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Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma.

Art. 1.

1. Il limite massimo di lire 300 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, e' elevato a lire 900 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.
NOTE Nota all' aumentava, con l'art. 1, da lire 170 milioni a lire 300 milioni, a partire dell'esercizio finanziario 1979; il limite massimo entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, potevano essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della .