Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Capo I
SERVIZIO METEOROLOGICO, SERVIZIO ANTINCENDI E NULLA-OSTA PROVVISORIO DI PREVENZIONE INCENDI
Art. 1.
1. E' prorogato al 30 settembre 1989 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, gia' prorogato al 31 dicembre 1988 dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dall'Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 30 settembre 1989.
2. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche sono utilizzati dall'INAIL per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione.
3. Il termine gia' previsto al comma 14-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e prorogato al 31 dicembre 1988 dal comma 48 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989. ((3))
4. Il termine del 31 marzo 1986 di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' prorogato al 31 dicembre 1986, limitatamente al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982 di cui al comma 14 dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nel comma 3 del presente articolo, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nel comma 3 del presente articolo, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 2.
1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dal comma 1 del presente articolo.
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
((1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991))
Art. 4.
((1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, e' improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.
2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.
3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli))
Art. 5.
1. E' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5- bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.
Nota all'art. 5:
- Per il titolo del si veda la precedente nota all'art. 2, comma 1. Il comma 1 dell'art.
5- bis cosi' recita:
"1. E' altresi' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle 'Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere', e successive modificazioni".
Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.M. 28 agosto 1984:
"Art. 5 (Norme transitorie). - I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983 che siano gia' in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.
Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovra' essere compiuto entro il termine massimo di anni due dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le stesse modalita' e condizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6 luglio 1983".
Art. 6.
((1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.
2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990.
Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400))
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 7.
1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e' abrogato.
Nota all' reca interventi per la ripresa dell'economia nazionale. Si trascrive il testo dell'abrogato art. 25 specificando che il titolo cui si fa riferimento in detto articolo riguarda "Semplificazione e acceleramento delle procedure per l'applicazione e la gestione dei lavori pubblici":
"Art. 25. - Le norme contenute negli articoli di questo titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1 gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Art. 8.
Nota all' reca accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali. Il testo vigente dell'art. 1, dopo l'abrogazione del settimo comma, e' il seguente:
"Art. 1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalita' previste dagli , e successive modificazioni ed integrazioni.
La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti".
L'abrogato settimo comma cosi' disponeva: "Le norme di cui al quarto e al quinto comma si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge".
Art. 9.
1. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1989 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge n. 47 del 1985.
Nota all' reca norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. L'art. 52 cosi' recita:
"Art. 52 (Iscrizione al catasto). - Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell' , e successive modificazioni e integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli e , e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente.
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall' , convertito, con modificazioni, nella , e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata a L. 250.000".
Art. 10.
1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, gia' prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' differito al 31 dicembre 1989".
"Art. 13. - 1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, gia' prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' differito al 31 dicembre 1989".
Note all'art. 10:
- Per il titolo del si veda la precedente nota all'art. 2.
- Il testo dell' (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) e' il seguente:
"Art. 6. - I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell' , non e' richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all' , e ;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984".
- Il testo dell' (Norme sulla edificabilita' dei suoli) e' il seguente:
"Art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell' , e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennnali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della , come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato.
La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4".
Art. 11.
1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dal decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per il 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1.
Nota all' reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17. - Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l' , convertito, con modificazioni, nella , e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.
Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.
Ad integrazione di quanto disposto con il , il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi".
Art. 12.
1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, e' prorogato al 31 dicembre 1989, in conformita' con il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64.
Nota all'art. 12:
Il testo dell' (Proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste dall' , gia' prorogati da ultimo con , convertito, con modificazioni, dalla , nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1989".
Capo III
NORME IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI
Art. 13.
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalita' di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso articolo 5. (3) ((4))
2. E' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succesive modificazioni, segue l'iter e le modalita' previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, gia' di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformita' sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilita' in rapporto alla programmazione regionale.
3. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dal comma 1 del presente articolo, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
La stessa ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dal comma 1 del presente articolo, per quanto concerne le modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dal comma 1 del presente articolo, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
La stessa ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dal comma 1 del presente articolo, per quanto concerne le modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che "Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive modificazioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992".
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che "Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive modificazioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992".
Art. 14.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e' differito al 31 marzo 1989. I termini per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6- bis dell'articolo 5, e di cui all'articolo 23 dello stesso decreto-legge n. 474 del 1987, sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.
Nota all'art. 14:
Il testo dell' , dell' , e dell' e' il seguente:
"Art. 1, comma 1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal , convertito, con modificazioni, dalla :
a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unita' abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;
(le lettere b) e c) sono state soppresse dalla legge di conversione);
d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
(le lettere e) ed f) sono state soppresse dalla legge di conversione".
"Art. 5, comma 6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all' , e successive modificazioni, e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
"Art. 23. - 1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell' , e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988".
