N NORME. red.it

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
"L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".(1)((2))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato."
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), nel modificare l'art. 3, comma 1 del Decreto 13 dicembre 1999, n. 474, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, e' raddoppiato".

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.
4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento;
b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente".

Art. 3.

1. L'articolo 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 puo' essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.
2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonche' i relativi criteri e modalita' possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".

Art. 4.

1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.
2. L'importo di cui al comma 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

1. L'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.
2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.
3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.
4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.
5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.
6. Per il diritto eclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue".
2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' garantire la redditivita' alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta gia' affidati in concessione.
Nota all'art. 5: - Il testo dell' (Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Ammistrazione finanziaria) e' il seguente: "Art. 20. - 1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla , la raccolta del gioco del lotto e' affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dell' , convertito in legge, con modificazioni, dalla , ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino a quando non sara' stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguitera' ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal , convertito in legge, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni. 3. Il concessionario e' tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione e' ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sara' commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario e' tenuto, altresi', a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue. 4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata , la disciplina e le modalita' di attuazione delle precedenti disposizioni".

Art. 6.

1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni.
2. All'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".
3. Sono fatte salve le condizioni piu' favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.
Note all' reca: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio". - Il approva il regolamento di esecuzione della predetta . - L' sostituisce l' , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili, il quale, per effetto della modifica introdotta dalla legge qui pubblicata, risulta cosi' formulato: "Art. 31. (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata. In caso di reciproche cessioni tra rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto, non si applica il disposto del secondo e del terzo comma dell'articolo 12 della presente legge".

Art. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:
a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e produttivita';
b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;
c) le modalita' per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicita' ed il pagamento delle vincite;
d) le modalita' per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.
3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sara' fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.
4. Il raccoglitore e' tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione e' ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da piu' concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sara' commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.
5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla meta' dell'incasso medio settimanale.

Art. 8.

1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedi' della settimana successiva all'estrazione e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
2. Non e' punibile il raccoglitore del gioco del lotto che abbia omesso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla meta' della somma dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

Art. 9.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
"Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 14 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 14. - Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio del gioco del lotto', con opportuna ripartizione in capitoli. All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di 'assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto', ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro. Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio. Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Servizio del gioco del lotto' per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa. La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze".

Art. 10.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 aprile 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI