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Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984, n. 325, viene elevato, dal 1 gennaio 1990, a lire 10.000 milioni. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2002, n. 267 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, e' rideterminato nella misura di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004."