Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
CAPO I
MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA
Art. 1.
(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992)
1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonche' per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, e' formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e di lire 30 miliardi per il 1989.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresi' trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Art. 2.
(Acquisizione di aree e di immobili)
1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.
2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvedera' a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indeffiribilita' delle opere stesse.
Nota all' concerne: "Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".
Art. 3.
(Commissione per la pianificazione
ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani)
1. Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.
2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno e' composta:
a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;
e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;
f) da un consigliere di Stato;
g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;
h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
4. Le funzione di segretario sono esplicate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.
5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 3:
Per il testo dell' si veda nelle note all'art. 1.
Art. 4.
(Disposizioni in deroga).
1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno e' autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, che abbiamo particolare competenza e idonei mezzi tecnici.
2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonche', ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).
Note all' approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
- La concerne: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
- L'art. 107 del testo unico approvato con e' cosi' formulato:
"Art. 107 (Riserva di investimenti pubblici). - Fino al 31 dicembre 1980, e' riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1 luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.
Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.
Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.
Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.
Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 pr cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.
Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.
Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all' .
Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.
Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della , e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell' , la GEPI S.p.A. effettua:
a) i nuovi interventi previsti dall' e , nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell' ;
b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell' , nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in corso con enti regionali di promozione industriale.
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall' , per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata .
Gli stanziamenti recati dall' , per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.
Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell' , in base alle disponibilita' del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.
La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.
Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma, della legge 1 giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.
La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1, e' fissata nella misura del 70 per cento.
Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo".
- L'art. 113 del medesimo testo unico, approvato con , e' cosi' formulato:
"Art. 113 (Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane). - Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella .
Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.
La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.
Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate specificando la quota riservata alle imprese industriali e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma.
Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.
Per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa e' demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.
Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.
Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella ".
- La concerne: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976". Il testo vigente del relativo art. 2, secondo comma, lettera g) e' il seguente:
"Art. 2 (Esclusioni) . - 1 (omissis).
2. Le amministrazioni e gli enti...:
(omissis)
g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita' di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato".
Art. 5.
(Stipulazione dei contratti e delle convenzioni).
1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandate generale della guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.
2. Detti contratti e convenzioni sono aprrovati con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 6.
(Poligoni di tiro).
1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.
2. L'agibilita' delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.
Note all' concerne: "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150".
- La concerne: "Norme per la edificabilita' dei suoli".
- La concerne: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". Il testo vigente del relativo art. 20 e' il seguente:
"Art. 20 (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all' ".
Art. 7.
(Relazione al parlamento del Ministro
dell'interno).
1. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuattivo del piano di cui all'articolo 1.
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2. Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II
AUMENTO DELL'ORGANICO E PROGRAMMA DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 9.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 10.
1. L'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. 1. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo".
"ART. 10. 1. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo".
Art. 11.
(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera
dei vigili del fuoco).
1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta.
2. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
" 5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno".
" 5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno".
3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.
4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneita' psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potra' demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.
5. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si potra' procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.
6. Per consentire il piu' rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purche' non risultino gia' espletate le prove scritte di esame.
8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
"6) diploma di istruzione secondaria di primo grado".
"6) diploma di istruzione secondaria di primo grado".
9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole "all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913,".
10. Nei concorsi per assunzione nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
11. Il numero 1, de secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal seguente:
"1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana".
"1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana".
12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti e' riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in archittettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
13. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionele dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.
14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.
15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Note all'art. 11:
- Il testo vigente dell' (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 21 - Per partecipare al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici i 28 anni di eta' (*);
3) buona condotta e reputazione, nonche' appartenenza a famiglia aventi gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato anche per la moglie e per la sua famiglia (**);
4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;
5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno;
6) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
7) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con appositi certificati.
Non possono partecipare al concorso:
gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;
coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;
i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
l'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti e' disposto dal Ministro per l'Interno, con proprio motivato decreto".
______________
(*) Il e' da ritenersi implicitamente abrogato dal primo comma dell'art. 11 della legge qui pubblicata che prevede: "Per l'ammissione ai concorsi apposti dei vigili del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni 30".
(**) Il comma terzo e' da ritenersi implicitamente abrogato dalla riguardante l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.
- Il testo vigente dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui al , ed al ".
- Gli e prevedono riserve di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata, dei volontari specializzati.
- Il testo vigente dell' e' il seguente:
"Art. 9. - L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con , devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una universita' italiana;
2) eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneita' fisica.
All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due membri da nominarsi dal Ministro. Il giudizio della commissione medica e' definitivo.
I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandanti a frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.
In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso.
Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1a classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.
Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1a e 2a classe, esercita le funzioni di segretario".
- La reca norme concernenti la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.
Art. 12.
