Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Art. 20
Art. 20
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali applichera' la presente Convenzione.
2. Ogni Stato puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convezione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avra' efficacia il primo giorno del mese succesivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte
del Segretario Generale
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali applichera' la presente Convenzione.
2. Ogni Stato puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convezione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avra' efficacia il primo giorno del mese succesivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte
del Segretario Generale