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Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

Art. 21.

1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169, e successive modifiche e integrazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, sono applicabili, salvo incompatibilita', a quanto non esplicitamente e diversamente disciplinato dalla presente legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, saranno emanate le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, alle disposizioni recate dalla presente legge.
Nota all' , reca: "Regolamento di esecuzione della , interpretata e modificata dalla , sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale".