articolo, venissero vendute ovvero utilizzate in difformita' prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto, il contributo e' revocato e il soggetto che ne abbia beneficiato sara' tenuto alla restituzione degli importi percepiti a tale titolo, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Art. 14.

1. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) si considera soggetta al controllo di un'altra impresa o, viceversa, esercente il controllo nei confronti di un'altra impresa, facendo parte in tal modo dello stesso gruppo, l'impresa relativamente alla quale ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2359 del codice civile;
b) la valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere effettuata avendo riguardo alla somma degli importi pagati da tutte le imprese facenti parte di uno stesso gruppo e al totale delle unita' di carico appartenenti alle imprese facenti parte di uno stesso gruppo.

Art. 15.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei trasporti, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente capo.

Art. 16.

1. I soggetti interessati ai contributi di cui al presente capo sono tenuti a presentare la relativa istanza al Ministro dei trasporti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15.

Art. 17.

1. Per le finalita' di cui al presente capo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo di lire 155 miliardi, in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno 1989, di lire 35 miliardi per l'anno 1990, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire 52,5 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.
Capo III
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 18.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1989, a lire 65 miliardi per l'anno 1990, a lire 45 miliardi per l'anno 1991 e a lire 107,5 miliardi per l'anno 1992 si provvede, quanto a lire 17,5 miliardi per il 1989 e a lire 25 miliardi per il 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989 ed al corrispondente capitolo per l'anno 1990, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e, quanto a lire 40 miliardi per il 1990, a lire 45 miliardi per il 1991 e a lire 107,5 miliardi per il 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi connessi con la realizzazione del piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalita'".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 18: - Il testo dell' (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), e' il seguente: "CAPO III - Disposizioni per i settori dei trasporti e delle telecomunicazioni Art. 13. (Omissis). 20. Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attivita' di interporto, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all' , provvedera' alla ripartizione delle somme stanziate e definira' i criteri specifici e le procedure per l'erogazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI