Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Art. 12
Art. 12
Grazia, amnistia, commutazione
Ciascuna Parte puo' accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.
Grazia, amnistia, commutazione
Ciascuna Parte puo' accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.