(Accertamento della permanenza
del requisito dell'idoneita' psicofisica).
1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica e' presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.
2. L'idoneita' psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso ospedali militari, puo' essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.
3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneita' psicofisica al servizio, comporta la decadenza dell'impiego.
4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 12:
L'art 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con , e' cosi' formulato:
"Art. 127 (Decadenza). - Oltre che nel caso previsto dall'art. 63 l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione".
Art. 13.
(Titoli per l'esercizio delle attivita' di volo)
1. Il ((capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonche' le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. I titoli di cui al comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di specialista di elicottero.
b-bis) brevetto di pilota di aereo;
b-ter) brevetto di specialista di aereo;
4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonche' le conseguenti annotazioni sui titoli.
Art. 14.
(Procedure concorsuali)
1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneita' all'assunzione che dara' titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.
2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.
3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stessa.
4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti resisi effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina.
5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validita' delle graduatorie, ovvero anticipatamente, in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.
6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' espletati, ovvero gia' banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, puo' conferire, in qualsiasi momento, al verificarsi della vacanza, i posti disponibiliagli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettivi assunzione del servizio.
9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.
10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'amministrazione puo' stabilire che il personale assunto non puo' essre tasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.
11. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormante rappresentative, sono stabilite le modalita' di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonche' le materie oggetto delle prove di esame.
Art. 15.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 16.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 17.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 18.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 19.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 20.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 21.
(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del
personale deceduto per causa di servizio).
1. Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 455, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.
2. Il soprannumero e' imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.
3. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.
Note all' reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche". Si trascrive il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della , e della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi".
- La reca: "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
- Si trascrive il testo dell' :
"Art. 7. - Le norme della , si applicano anche ai vigili del fuoco e alle loro famiglie, fatte salve le eventuali disposizioni piu' favorevoli".
- Per la v. nelle note all'art. 11.
- Si trascrive il testo dell' :
"Art. 2. - Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell' , sempre che l'inabilita' sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, puo' essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.
Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed e' disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.
Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all' .
Il trasferimento ha luogo in conformita' alla seguente corrispondenza di qualifiche:
capo reparto: coadiutore superiore;
vice capo reparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore;
vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;
vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate".
- Per l' vedi nelle note all'art. 20.
Art. 22.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 23.
(Accertamenti sanitari di natura specialistica).
1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si puo' far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione.
2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 24.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 25.
(Conferimento delle qualifiche di primo dirigente
e di dirigente superiore).
1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.
2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresi', della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.
4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.
5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecno-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.
7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferito secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.
8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianita' alla qualifica di dirigente superiore.
Nota all'art. 25:
Si trascrivono i , e , come sostituito dal :
"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - (1) Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
(2) Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale.
... (omissis)...
(4) Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".
Art. 26.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 27.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 28.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 29.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 30.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 31.
(Personale di leva).
1. Su richiesta del Ministro dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.
2. Al termine del corso il personale medesimo assolvera' o completera' il servizio militare di leva.
Art. 32.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 33.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 34.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))
Art. 35.
Disciplina per il personale volontario
1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura inflitta per lievi trasgressioni;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
c) radiazione inflitta:
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.
1) per maggiore gravita' delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;
2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.
2. Incorrono, altresi', nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e' regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.
4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario e' devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.
5. Il personale volontario puo' essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera pp)) che il presente articolo e' mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 139/2006.
Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera pp)) che il presente articolo e' mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'art. 11 dello stesso D.Lgs. 139/2006.
Art. 36.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 19.600 milioni per l'anno 1989, in lire 49.000 milioni per l'anno 1990 e in lire 79.800 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.800 milioni per l'anno 1989, a lire 5.200 milioni per l'anno 1990 e a lire 6.500 milioni per l'anno 1991, e a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 27 dello stesso capo II, pari a lire 400 milioni per l'anno 1989, lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1988
COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella A
TABELLA A (Articolo 9)
AUMENTO DI ORGANICO
DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PER IL QUADRIENNIO 1989-1992
1) Carriera direttiva.
Ruolo tecnico n. 100.
Ruolo del servizio sanitario n. 6.
2) Carriera di concetto.
Ruolo tecnico n. 141.
3) Carriera dei capi reparto - Capi squadra n. 973.
4) Carriera dei vigili del fuoco n. 1.190.
5) Carriera dei servizi di supporto amministrativo e contabile.
Carriera di concetto amministrativa n. 115.
Carriera di concetto di ragioneria n. 134.
Carriera esecutiva:
ruolo archivio n. 144.
ruolo uffici copia n. 197.
6) Carriere dei servizi di supporto tecnico.
Livello II n. 259.
Livello III n. 72.
Livello IV n. 585.
Livello V n. 25.
Livello VI n. 52.
Livello VII n. 7.