Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Effetti della dichiarazione di conversione
1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' (Norme sui contratti agrari) e' il seguente:
"Art. 26 (Effetti della conversione). - La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente".
Art. 2.
Ulteriore caso di esclusione della conversione
1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 25 e 29 della citata e' il seguente:
"Art. 25 (Conversione dei contratti associativi). - Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito degli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto e' estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante e' inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria".
"Art. 29 (Casi di esclusione della conversione). - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unita' attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di eta' inferiore ai sessanta anni;
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attivita' agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo".
Art. 3.
Imprenditore agricolo a titolo principale
1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreche' sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.
2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.
3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente:
"Art. 12. - Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
Il requisito della capacita' professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attivita' agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Il detto requisito si presume, altresi', quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attivita' agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
Negli altri casi il requisito della capacita' professionale e' accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli piu' rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede".
- Per il titolo della si veda la nota all'art. 1.
Art. 4.
Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa
1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
b) adeguata e dignitosa abitabilita' della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente;
c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantita' di quelle conferite dal concessionario;
d) regolare tenuta della contabilita' da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.
Art. 5.
Opposizione del concedente - Onere della prova
1. Dopo l'articolo 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' aggiunto il seguente:
"Art. 33-bis (Opposizione del concedente). - 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.
2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46".
"Art. 33-bis (Opposizione del concedente). - 1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 46.
2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'articolo 46".
2. L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione e' a carico del concedente.
Nota all'art. 5:
Per il titolo della si veda la nota
all'art. 1.
Art. 6.
Validita' di clausole
1. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'articolo 45".
Nota all'art. 6:
Il testo dell' , come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 34 (Durata dei contratti associativi non convertiti). - I contratti associativi previsti dall'art. 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:
a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera a) dell'art. 29;
b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorche' richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'art. 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera b) dell'art. 29.
In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata e' computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una piu' lunga durata del rapporto associativo. Sono altresi' valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'art. 45.
Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso del contratto e sui casi di risoluzione di cui all'art. 5".
Art. 7.
Scorte
1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' aggiunto il seguente:
"Art. 35-bis (Scorte). - 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprieta', il concessionario puo' continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione e' determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente".
"Art. 35-bis (Scorte). - 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprieta', il concessionario puo' continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione e' determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente".
Nota all'art. 7:
Per il titolo della si veda la nota all'art. 1.
Art. 8.
Durata dei contratti associativi non convertiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti dall'articolo 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, si applica, oltre che nei casi di cui alla lettera b) del primo comma dello stesso articolo 34, anche nel caso in cui la conversione, ancorche' richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione di cui all'articolo 2 della presente legge.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell' si veda la nota all'art. 6.
- Per il testo dell' si veda la nota all'art. 2.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 10.
Effetti
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.
Nota all'art. 10:
Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 45 (Efficacia degli accordi). - L'ultimo comma dell' , e' sostituito dal seguente:
'Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali'.
E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata.
In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1990
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ________