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Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI DI LINEA

Art. 1.

1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da societa' del Gruppo Finmare, per i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicita' della gestione dei servizi e' consentita l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma.
3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell' (Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) e' il seguente: "Art. 1. - Le Societa' di navigazione a partecipazione statale del gruppo Finmare concorrono a realizzare una nuova politica per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale. Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la, ricostruzione industriale partecipa, direttamente o indirettamente, per almeno il 51 per cento esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita': (omissis) b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4".

Art. 2.

1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e' autorizzato a corrispondere per un quinquennio, a decorrere dal 1 gennaio 1985, il contributo annuo di avviamento previsto dall'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, limitatamente al periodo di esercizio dei servizi con navi di proprieta' delle societa' indicate nell'articolo 1.
2. Nei casi in cui in base al programma di cui all'articolo 1 le navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi di proprieta' di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento, commisurato al nuovo investimento, e' parimenti corrisposto per un quinquennio dall'entrata in servizio delle nuove unita'.
3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi, il contributo spettante per le navi che verranno sostituite sara' corrisposto per un periodo non superiore a quattro anni.
4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento, e' subordinata al prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro due mesi dall'ordinazione di ciascuna nave, da una apposita Commissione interministeriale, nominata dal Ministro della marina mercantile e composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Il Presidente della Commissione e' designato, tra i suoi componenti, dal Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale in caso di parita'. La Commissione si avvale del giudizio di congruita' espresso dal Ministero della marina mercantile, nonche', se del caso, di perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri.
5. Con la stessa procedura di cui al comma 1 e' autorizzata la corresponsione del contributo in dipendenza dell'eventuale trasferimento, nel periodo di contribuzione, della proprieta' delle navi tra le societa' del Gruppo Finmare o della immissione in servizio delle navi di proprieta' di nuova costruzione.
6. In detta ipotesi spetta alla societa' cui e' trasferita la proprieta' della nave la quota residua del contributo.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785 miliardi ripartita in ragione di lire 36 miliardi per il 1985, lire 36 miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30 miliardi per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80 miliardi per il 1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per il 1992, lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire 53 miliardi per il 1995.
Nota all'art. 2: Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 4. - Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'art. 1, lettera b), il Ministro della marina mercantile e' autorizzato ha corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri del bilancio e la programmazione economica del tesoro e delle partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi, ovvero il mantenimento di determinate linee, per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione: a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unita', il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, e' pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976; non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni".

Art. 3.

1. Il programma di cui all'articolo 1 deve contenere l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione a servizi svolti al 1 gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo, e delle relative variazioni.
2. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale, che abbiano compiuto 55 anni di eta' se uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia, e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato. Al maturare delle esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al comma 1, le societa' ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori in possesso dei predetti requisiti i quali, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A tali lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel programma, la societa' interessata individua coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, debbano fruire del pensionamento anticipato, secondo il criterio prevalente della maggiore eta', tra gli interessati che hanno fatto domanda.
4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto programma, la societa' e' interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, deve essere collocata in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta' e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo.((1))
5. L'accoglimento della domanda, o l'adozione del provvedimento di cui al comma 4, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro alla scadenza del mese in cui ha luogo l'accoglimento o l'adozione medesima. Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.
6. Il trattamento di pensione e' liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia.
7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
9. Sono posti a carico dello Stato i contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare delle mensilita' di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile che sara' dimostrata all'ente assicuratore con scadenza annuale. Per tali finalita' e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1990, la spesa complessiva di lire 90 miliardi ripartita in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi per l'anno 1990.
10. Il regime giuridico ed economico per il personale di stato maggiore navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia, nonche' delle societa' Caremar, Toremar e Siremar disciplinate con regolamento organico ai sensi dell'attuale normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge.
AGGIORNAMENTO (1)


La Corte costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1988, n. 1106 (in G.U. 28/12/1988, n.52 - serie speciale) ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art.3, quarto comma.

Art. 4.

