Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Art. 21.
1. E' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'aricolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.