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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.

Art. 4

Articolo 4

Le persone che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti e alle quali si applicano le disposizioni della presente convenzione sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di tale Stato contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato fatto salve le disposizioni particolari della presente convenzione.