1. Per le navi gia' assegnate ai servizi di cui all'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che non dovessero essere utilizzate nei servizi compresi nel programma di cui all'articolo 1, o che venissero sostituite con naviglio di proprieta' tecnologicamente idoneo ed adeguato alle prevedibili quote di carico, sono riconosciute alle societa' interessate, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, le eventuali perdite patrimoniali, costituite:
a) dalla differenza tra il valore residuo delle navi, calcolato su una vita utile di 12 anni, e il prezzo di realizzo della loro vendita a livelli medi europei, accertato dalla Commissione interministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
b) limitatamente ad un anno, dai costi di disarmo delle navi dalla data di radiazione alla loro vendita, nonche' dagli altri oneri di cui alle lettere b) e
2. Sono altresi' riconosciuti alle societa', con la stessa procedura di cui al comma 1, gli oneri finanziari sul valore residuo delle navi di cui alla lettera a) e sui costi ed oneri di cui alla lettera b) in base al tasso di interesse determinato dalla media ponderata tra i tassi dei mutui agevolati e quelli del mercato a breve, determinati questi ultimi dalla media ponderata dei tassi bancari effettivamente sostenuti dalle societa' in ciascun anno.
3. Per ciascuna societa' il totale delle minusvalenze da riconoscere, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, sara' determinato al netto delle eventuali plusvalenze realizzate.
4. La societa' e' tenuta a comprovare la piena idoneita' tecnico-commerciale delle navi immesse in sostituzione di quelle precedenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per gli anni dal 1986 al 1989, una spesa complessiva di lire 71 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi per il 1986, lire 3 miliardi per il 1987, lire 18 miliardi per il 1989.
Note all' : - L' , e' riportato nella nota all'art. 2. - Il testo dell' (Regolamento di esecuzione della , interpretata e modificata dalla , sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale), e' il seguente: "Art. 8. (Navi radiate in attuazione della legge) - Le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari di cui all'art. 16 della legge conseguenti al ritiro dal servizio di navi sono regolati a mezzo di apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' interessate. A tal fine si tiene conto: a) della differenza in piu' o in meno tra il valore residuo delle navi alla data di radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla vendita e degli oneri finanziari e il prezzo realizzato dalla loro alienazione. Per valore residuo si intende il valore di bilancio delle navi, decurtato delle quote di ammortamento corrisposte dallo Stato in applicazione della , e delle leggi precedenti, delle quote a carico delle societa' per il periodo di esercizio delle navi in relazione ai valori assunti per la determinazione delle sovvenzioni previste dalle convenzioni stipulate a sensi della predetta legge, nonche' dell'eventuale rivalutazione effettuata in base alla ; b) della differenza in piu' o in meno fra il valore residuo di bilancio delle dotazioni, dei corredi e dei materiali e il prezzo realizzato dalla loro vendita; c) degli oneri derivanti da impegni assunti anteriormente ai provvedimenti di radiazione del naviglio, quali quelli concernenti contratti di manutenzione e forniture a lungo termine, assicurazioni ed altri oneri analoghi. Le situazioni economico-patrimoniali relative alle navi che, dopo la radiazione dal servizio passeggeri, vengono impiegate dalle societa' costituite ai sensi dell' , sono regolate da apposite convenzioni stipulate tra i Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' proprietarie delle navi. In tali convenzioni viene riconosciuto alle societa' il valore residuo, come determinato nel precedente comma, delle navi all'atto della radiazione aumentato dei costi di disarmo fino alla data di consegna per l'impiego delle navi nell'attivita' turistica o dell'avvio delle stesse ai lavori di trasformazione, nonche' dei valori e degli oneri di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e degli oneri finanziari relativi ai ritardati pagamenti delle perdite patrimoniali. Dette convenzioni devono prevedere l'impegno da parte delle societa' proprietarie delle navi di versare al bilancio dello Stato il prezzo di alienazione delle navi, delle dotazioni, dei corredi e dei materiali all'atto della vendita delle navi stesse o per cessazione dell'attivita' turistica o per acquisto da parte delle societa' di cui all'art. 2 della citata . Gli importi dei canoni di locazione o di noleggio corrisposti dalle societa' stesse vengono detratti dalle somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo alle societa' proprietarie delle navi o, in mancanza, vengono versati al bilancio dello Stato".

Art. 5.