Si riporta il testo dell' , richiamato nelle disposizioni soprariportate, con le modifiche introdotte dagli e , rispettivamente all'ottavo e al al comma quarto.
L'art. 9 ha subito peraltro altre modifiche implicite, per diversa disciplina introdotta in alcune sue parti; le piu' rilevanti sono state quelle contenute nell' :
"Art. 9 (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione). - Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria, per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;
b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora l'unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.
Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione.
La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell' , e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:
a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.
La superificie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.
Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.
Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.
Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.
Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione o gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.
Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro il 31 dicembre 1982 rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.
Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquisiti in altro sito".
Art. 15.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunita' scientifica, ed il termine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1989.
2. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile e' reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo protezione civile".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo, concernente gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 fissato dal presente articolo, concernente gli interventi in favore della comunita' scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
Capo IV
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI.
Art. 16.
1. Il termine di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1989. ((3))
2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in L. 22.206.553.000, e' posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
Art. 17.
1. Il termine del 31 dicembre 1988, stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 550, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1990.
2. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1990, saranno apportate in ciacun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione; nei testi unici emanati entro il 31 dicembre 1986 potranno essere apportate anche le modificazioni strettamente necessarie per il coordinamento con quelli emanati successivamente.
3. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1990 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e' prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 450 milioni per ciacuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.
Nota all'art. 17:
Il testo dei e (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), e' il seguente:
"Comma terzo. - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge".
"Comma quinto. - In relazione alle esigenze amministrative, organizzative e tecniche connesse alla prima fase di applicazione dei tributi istituiti o modificati con la presente legge, e' autorizzata la costituzione, per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della legge stessa, di un comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, alle dirette dipendenze del Ministro per le finanze, formato di funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di cinquanta unita' di cui non piu' di venti estranee alla p.a. Le persone estranee alla amministrazione dello Stato, scelte tra esperti delle materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, organizzative, di tecnica e di contabilita' aziendale e di pubbliche relazioni, saranno incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto comitato, con retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base di quelle correnti nel settore privato. Al personale dell'amministrazione dello Stato, chiamato a far parte del comitato tecnico, saranno corrisposte adeguate indennita'".
Art. 18.
1. Per assicurare la continuita' dei servizi contabli delle intendenze di finanza, di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 1989, sono stabiliti i criteri e le modalita' per attuare, a partire dal 1 luglio 1989, la graduale cessazione dello svolgimento dei predetti servizi da parte delle ragionerie provinciali dello Stato e la loro contestuale assunzione da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria.
2. Resta comunque fissato al 1 gennaio 1989 il trasferimento dei servizi relativi alle spese delegate.
Nota all'art. 18:
Il testo dell' (Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro) e' il seguente:
"Art. 13. - Le ragionerie presso le intendenze di finanza di cui alla , assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato".
Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza".
Art. 19.
1. L'efficacia del contratti previsti dal comma 8 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' prorogata fino al 31 dicembre 1989.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1989, resta a carico dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.
Nota all'art. 19:
Il testo del (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, nel limite massimo di 35 unita', di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sara' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA INDUSTRIALE
Art. 20.
1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21- bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989.
Note all'art. 20:
- Il testo degli e (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla , sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi) e' il seguente:
"Art. 34. - La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa' e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'art. 2, e' esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purche' investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della .
L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attivita' prevista nel precedente comma.
Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresi' la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
L'esenzione e' applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.
Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.
La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.
Qualora risulti che l'attivita' programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della societa' o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima".
"Art. 68. - L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attivita' di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della , purche' tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambudue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.
L'esenzione di cui al comma precedente e' concessa per la durata, alle condizioni e con le modalita' indicate nel citato art. 34".
- Il testo del (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e' il seguente: "L'esenzione prevista dall' (v. nota precedente), si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi".
Art. 21.
1. E' differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12. (1)
2. E' differito al 30 giugno 1989 il termine indicato nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli. (1)
3. E' differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli.
Al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del medesimo articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Inquadramento del personale di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986". ((3))
Al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del medesimo articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1989, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Inquadramento del personale di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986". ((3))
4. La conferma in servizio di cui al comma 3 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' al personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, gia' vincitore del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986. A tale conferma provvede la regione.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il termine del 30 giugno 1989 previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, e' prorogato al 31 marzo 1990.
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il termine del 30 giugno 1989 previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, e' prorogato al 31 marzo 1990.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli e' prorogato al 31 dicembre 1989.
Il D.L. 30 giugno 1989, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli e' prorogato al 31 dicembre 1989.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 previsto dal comma 3 del presente articolo, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 30 giugno 1990.
La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1989 previsto dal comma 3 del presente articolo, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, e' differito al 30 giugno 1990.
Art. 22.
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1989.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1989
COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI