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Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.

Art. 1.


La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del consiglio delle Comunita' europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.
Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.