Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.
Art. 21
Articolo 21
Qualora, a causa dell'aumento del costo della vita o della variazione del livello salari, le prestazioni sono modificate secondo una determinata percentuale o importo, tale percentuale o importo dovranno essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite in conformita' alle disposizioni dell'art. 17, senza che sia necessario procedere ad un nuovo calcolo in base alle disposizioni del suddetto articolo.
Qualora, a causa dell'aumento del costo della vita o della variazione del livello salari, le prestazioni sono modificate secondo una determinata percentuale o importo, tale percentuale o importo dovranno essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite in conformita' alle disposizioni dell'art. 17, senza che sia necessario procedere ad un nuovo calcolo in base alle disposizioni del suddetto articolo.