Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.
Art. 2
ARTICOLO 2
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e piu' particolarmente, sebbene non esclusivamente:
(a) la proprieta' di beni mobili o immobili nonche' ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
(b) le azioni, titoli e obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa';
(c) i diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
(d) i diritti d'autore, di proprieta' industriale compresi i marchi, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;
(e) le concessioni commerciali conferite per legge o per contratto ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Ogni legittima modifica della forma nella quale i beni sono investiti non avra' influenza sulla loro classificazione come investimento.
2. Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.
3. Il termine "investitore" indica un cittadino di ciascuna delle Parti Contraenti in base alle rispettive leggi o una societa', societa' fra persone o altra societa' registrata o costituita secondo la legislazione nazionale, comprese le associazioni di fatto, aventi o meno responsabilita' limitata, la cui sede principale e la cui direzione si trovino nel territorio di ciascuna Parte Contraente.
4. Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese entro i confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranita', i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale.
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e piu' particolarmente, sebbene non esclusivamente:
(a) la proprieta' di beni mobili o immobili nonche' ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;
(b) le azioni, titoli e obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa';
(c) i diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
(d) i diritti d'autore, di proprieta' industriale compresi i marchi, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;
(e) le concessioni commerciali conferite per legge o per contratto ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Ogni legittima modifica della forma nella quale i beni sono investiti non avra' influenza sulla loro classificazione come investimento.
2. Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.
3. Il termine "investitore" indica un cittadino di ciascuna delle Parti Contraenti in base alle rispettive leggi o una societa', societa' fra persone o altra societa' registrata o costituita secondo la legislazione nazionale, comprese le associazioni di fatto, aventi o meno responsabilita' limitata, la cui sede principale e la cui direzione si trovino nel territorio di ciascuna Parte Contraente.
4. Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese entro i confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranita', i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale.