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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

Protocollo

PROTOCOLLO
Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine sulla promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno inoltre concordato sulle clausole seguenti che saranno considerate parte integrante di tale Accordo:
1. In riferimento all'Articolo 2, per quanto concerne gli investimenti, l'Accordo si applichera', per la Repubblica delle Filippine, agli investimenti che possiedono i requisiti per la registrazione siano debitamente registrati presso la Banca Centrale delle Filippine e gli altri enti governativi.
2. In riferimento all'Articolo 4, per quanto concerne il risarcimento per espropriazione, esso comprendera' gli interessi calcolati in base al tasso commerciale prevalente nel paese dalla data dell'effettiva espropriazione delle proprieta' fino alla data del pagamento.
3. Questo Accordo si applichera' agli investimenti effettuati prima di tale Accordo purche' fatti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in entrambe le Parti Contraenti nel momento in cui gli investimenti vengono effettuati ed in ottemperanza alle procedure di registrazione di cui al paragrafo (1). Nonostante quanto sopra l'Accordo non riguarda i diritti e le obbligazioni delle Parti Contraenti derivanti da investimenti che, in base a quanto previsto dal paragrafo precedente, non rientrano nell'ambito di tale Accordo.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica delle Filippine




Parte di provvedimento in formato grafico