Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, e' autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.
2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di occorrenze eccezionali.
3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.
4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale previsti dall'articolo 2.
5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo agroalimentare.
Art. 2.
1. Le funzioni di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale sono esercitate dal CIPE. Il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge sono esercitate dal CIPE.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e previa istruttoria di un Comitato tecnico interministeriale istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in cui si articola il Piano agricolo nazionale: il programma quadro, i piani specifici di intervento, le direttive di coordinamento. Il programma quadro e' aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. Il primo aggiornamento interviene sul testo base del programma quadro per il quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1° agosto 1985.
3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta il Piano forestale nazionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo aggiornamento annuale e' deliberato entro il 30 novembre 1987.
4. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita una commissione di settore composta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dagli assessori regionali e provinciali delegati dai presidenti delle rispettive giunte. La commissione ha compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla presente legge, ferme restando le competenze e le procedure indicate dal comma 2, ed assicura il concorso delle regioni e province autonome alla elaborazione degli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria. La commissione e' convocata periodicamente dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La commissione si avvale, oltre che della collaborazione dei funzionari ministeriali competenti per materia, di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui due designati congiuntamente dalle regioni e province autonome del nord, due dalle regioni del centro, due dalle regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente comma cessera' di avere vigore con l'approvazione della legge sulla disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assicura, mediante periodiche consultazioni, la partecipazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, a livello nazionale alla elaborazione ed alla attuazione del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette al CIPE una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge. La relazione e' predisposta, per la parte afferente alle regioni e province autonome, sulla base del materiale informativo raccolto a cura del comitato tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui sopra, un proprio documento di analisi e valutazione.
NOTE
Note all'art. 2:
Il testo dell' , recante "Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani", e' il seguente:
"Art. 2. - E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
Esso e' composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonche' dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita, nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare".
- Il testo dell' , recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente:
"Art. 13. (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
- Il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale 1986-90 e' stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1985.
Art. 3.
1. Per gli interventi nel settore agricolo e forestale e' attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 8.500 miliardi, di cui lire 1.420 miliardi per l'anno 1986, lire 1.550 miliardi per l'anno 1987, lire 1.690 miliardi per Vanno 1988, lire 1.840 miliardi per l'anno 1989 e lire 2.000 miliardi per l'anno 1990. La somma attribuita per il 1986 e' comprensiva dell'importo di lire 1.040 miliardi di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Sugli importi di cui al comma 1 fa carico, per le prime cinque annualita', la somma annua di lire 300 miliardi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passivita' delle imprese agricole. Tale somma e' comprensiva di lire 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le somme relative ai successivi dieci anni fanno carico al bilancio dello Stato.
3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 fra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Per l'anno 1986 detto riparto e' effettuato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con applicazione dei parametri di ripartizione adottati per l'anno 1985.
Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.
Per gli anni successivi i parametri di ripartizione saranno stabiliti dal CIPE sentita la commissione interregionale, con riferimento agli obiettivi indicati dal comma 5 dell'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformita' ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale.
Note all' reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Il comma 1 dell'art. 12 della predetta legge dispone: "E autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalita' e con le procedure di cui all' . Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione".
- Il testo dell' (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2) e' il seguente:
"Art. 18. - Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della , e successive modificazioni e integrazioni.
Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma e' a carico delle regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sara' iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.
Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e quelle di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della , e successive modificazioni e integrazioni".
- Il testo dell' e' riportato nelle note all'art. 2.
Art. 4.
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale, nonche' delle azioni di cui al comma 3, e' destinata la somma di lire 5 mila miliardi. Tale somma e' cosi' ripartita: lire 795 miliardi per l'anno 1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.250, miliardi per l'anno 1990.
2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
a) ricerca e sperimentazione agraria, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; valorizzazione dei risultati conseguenti;
b) miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla ipofecondita'; interventi di sostegno per particolari produzioni, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi;
c) innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole;
d) riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle associazioni dei produttori e loro unioni;
e) prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo;
f) promozione commerciale sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; orientamento dei consumi ed educazione alimentare;
g) sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale.
3. Sono del pari ammesse a finanziamento le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in particolare le seguenti:
a) promozione della proprieta' coltivatrice e dell'accorpamento aziendale, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprieta' contadina;
b) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;
c) sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;
d) completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione, nonche' delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione e' a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) interventi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei.
4. Nell'ambito del procedimento e con l'osservanza delle competenze di cui al comma 5, la commissione di settore prevista all'articolo 2, comma 4, viene consultata sull'impostazione delle azioni di cui al comma 2 inclusi gli aspetti finanziari.
5. Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste il CIPE delibera entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione tra le azioni indicate ai commi 2 e 3 della somma complessivamente disponibile per ciascun anno.
Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con la stessa procedura possono essere disposte variazioni compensative alla ripartizione effettuata, per adeguarla all'andamento effettivo della spesa. Per l'anno 1986 la deliberazione del CIPE e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Con la procedura prevista dal comma 5, il CIPE adotta, nel rispetto della ripartizione di spesa stabilita per ciascuna delle azioni indicate ai commi 2 e 3, le relative determinazioni applicative, sulla base o di disposizioni di legge o di programmi di attuazione rientranti nell'ambito delle predette azioni. Tali programmi possono prevedere anche erogazioni ad enti pubblici istituzionalmente operanti nelle materie connesse alle azioni sopra indicate.
Nota all' :
Gli , recante "Attuazione della delega di cui all' ", costituiscono il capo VIII ("Agricoltura e foreste") del titolo IV ("Sviluppo economico") del predetto decreto presidenziale.
Art. 5.
1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali e' destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialita' di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Note all'art. 5:
- Il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, dei 12 marzo 1985, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98-bis del 26 aprile 1985.
- Il testo dell' e' riportato nelle note all'art. 2.
Art. 6.
1. Al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa, che saranno previste nel Piano forestale nazionale, e' destinata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
2. Al riparto delle somme tra le azioni individuate al comma 1 provvede il CIPE con la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 4; si applica altresi' la disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.
Art. 7.
1. Al fine di estendere le azioni indicate dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 e favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, oltre agli interventi previsti dalla normativa vigente, possono essere concessi ai soggetti predetti, a valere sulla quota determinata dal CIPE per le azioni di cui all'indicata lettera c), anticipazioni con un tasso di interesse particolarmente agevolato e a rimborso differito, sulla base di un progetto quinquennale di capitalizzazione approvato dagli stessi organismi cooperativi.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le condizioni e le modalita' dell'agevolazione di cui al comma 1 e la disciplina di un apposito fondo di rotazione al quale affluiscono le somme rimborsate.
3. Le imprese cooperative e loro consorzi, che svolgono esclusivamente attivita' di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore della cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attivita' ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantita' superiore alla meta' di quella complessivamente trasformata.
Art. 8.
1. Al Fine di potenziare le azioni indicate alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 e di agevolare l'attivita' svolta dalle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla relativa regolamentazione comunitaria, l'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalita' giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile.
Le stesse sono soggette alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attivita' agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni.
Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti".
"Art. 7. - Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e loro unioni acquistano la personalita' giuridica di diritto privato e ad esse non si applica l'articolo 17 del codice civile.
Le stesse sono soggette alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 33 del codice civile e alla denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attivita' agricola, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni.
Spettano alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli i compiti di tutela e rappresentanza delle associazioni aderenti".
2. Nei confronti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1978, n. 674, articolo 9, terzo e quarto comma, e articolo 10, quarto comma; al relativo finanziamento si provvede con le assegnazioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' , recante: "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli", era il seguente:
"Art. 7.- Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalita' giuridica di diritto privato".
Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 17. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati). - La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita', ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto".
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 33. (Registrazione delle persone giuridiche). - In ogni provincia e' istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica delle obbligazioni assunte".
- Il testo dell' , recante "Approvazione del testo unico delle leggi nei consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa", come modificato, e' il seguente:
"Art. 47. - Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia alle camere di commercio, industria e agricoltura delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al .
Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia alle singole camere di commercio, industria e agricoltura nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza aver ottenuto da essi il certificato relativo.
I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione alla sola camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell' .
Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51".
- Il testo del terzo e del , e' il seguente:
"Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.
I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta commissione interregionale, secondo le modalita' previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento".
- Il testo del quarto comma dell'art. 10 della citata , e' il seguente:
"AL FINE di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del sopracitato regolamento, e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984".
Art. 9.
1. E' istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del Piano agricolo nazionale.
2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.
3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:
a) politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;
b) individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;
c) indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.
4. Il Comitato puo' costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali.
Art. 10.
1. I fondi di rotazione di cui agli articoli 46 e 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono soppressi; le residue disponibilita' finanziarie sono trasferite alla Cassa per la formazione della proprieta' contadina.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere autorizzate operazioni di provvista mediante ricorso al mercato da parte della Cassa per la formazione della proprieta' contadina.
3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto previsto dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, dall'articolo 12 della legge 1° agosto 1981, n. 423, dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e' prorogato di un triennio; il relativo onere determinato in lire 6 miliardi e' a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4.
Note all'art. 10:
- Il testo degli e , recante:
"Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura", e' il seguente:
"Art. 46. - Alla erogazione della indennita' per anticipata cessazione dell'attivita' agricola prevista dal titolo IV della presente legge provvede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sara' alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il fondo sara' alimentato dagli apporti di cui all'art. 7 della presente legge, ed incrementato con rimborsi che saranno effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione orientamento, ai termini dell' .
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entita' delle domande di concessione delle indennita'.
L'attribuzione potra' riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovra' presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennita' pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nell'analisi che sara' richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA sezione orientamento.
Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti provvedono le regioni in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno e' stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi le regioni provvederanno direttamente.
Le regioni e gli organismi fondiari informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attivita' in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo IV della presente legge, ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui al precedente art. 37 per consentire la piu' sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari.
Art. 47. - Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto e' istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli , che sara' alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente art. 7 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'art. 40 della presente legge.
A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all' , saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalita' con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonche' le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.
I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.
Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilita' generale dello Stato".
- Il testo dell' , recante: "Provvedimenti per il finanziamento dell'attivita' agricola nelle regioni", e' il seguente:
"Art. 5. - E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:
a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonche' a favore di altre associazioni comunque costituite da produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;
b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA - Sezione orientamento - da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilita' finanziarie;
c) la concessione di contributi per le attivita' intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;
d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.
Quando trattasi di impianti di proprieta' di enti e imprese pubblici, la cessione deve essere fatta preferibilmente agli organismi di cui alla lettera a) dell'art. 1 e alla lettera a) del presente art. 5.
Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite la commissione interregionale di cui all' , e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalita' degli interventi di cui alle lettere a) e b) del citato primo comma saranno determinate di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.
Il fondo di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge e' incrementato altresi' di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attivita' svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.
Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all' ".
- Il testo dell' (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 2), e' il seguente:
"Art. 7. - Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorita' stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatori singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della , sempreche' siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell' ; le societa' promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.
Le unita' lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della ) in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computale ai fini della conservazione della qualifica medesima.
Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunita' montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonche' le societa' forestali costituite per una durata non inferiore ad anni diciotto.
Le cooperative e le societa' forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:
a) atti costitutivi della societa' e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;
b) atti di acquisto in proprieta' di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;
c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;
d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attivita' di cui alle precedenti lettere;
e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;
f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;
g) atti di concessione di fidejussione da parte di terzi".
- Il testo dell' , recante "Interventi per l'agricoltura", e' il seguente:
"Art. 12. - Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del , o in attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla , mutui integrativi a tasso agevolato.
Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre l'eventuale periodo di preammortamento, sara' pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai termini dell' , convertito con modificazioni nella , o quelli che saranno determinati ai sensi dell' .
I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato , per le quali esistono gia' decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi.
Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo e' autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il testo degli e , recante "Interventi a sostegno dell'agricoltura", e' il seguente:
"Art. 6. - A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento ed entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli e , ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferira' al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge".
"Art. 14. - Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del piano agricolo nazionale, e' autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.
Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sara' composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di 40 unita', di cui non piu' della meta' estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo e' a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attivita' del gruppo.
Il trattamento economico dei componenti del gruppo sara' determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall' . Per le finalita' di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.
Per i fini di cui al presente articolo, e' autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984".
Art. 11.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive lire 1.725 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, in lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, in lire 3.592 miliardi per l'anno 1989 e in lire 3.900 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai Fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando integralmente gli appositi accantonamenti "Piano agricolo nazionale e Piano per la forestazione" e per la differenza lo stanziamento di cui al capitolo 8321 (finanziamento dei regolamenti comunitari). Per gli anni 1989 e 1990 le suddette somme sono iscritte negli stati di previsione dei competenti Ministeri per gli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1986
COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: ROGNONI