1. Le somme da erogare per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposte con decreto del Ministro della marina mercantile, in rate mensili posticipate in misura pari, nel loro totale, all'importo previsionale nell'ambito di quanto fissato per ciascun anno dalla presente legge.
2. Nell'ultimo anno gli acconti mensili di cui al comma 1 saranno pari al 90 per cento.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno immediatamente successivo si procedera', previo accertamento, ai saldi delle somme dovute per i titoli di cui al comma 1, che comunque non potranno superare i residui annualmente iscritti in bilancio.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, per l'effettuazione della navigazione richiesta, secondo la vigente legislazione, per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante capitano di macchina, e' consentito l'imbarco, su navi mercantili nazionali, in soprannumero alle tabelle di armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici nautici con contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di durata non inferiore a 18 mesi, dei quali uno con la qualifica di allievo ufficiale di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di macchina.
2. Per ciascun allievo ufficiale imbarcato e' corrisposto all'armatore un contributo pari a lire 1.000.000 al mese.
3. Le modalita' di attuazione del presente articolo verranno determinate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
4. Il contributo di cui al comma 2 e' cumulabile con le altre agevolazioni previste dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per il biennio 1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno.
Nota all'art. 6: Il testo dell' (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) e' il seguente: "Art. 3. - 1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell' , ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. 2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1. 3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino piu' ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non e' richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni. 4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all' , secondo le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacali di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro. 6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla , e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori. 7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente. 8. La commissione regionale per l'impiego puo' effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. 9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto. 10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro. 12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attivita' corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e' computato nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonche' delle caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi. 13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attivita' di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il, periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attivita'. 14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6. 15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attivita' direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi. 16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE. 17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'. 18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all' , assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge".

Art. 7.

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in ragione di 98 miliardi di lire per l'anno 1986, 62 miliardi di lire per l'anno 1987 e 78 miliardi di lire per l'anno 1988, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino:
a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero servizio crocieristico con proprie navi o galleggianti, battenti bandiera italiana, di almeno 2.500 tonnellate di stazza lorda;
b) collegamenti internazionali con navi, costruite in Italia o nei Paesi della CEE, iscritte in matricole nazionali, di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e di eta' non superiore a 5 anni, mediante servizi regolari di linea o trasporto di merci secche alla rinfusa.
2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino armate per almeno 300 giorni nel corso di ciascun periodo compreso tra il 1° novembre 1984 e il 31 ottobre 1985 e tra il 1° novembre 1985 ed il 31 ottobre 1986. Ai fini del calcolo del periodo di attivita' sono conteggiate le soste per lavori di manutenzione e riparazione purche' non eccedenti i 30 giorni complessivi. Per le navi ultimate, trasformate o modificate dopo il 10 novembre 1984 ed entrate in esercizio successivamente a tale data, il contributo e' corrisposto in proporzione al periodo di armamento.
3. Per le navi entrate in esercizio o riarmate durante il periodo compreso tra il 1° novembre 1985 ed il 30 settembre 1986, il periodo di armamento di 300 giorni, valido ai fini della corresponsione del contributo, decorre dalla data di entrata in esercizio o di riarmo della nave e deve essere completato nell'anno solare successivo.
4. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera a), la misura del contributo da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2 e' cosi' calcolata:
a) lire 40.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' non superiore a quattro anni;
b) lire 30.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra quattro e otto anni;
c) lire 20.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra otto e dodici anni;
d) lire 15.000 per tonnellata di stazza lorda compensata per le navi di eta' compresa tra dodici e quindici anni, di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, adibite a trasporto di merci secche alla rinfusa.
5. Per la determinazione della stazza lorda compensata di cui al comma 4 si tiene conto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 marzo 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985.
6. Per le imprese armatoriali di cui al comma 1, lettera b), il contributo di cui al comma 4, da concedersi per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, e' calcolato in misura rivalutata mediante un coefficiente correttivo ragguagliato all'investimento per nuova costruzione ovvero per trasformazione o modificazione. Il suddetto coefficiente e' dato dal rapporto tra il valore complessivo, assunto in milioni di lire, della nuova iniziativa, ritenuto congruo ai fini della determinazione del contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, e il numero delle tonnellate di stazza lorda compensata arrotondate all'unita'; il coefficiente cosi' determinato e' moltiplicato per il numero fisso 4,5.
7. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 4 e 6, l'eta' della nave e' calcolata con riferimento alla data del 1 novembre 1985.
8. Nel caso di navi sulle quali siano stati effettuati lavori di trasformazione o modificazione di importo non inferiore a 4 miliardi di lire successivamente al 1 novembre 1979, l'eta' va valutata con riferimento alla data di ultimazione dei lavori.
9. Sono escluse dai contributi le imprese armatoriali beneficiarie dei contributi dello Stato ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni e quelle che, nel periodo tra il 1 novembre 1984 e il 31 ottobre 1986, abbiano utilizzato la propria flotta, in misura superiore al 50 per cento, per il trasporto di carichi propri o del gruppo finanziario di cui fanno parte.
10. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, in rate annuali e in misura proporzionale all'importo previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge. In caso di eccedenza degli importi rispetto al limite complessivo di 238 miliardi di lire, fissato dal comma 1, i contributi saranno ridotti in misura proporzionale.
11. Le imprese armatoriali aventi diritto ai contributi ai sensi del presente articolo sono tenute a presentare domanda documentata al Ministro della marina mercantile entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
12. La vendita all'estero dell'unita' per la quale sono stati concessi i contributi di cui al presente articolo, intervenuta prima del 31 dicembre 1990, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi da calcolarsi nella misura del tasso ufficiale di sconto.
13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica nel caso di sostituzione con unita' di bandiera italiana di piu' recente costruzione e comunque di eta' non superiore a dieci anni.
14. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo, all'atto della erogazione delle singole rate, dovranno dimostrare di continuare ad esercitare l'attivita' armatoriale.
Note all' (Norme per l'esercito del credito navale) e' stata sostituita dalla (Modifiche ed integrazioni alle normative riguardanti il credito navale), rifinanziato, con modifiche ed integrazioni, dalla (Provvidenze per l'industria armatoriale), dalla (Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88) e dalla (Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale).

Art. 8.

1. Il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere contributi straordinari nel limite complessivo di 30 miliardi di lire, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato trasporto merci, con proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti esclusivamente agricoli. Il contributo e' riservato alle navi aventi un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 2.499,99 e, comunque, non inferiore a 400.
2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino armate per almeno 300 giorni nel periodo compreso tra il 1 novembre 1983 e il 31 ottobre 1986, sempre che siano rimaste in classe RINA.
3. La misura del contributo e' determinata in ragione di lire 120.000 per tonnellata di stazza lorda compensata.
4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 7.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 15 miliardi nel 1987 e in lire 15 miliardi nel 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione della voce: "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi della navigazione e assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono soggette ad imposta con aliquota del 6 per cento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 16 miliardi di lire per il biennio 1987-1988, ripartite in ragione di 8 miliardi di lire per ciascun anno.
Nota all' (Nuove disposizioni tributari(in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), all'art. 2 dell'allegato A) determina l'aliquota dell'imposta per le assicurazioni contro i rischi per la navigazione marittima; nel testo vigente tale aliquota e' pari al 10 per cento.

Art. 10.

1. Le scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
Nota all' , concernente: "Imposta comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni".
TITOLO II
SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE MAGGIORI E MINORI

Art. 11.


(( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))

Art. 12.


(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))

Art. 13.

