N NORME. red.it

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 1.

1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell' , e nell' , convertito, con modificazioni, dalla , concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalita' di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall' , convertito, con modificazioni, dalla , e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso art. 5". - Si riporta il testo dell' (Norme sulla edificabilita' dei suoli): "Art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell' , e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge. La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espopria le aree sulla base delle disposizioni della , come modificata dalla presente legge. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato. La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4".

Art. 2.

1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12. ((2))
2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalita' di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.
3. Limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che il termine del 31 dicembre 1992 previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, e' definitivamente prorogato al 30 giugno 1990.
Nota all'art. 3: - Il testo dell' (Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "2. Il termine previsto dall' , concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli e' prorogato al 31 dicembre 1989".

Art. 4.

1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata e' il seguente: "3. Il termine gia' previsto al , convertito, con modificazioni, dalla , e prorogato al 31 dicembre 1988 dal , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989". - Il testo dell' (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremnoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), e' il seguente: "Art. 20. - Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell' , convertito con modificazioni nella , e' utilizzata di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976 e 1979. Ferme restando le destinazioni stabilite dall' , convertito con modificazioni nella , la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita' sociali e di interesse pubblico. Nella ipotesi di costruzione di immobili per l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall' , a ricorrere al sistema dell'economia con la forma del cottimo fiduciario di cui all'art. 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979".

Art. 5.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.
2. Al personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalita' ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (4) ((6))

AGGIORNAMENTO(4)
Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che il termine del 30 giugno 1990 previsto dal presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 dicembre 2000, n. 392,convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 nel modificare il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, e' mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986."

Art. 6.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' prorogato al 31 marzo 1990.
Note all'art. 6: - Il testo dell' (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto) e' il seguente: "1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all' e , e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate e' differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989". - Il approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

Nota all'art. 7: - Il testo dell' (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. - I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell' , non e' richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi: a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c), e d), ; b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona".

Art. 8.

1. Il termine previsto, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' fissato al 31 dicembre 1990.((1))

AGGIORNAMENTO(1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' differito al 31 dicembre 1991." La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."

Art. 9.

1. All'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: "Fino alla data del 31 dicembre 1983".
2. Il sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato.
Nota all'art. 9: - Il testo del (Norme per l'edilizia residenziale), e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla , e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell' , e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette".

Art. 10.

1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato dall'ultimo periodo del primo comma dello stesso articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, e' in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990.
Nota all'art. 10: - Il testo dell' (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "Art. 46 (Benefici fiscali). - In deroga alle disposizioni di cui all' , introdotto dall' , le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. In deroga alle disposizioni di cui al citato , per i fabbricati costruiti senza licenza in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazoine della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione e dell'autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall' . In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente gia' pagate". --------------------- (*) Termine gia' prorogato dall'art. 13 del citato .

Art. 11.

1. I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990.
Nota all'art. 11: - Il testo dell' (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il seguente: "Art. 25 (Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali). - Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data".

Art. 12.

1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, gia' prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 52 della citata (v. nota all'art. 10) e' il seguente: "Art. 52 (Iscrizione al catasto). - Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell' , e successive modificazioni e integrazioni. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli e , e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente. Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall' , convertito, con modificazioni, nella , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a lire duecentocinquantamila".

Art. 13.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48.
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1.
Nota all'art. 13: - Il testo dell' (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) e' il seguente: "Art. 17. - Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l' , convertito, con modificazioni, nella , e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983".

Art. 14.

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, e' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

Art. 15.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: "per un periodo non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore a quattro anni".
Nota all'art. 15: - Il testo dell' (Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Per l'accelerazione dei propri programmi di costruzione, le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici hanno facolta', per un periodo non superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, di affidare in concessione unitariamente, con la procedura stabilita dal successivo articolo 3, la redazione dei progetti, le eventuali attivita' necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere nonche' la loro eventuale manutenzione ad imprese di costruzione, loro consorzi e raggruppamenti temporanei".

Art. 16.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento dell'attivita' del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.n ((3))

AGGIORNAMENTO(3)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art.2, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1991, fissato dal presente articolo, per il proseguimento dell'attivita' del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, e' prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17.

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorche' scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1987, n. 478, sono prorogati al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge. ((1))

AGGIORNAMENTO(1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che i termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, gia' prorogati al 31 dicembre 1990 dal presente articolo, sono differiti al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge. La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."
CAPO III
SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 18.

1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio antincendi sara' definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 2, comma 1, della citata (v. nelle note all'art. 1) e' il seguente: "1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal , convertito, con modificazioni, dalla , relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga".

Art. 19.

null

decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991".
Nota all'art. 19: - Il testo del (Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli e , e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art.-1 bis del , e' il seguente: "Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi".

Art. 20.

null

2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.
3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli".((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, da ultimo prorogato ai sensi del presente articolo , e' fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991. La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."

Art. 21.

1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'aricolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

Art. 22.

null

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Note all' reca: "Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi". - Il testo dell'art. 3, terzo comma, della citata (v. nota all'art. 19), come sostituito dall' e' il seguente: "Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, sara' dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, compatibile con la legislazione di tutela degli edifici di interesse artistico e storico e di quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali". - La reca disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 4 dell'art. 17 cosi' recita: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
CAPO IV
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 23.

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 24.100.000.000, e' posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
Nota all' si veda la precedente nota all'art. 1.

Art. 24.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'articolo 6-quater del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, e' prorogato al 31 marzo 1991.
Note all'art. 24: - Il testo dell' (Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari) e' il seguente: "2. Gli scarichi degli impianti di molitura delle olive, che abbiano recapito sul suolo e siano stati autorizzati in base al presente decreto, devono in ogni caso essere adeguati ai limiti della tabella A allegata alla , entro il 30 giugno 1988". - Per il si veda la precedente nota all'art. 3.

Art. 25.

1. E' differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, prorogato da ultimo al 30 settembre 1989 dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, riguardante il completamento del trasferimento del servizio meteorologico dal Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Note all'art. 25: - Il testo dell' (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) e' il seguente: "Art. 37 (Trasferimento servizi e funzioni). - I servizi e le funzioni, di cui agli articoli 3 e 4, attualmente espletati dagli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, dal Commissariato per l'assistenza al volo civile e dalla direzione generale dell'aviazione civile, sono trasferiti con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto, all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. La gestione dei servizi e delle funzioni di cui al precedente comma sono assunte, da parte dell'Azienda, progressivamente per aeroporto o centro regionale di controllo o singolo impianto e struttura e dovra' essere completata entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di una programmazione concordata tra gli enti interessati, al fine di evitare soluzioni di continuita' nei servizi di assistenza al volo. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella della assunzione della gestione dei servizi ai sensi del precedente comma, la gestione degli stessi, nonche' la efficienza degli apparati e degli impianti rimarra' di responsabilita' dell'ente che attualmente la detiene". - Per la si veda la precedente nota all'art. 1.

Art. 26.

1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto concerne la facolta' di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che e' differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dal presente articolo, per quanto concerne la facolta' di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."

Art. 27.

1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che e' differito al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dal presente articolo, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370. La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991."

Art. 28.

1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
2. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987. ((5))

AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale con sentenza del 15-18 aprile 1996, n. 117, (in G.U. 1a s.s. 24/04/1996 n. 49) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo limitatamente alle parole " e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo".

Art. 29.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI