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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.

Art. 21

Articolo 21

Qualora, a causa dell'aumento del costo della vita o della variazione del livello salari, le prestazioni sono modificate secondo una determinata percentuale o importo, tale percentuale o importo dovranno essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite in conformita' alle disposizioni dell'art. 17, senza che sia necessario procedere ad un nuovo calcolo in base alle disposizioni del suddetto articolo.