1. A parziale modifica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana sono trasferiti dalla societa' Lloyd Triestino di navigazione alla societa' per azioni Adriatica a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La gestione economico-patrimoniale dei servizi esercitati dalla societa' Lloyd Triestino dal 1° gennaio 1979 alla data del trasferimento e' definitivamente regolata e formalizzata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
3. La societa' Adriatica e' tenuta ad assumere il personale amministrativo e navigante, che ne faccia richiesta, effettivamente necessario e impiegato per la gestione dei predetti collegamenti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente il trasferimento dei servizi. Al personale amministrativo e navigante cosi' assunto sono riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, nonche' il grado e la qualifica raggiunti alla medesima data del 31 dicembre.
4. A decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i collegamenti misti (passeggeri/merci) tra Trieste ed altri scali del Friuli-Venezia Giulia ed i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, nonche' i collegamenti dello Jonio e del Mediterraneo orientale, in essere al 1 gennaio 1986 ed esercitati dalla societa' Adriatica di navigazione del Gruppo Finmare, sono soggetti alla stessa disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata per gli anni 1987 e 1988 la spesa complessiva di 19 miliardi di lire, in ragione di 9 miliardi per il 1987 e di 10 miliardi per il 1988.
Note all'art. 13: - Il testo dell' (Proroga dei termini di cui all' , sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale) aggiunto dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 1-bis. - A decorrere dal 1 gennaio 1979 per mantenere e sviluppare i collegamenti tra Trieste, altri scali del Friuli-Venezia Giulia e la costa istriana, nonche' i collegamenti tra la costa occidentale e la costa orientale del medio e del basso Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere sovvenzioni rispettivamente alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione ed alla societa' per azioni "Adriatica" di navigazione con le modalita' previste dagli e , e successive modificazioni. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed "Adriatica" sono tenute ad assumere il personale navigante, che ne faccia richiesta, ancora iscritto nei ruoli organici alla data del 10 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978, dipendente rispettivamente dalle societa' "Navigazione alto Adriatico" e "Linee marittime dell'Adriatico". Il personale navigante iscritto presso le capitanerie di porto nei turni particolari delle societa' cessanti sara' iscritto nei turni particolari delle societa' subentranti. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" ed "Adriatica" sono tenute ad assumere il personale amministrativo, che ne faccia richiesta, iscritto nei ruoli organici o assunto a tempo indeterminato, effettivamente impiegato per la gestione delle linee, previo accertamento del Ministero della marina mercantile, dalle societa' cessanti al 1 novembre 1977 ed in servizio alla data del 31 dicembre 1978. Al personale navigante ed amministrativo cosi' assunto saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio raggiunta al 31 ottobre 1977; ulteriori progressioni di grado e di qualifica raggiunti dopo il 1 novembre 1977 saranno riconosciute soltanto se derivanti da vacanze effettivamente verificatesi dopo la predetta data. Le societa' per azioni di navigazione "Lloyd Triestino" e "Adriatica" sono tenute ad acquisire il tipo ed il numero delle navi che il Ministero della marina mercantile reputa necessari per il mantenimento delle linee di cui sopra. Il prezzo di acquisto o il canone di noleggio del naviglio sono determinati sulla base della valutazione di mercato, tenendo conto anche degli ammortamenti gia' effettuati. La sottoscrizione definitiva dei relativi contratti da parte delle societa' di navigazione "Lloyd Triestino" e "Adriatica" e' sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Ministro per la marina mercantile che sara' data in riferimento alla idoneita' specifica del naviglio ed alla congruita' del prezzo, sentito il parere tecnico del Consiglio superiore della marina mercantile". - Il testo dell' , e' riportato nelle note all'art. 11. - Il testo vigente dell' come modificato dall' , e' il seguente: "Art. 9. - La convenzione prevista dall'articolo precedente deve indicare: 1) l'elenco delle linee da svolgere; 2) la frequenza di ogni singola linea; 3) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea; 4) la sovvenzione, che deve essere determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari. Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio". - Il testo della e' riportato nella nota all'art. 2; il testo della lettera b) dello stesso articolo e' il seguente: b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari". - Il testo degli , e e' il seguente (il testo dell'art. 8 e' riportato nelle note all'art. 11): "Art. 7. - Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio di servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali. Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari. Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara' determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente art. 6". "Art. 16. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni le situazioni economico-patrimoniali ed i relativi oneri finanziari derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di radiazione del naviglio attuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 17. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle societa' indicate, nell'articolo 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell' e' riportato nelle note all'art. 11, quello dell' , e' riportato nelle note all'art. 13. - Il testo dell' (Proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia-Nord America Atlantico esercitata dalla societa' di navigazione "Italia" e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh esercitata dalla societa' di Navigazione "Lloyd Triestino") e' il seguente: "Art. 1. - La corresponsione, in scadenza il 31 dicembre 1979, del contributo di avviamento e della sovvenzione previsti dal , modificato dall' , per l'esercizio, rispettivamente, del servizio Italia-Nord America Atlantico e della linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh, e' proroga fino al 31 dicembre 1980. All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1980". - La , concerne "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari".

Art. 14.

1. Entro il termine di due anni i rapporti economico-patrimoniali per i titoli di cui agli articoli 4, lettere a) e b), 7, 8, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1980, n. 40, sono definitivamente regolati e formalizzati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, assumendo gli importi iscritti quali crediti verso lo Stato sui bilanci delle societa' dell'anno 1984, approvati a norma di legge, con la sola esclusione dei crediti iscritti ex lege 19 marzo 1983, n. 72, e di quelli iscritti in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 684 del 1974 per l'anno 1982 e seguenti,
sulla base delle determinazioni di apposita Commissione interministeriale, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, che procede con la metodologia a campione all'accertamento della pertinenza dei dati di bilancio con la contabilita' relativa ai servizi marittimi interessati.
2. Le societa' interessate sono tenute a fornire la documentazione e le notizie che saranno richieste dalla Commissione di cui al comma 1.
3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da:
a) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero della marina mercantile;
b) due rappresentanti effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero delle partecipazioni statali.
4. Le funzioni di segretario sono esplicate da un dipendente del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.
5. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti ai membri della Commissione di cui al comma 1.
6. Alla copertura della spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 si fa fronte con la ritenuta dell'1 per mille di cui all'articolo 19.
7. In attesa delle conclusioni della Commissione di cui al comma 1 sono corrisposti alle societa', con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, acconti nella misura massima del 70 per cento dei residui crediti iscritti nei bilanci sociali dell'anno 1984.
8. Sono riconosciuti alle societa' gli oneri finanziari effettivamente sostenuti dal 1 gennaio 1985 alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti per i titoli ove detti oneri sono previsti.

Art. 15.

1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori sarde e con la Corsica, gestiti dalla societa' Tirrenia di navigazione, sara' affidato con le modalita' previste dalla legge 19 maggio 1975, n. 169, in quanto applicabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita societa' di navigazione a carattere regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GIUGNO 1989, N.234))
2. La societa' di navigazione regionale di cui al comma 1 rilevera' dalla societa' Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonche' il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della societa' Tirrenia fino alla data di assunzione da parte della societa' di navigazione regionale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 16.

1. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "nei successivi dodici mesi" e "nel termine di trenta mesi" sono sostituite rispettivamente dalle parole "nei successivi diciotto mesi" e "nel termine di trentasei mesi".
2. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro trenta mesi".
3. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma:
"Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza".
4. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale".
5. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro dodici mesi" sono sostituite dalle parole "entro ventiquattro mesi".
6. Nell'articolo 3, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole "entro il termine di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro il termine di trenta mesi".
Note all'art. 16: - Il testo dell' (Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed e' revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio". - Il testo dell' (Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8. - Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio. Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di dodici mesi, limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi per la costruzione della terza. I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesto prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale". - Il testo dell'art. 3. della (Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita), come sostituito dall' , poi modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa della unita' da costruire o di prima vendita dell'unita' da acquistare. A pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli esatti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza. L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di trenta mesi dalla data del loro inizio. Tale termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale. In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tre anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa dei lavori di trasformazione, ovvero, in mancanza, da copia degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa. I lavori di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno 1986 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. L'ammissione ai benefici e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile. I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell'articolo 2, nonche' quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione".

Art. 17.

1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati (( nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attivita' crocieristica )).
2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'articolo 321 del codice della navigazione.
3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
(( 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ))

Art. 18.

1. Agli enti previdenziali indicati al primo comma dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, sono aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.
2. La durata in carica dei Presidenti delle suddette Casse marittime viene elevata a cinque anni.
Nota all'art. 18: Il testo dell'articolo unico della (Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali) e' il seguente: "Articolo unico. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonche' dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro. I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilita' verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione. Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con ". Il testo dell' , e' il seguente: "Art. 13. - Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi. Il predetto Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, ha facolta' di procedere ad ispezioni e controlli, nonche' di chiedere dati, elementi e documenti o di prendere in esame registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario. La vigilanza di cui ai precedenti commi e' fatta nell'interesse della societa' e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere rassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile".
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 19.

1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' ridotta nella misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle societa' di navigazione, nonche' per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'articolo 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente articolo 2 e per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 20.

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, riguardante la determinazione in via definitiva della sovvenzione spettante alle quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale per l'esercizio 1974, e' applicato, per il periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, anche alle societa' che hanno cessato i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, modificato dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.
Note all'art. 20: - Il testo dell' , e' riportato nelle note all'art. 14. Il testo dell' , e' riportato nelle note all'art. 11.

Art. 21.

1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, sono applicabili, salvo incompatibilita', a quanto non esplicitamente e diversamente disciplinato dalla presente legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, saranno emanate le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, alle disposizioni recate dalla presente legge.
Nota all' , reca: "Regolamento di esecuzione della , interpretata e modificata dalla , sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale".

Art. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 240 miliardi per il 1986, a lire 145 miliardi per il 1987 ed a lire 133 miliardi per il 1988, ivi comprese le minori entrate di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 di cui all'articolo 9, si provvede:
a) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";
b) quanto a lire 64 miliardi per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3061 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1985;
c) quanto a lire 142 miliardi per l'anno 1986, a lire 70 miliardi per il 1987 ed a lire 133 miliardi per il 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Industria armatoriale e ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";
d) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1986 e a lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DEGAN, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: ROGNONI